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COMUNE DI COSTACCIARO (Provincia di Perugia) (adeguato al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
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Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n.16 del 28/03/2001, ravvisata priva di vizi di legittimità dal Comitato regionale di controllo nella seduta del 10/04/2001, provv. n. 1551.
Ripubblicato all'albo pretorio per trenta giorni dal 20/04/2001 al 20/05/2001.
In vigore dal 21/05/2001.
(I previgenti due Statuti sono stati pubblicati nel supplemento ordinario al “Bollettino Ufficiale” – serie generale – n.15 del 08/04/1992 e nel supplemento ordinario al “Bollettino Ufficiale” – serie generale – n.66 del 24/12/1997).
INDICE GENERALE
TITOLO I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI
Art.1 - Il Comune Art.2 - Autonomia statutaria Art.3 - Principi e finalità Art.4 - Funzioni Art.5 - Tutela della salute Art.6 - Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico Art.7 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero Art.8 - Assetto ed utilizzo del territorio Art.9 - Sviluppo economico Art.10 - Programmazione economico - sociale e territoriale
TITOLO II ORGANI DEL COMUNE
Art.11 - Organi Art.12 - Consiglio comunale Art.13 - Convocazione del Consiglio comunale Art.14 - Consiglieri comunali Art.15 - Gruppo consiliari Art.16 - Commissioni consiliari Art.17 - Forme di garanzia delle minoranze Art.18 - Decadenza dalla carica Art.19 - Sindaco Art.20 - Cessazione dalla carica Art.21 - Linee programmatiche di mandato Art.22 - Mozione di sfiducia Art.23 - Vicesindaco Art.24 - Nomina della Giunta comunale Art.25 - Competenze della Giunta comunale Art.26 - Funzionamento della Giunta comunale Art.27 - Cause di ineleggibilità ed incompatibilità degli Assessori Art.28 - Verbali degli organi collegiali
TITOLO III ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI
Art.29 - Principi e criteri organizzativi Art.30 - Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi Art.31 - Segretario comunale Art.32 - Vice Segretario comunale Art.33 - Direttore generale Art.34 - Responsabili degli uffici e dei servizi Art.35 - Dipendenti comunali
TITOLO IV SERVIZI
Art.36 - Servizi comunali Art.37 - Aziende speciali ed Istituzioni Art.38 - Società per azioni o a responsabilità limitata
TITOLO V FORME COLLABORATIVE
Art.39 - Principio di cooperazione Art.40 - Delega di funzioni alla Comunità Montana Art.41 - Convenzioni Art.42 - Consorzi Art.43 - Unione di comuni Art.44 - Accordi e Conferenze
TITOLO VI ORDINAMENTO FINANZIARIO
Art.45 - Finanzia e Contabilità Art.46 - Ordinamento tributario Art.47 - Bilancio e Rendiconto di gestione Art.48 - Disciplina dei contratti Art.49 - Revisione economico - finanziaria Art.50 - Principi generali del controllo interno
TITOLO VII PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE
Art.51 - Partecipazione dei cittadini Art.52 - Referendum comunale Art.53 - Consiglio grande Art.54 - Consiglio aperto Art.55 - Consiglio comunale dei ragazzi Art.56 - Associazionismo Art.57 - Comitati di frazione Art.58 - Volontariato Art.59 - Accesso agli atti Art.60 - Diritto di informazione Art.61 - Istituzione del Difensore civico
TITOLO VIII NORME FINALI
Art.62 - Modifiche dello Statuto Art.63 - Entrata in vigore dello Statuto Art.64 - Regolamenti attuativi
TITOLO I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI Art.1 (Il Comune) 1. Il Comune di Costacciaro è ente autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto, esercita, secondo il principio di sussidiarietà, funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali. 2. Il Comune di Costacciaro è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori del capoluogo di Costacciaro e delle frazioni Villa col de' Canali, Costa S. Savino e Rancana indicati con apposito tratteggio nella planimetria allegata. 3. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti a Costacciaro. 4. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio comunale. 5. Il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune nelle cerimonie, nelle altre pubbliche ricorrenze e, comunque, ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune. 6. La Giunta Comunale può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
Art.2 (Autonomia statutaria)
1. Lo Statuto Comunale, di seguito chiamato Statuto, è la fonte normativa primaria dell'ordinamento comunale che, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione del Comune e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, l’ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione tra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi. 2. La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e delle province e di disciplina dell’esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l’autonomia normativa dei comuni e delle province. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette. 3. Il Comune, nel rispetto della sua autonomia di azione, ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri enti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all’attività amministrativa.
Art.3 (Principi e finalità)
1. Il Comune ispira la sua azione ai principi che mirano a rimuovere gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza tra gli individui e a promuovere una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale. 2. Ai fini della promozione e del perseguimento dello sviluppo culturale, economico e sociale della comunità locale, il Comune nel rispetto delle competenze e delle leggi vigenti può sviluppare rapporti con altri popoli, altre pubbliche amministrazioni e altri enti, pubblici e privati, per attività di comune interesse. 3. Il Comune collabora con lo stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti e istituzioni, nazionali ed internazionali, che hanno competenza su materie di interesse locale per lo studio e la ricerca di soluzioni a problematiche relative alla popolazione locale. 4. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può decidere gemellaggi con uno o più comuni nazionali ed internazionali al fine di incrementare la pace, la solidarietà e la conoscenza tra i popoli, assumendo le conseguenti spese di rappresentanza nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
Art.4 (Funzioni)
1. Il Comune, nell’ambito dell’autonomia riconosciuta dall’ordinamento giuridico italiano, è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. 2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio di competenza, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale. 3. Il Comune esercita, altresì, le funzioni ad esso attribuite dallo Stato e dalla Regione.
Art.5 (Tutela della salute)
1. Il Comune concorre a garantire, nell’ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell’ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia. 2. Opera per l’attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.
Art.6 (Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico)
1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l’ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo, per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque. 2. Tutela il patrimonio storico, archivistico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.
Art.7 (Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero)
1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e tradizioni locali. 2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile. 3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l’istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l’accesso agli enti, organismi ed associazioni. 4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da un Regolamento comunale, che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale.
Art.8 (Assetto ed utilizzo del territorio)
1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali, nel rispetto dei valori ambientali. 2. Realizza piani di sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica , al fine di assicurare il diritto all’abitazione. 3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dall’amministrazione comunale. 4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche. 5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento da prestare al verificarsi di pubbliche calamità e favorisce forme di volontariato. 6. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni , con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.
Art.9 (Sviluppo economico)
1. Il Comune promuove la partecipazione della iniziativa privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale per incentivare lo sviluppo economico e sociale della comunità. 2. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l’organizzazione razionale dell’apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore. 3. Tutela e promuove lo sviluppo dell’artigianato, con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolarne l’attività e ne favorisce l’associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti. 4. Adotta iniziative tendenti a potenziare lo sviluppo delle attività turistiche ed agrituristiche, sia per quanto attiene la qualità dei servizi offerti che la capacità ricettiva. 5. Promuove la valorizzazione delle bellezze naturali epigee ed ipogee che caratterizzano il territorio, favorendone, nel rispetto dell'ambiente, la fruizione delle stesse da parte del pubblico. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione.
Art.10 (Programmazione economico-sociale e territoriale)
1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione. 2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obbiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l’apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.
TITOLO II ORGANI DEL COMUNE
Art.11 (Organi)
1. Sono organi del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco. 2. Il Comune promuove ed assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e promuove la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali propri, nonché degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti.
Art.12 (Consiglio Comunale)
1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa, funzionale e contabile e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. 2. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco. In caso di sua assenza è presieduto dal Vicesindaco. In mancanza di entrambi, la presidenza della seduta è assunta dall’Assessore più anziano di età. Al fine di potere assumere l’ufficio di presidenza del Consiglio comunale, l’Assessore deve essere Consigliere comunale. 3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente Statuto e nel Regolamento del Consiglio comunale. 4. Le adunanze consiliari, di norma, sono pubbliche e hanno luogo nella sala della sede municipale all'uopo destinata. Possono svolgersi in altra sede nei casi previsti dal Regolamento del Consiglio comunale. Il medesimo regolamento stabilisce, inoltre, i casi in cui è necessaria la seduta segreta al fine di garantire la libertà di espressione dei consiglieri e la riservatezza delle persone interessate. 5. Alle sedute del Consiglio comunale possono partecipare, senza diritto di voto i dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini.
Art.13 (Convocazione del Consiglio Comunale)
1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco con avviso scritto contenente le questioni iscritte all’ordine del giorno, da consegnarsi al domicilio o nel diverso luogo indicato dal consigliere interessato. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. 2. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve avere luogo nei dieci giorni successivi. 3. Le sedute del Consiglio comunale possono essere di prima o di seconda convocazione. Per la validità delle sedute di prima convocazione è richiesta la presenza almeno della metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il Sindaco. Per la validità delle sedute di seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il Sindaco. E’ fatto, comunque, salvo il rispetto di maggioranze diverse inderogabilmente previste da norme di legge vigenti. 4. Le sedute devono essere convocate almeno cinque giorni lavorativi prima del giorno stabilito per la riunione. 5. In caso di eccezionale urgenza il Consiglio comunale può essere convocato con un anticipo di almeno 24 ore. 6. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute del Consiglio comunale deve essere pubblicato nell'albo pretorio lo stesso giorno in cui viene consegnato ai consiglieri e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da favorire la più ampia presenza dei cittadini ai lavori consiliari. 7. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al precedente comma 1 e deve essere effettuata almeno 24 ore prima della seduta. In tale caso, qualora il consiglio non ne ravvisasse l’opportunità o l’urgenza della trattazione, può rinviare la deliberazione alla seduta successiva. 8. L’elenco degli argomenti da trattare nelle sedute convocate d’urgenza e quello relativo ad argomenti aggiunti all’ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie sono pubblicati all’albo pretorio almeno 24 ore prima della riunione.
Art.14 (Consiglieri comunali)
1. L’entrata in carica, la surrogazione, le dimissioni, la supplenza, il numero e la posizione giuridica dei Consiglieri comunali sono disciplinati dalla legge. 2. I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera comunità. Hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari e comunali di cui fanno parte. 3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie, le informazioni e gli atti in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. L'esercizio del diritto è disciplinato dal Regolamento per l’accesso agli atti. 4. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. La proposta di deliberazione, redatta dal Consigliere, è trasmessa al Sindaco che la iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale dopo che l’ufficio competente ne ha concluso l’istruttoria. Il diritto di iniziativa si esercita anche mediante presentazione di emendamenti scritti su proposte di deliberazione all'esame del Consiglio comunale. 5. Ogni Consigliere può rivolgere al Sindaco e agli Assessori comunali interrogazioni su problematiche di competenza dell'amministrazione comunale ed ogni altro istanza di sindacato ispettivo. Il Regolamento del Consiglio comunale disciplina le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte. 6. Per l'esercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle Commissioni sono attribuiti ai Consiglieri comunali le indennità, i compensi e i rimborsi spese secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. 7. I Consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio comunale continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.
Art.15 (Gruppi consiliari)
1. I Consiglieri possono costituirsi in Gruppi, anche monocratici, secondo quanto previsto nel Regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente all’indicazione del nominativo del capogruppo. 2. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi Capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta comunale, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze. 3. E’ istituita la Conferenza dei capigruppo, anche allo scopo di fornire ai Gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri comunali un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio comunale. 4. La convocazione della conferenza avviene senza particolari formalità e le relative decisioni sono assunte a maggioranza relativa dei presenti indipendentemente dal loro numero.
Art.16 (Commissioni consiliari)
1. Il Consiglio può istituire, con apposita deliberazione, adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, Commissioni a carattere permanente o formate per scopi specifici, costituite nel proprio seno e con criterio proporzionale, formate da un minimo di tre e un massimo di 7 Consiglieri, da eleggere con voto limitato e segreto. 2. Le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità sono stabilite nel Regolamento del Consiglio Comunale o, se non adottato, nella deliberazione che istituisce la Commissione. 3. Alle Commissioni è affidato il compito di agevolare e snellire i lavori del Consiglio, svolgendo attività preparatoria in ordine alle proposte di deliberazione ed alle altre questioni sottoposte all'esame del Consiglio. 4. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento.
Art.17 (Forme di garanzia delle minoranze)
1. E’ attribuita alle minoranze la presidenza delle Commissioni consiliari che il Consiglio comunale ritenga di istituire, con le modalità di cui all'articolo precedente, con funzione di controllo o di garanzia. 2. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio determina la procedura di nomina dei Presidenti, alla quale partecipano soltanto i Consiglieri di minoranza. 3. Il Presidente eletto deve appartenere ad uno dei gruppi di minoranza formalmente costituiti ed entra nel computo della rappresentanza proporzionale del suo gruppo.
Art.18 (Decadenza dalla carica)
1. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sedute del Consiglio comunale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale scopo, il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento della terza assenza consecutiva non giustificata, provvede con propria comunicazione scritta, ai sensi dell’art.7 della legge 7.8.1990, n. 241, a comunicare al Consigliere interessato l’avvio del procedimento amministrativo. 2. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento della medesima. 3. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio comunale esamina gli atti e delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.
Art.19 (Sindaco)
1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è membro del Consiglio comunale, rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione. 2. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite al Comune. 3. Il Sindaco convoca e presiede le sedute del Consiglio comunale, ne fissa la data di convocazione, determina l'ordine del giorno dei lavori. Provvede, inoltre, a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando ne faccia istanza un quinto dei Consiglieri comunali assegnati, ponendo all'ordine del giorno le questioni richieste. 4. Il Sindaco convoca e presiede le sedute della Giunta comunale, ne fissa la data di convocazione e determina l'ordine del giorno dei lavori. 5. Il Sindaco può delegare singole attività ad Assessori e Consiglieri comunali. Ad essi può conferire anche l’incarico di rappresentarlo in riunioni, cerimonie e manifestazioni alle quali non possa intervenire personalmente.
Art.20 (Cessazione dalla carica)
1. Il Sindaco rimane in carica fino alla proclamazione del nuovo eletto, fatto salvo quanto previsto nei commi seguenti. 2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio comunale. Sino alle nuove elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco. 3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio comunale. In tale caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un commissario. 4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta comunale.
Art.21 (Linee programmatiche di mandato)
1. Entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta comunale, presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo. 2. Ciascun Consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti. 3. Entro il 30 settembre di ogni anno, contestualmente agli adempimenti di cui all’art.193 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, il Consiglio comunale provvede a verificare l’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori comunali. In tale occasione è facoltà del Sindaco e dei singoli Consiglieri proporre al Consiglio comunale l’approvazione di modifiche ed integrazioni delle linee programmatiche sulla base delle esigenze che dovessero emergere nel corso del mandato.
Art.22 (Mozione di sfiducia)
1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della Giunta comunale non comporta le dimissioni degli stessi. 2. Il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. 3. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti. 4. La convocazione e la presidenza della seduta consiliare in cui si discute la mozione di sfiducia spetta al Sindaco in carica.
Art.23 (Vicesindaco)
1. Il Sindaco procede alla nomina del Vicesindaco con il medesimo decreto di nomina della Giunta comunale. 2. Il Vicesindaco è nominato tra gli eletti del Consiglio Comunale. 3. L’incarico di Vicesindaco può essere in qualsiasi momento revocato dal Sindaco. 4. Il Vicesindaco è l’Assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di sua assenza. 5. Il Vicesindaco esercita le funzioni del Sindaco anche nel caso di una sua sospensione dall'esercizio della funzione e sino alle successive elezioni in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco. 6. In caso di assenza o impedimento contemporaneo del Sindaco e del Vicesindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall'Assessore comunale presente a partire dal più anziano di età.
Art.24 (Nomina della Giunta comunale)
1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori compreso tra un minimo di due e un massimo di quattro. 2. Il Sindaco nomina gli Assessori, decidendone il numero esatto anche al di fuori del Consiglio comunale, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dalla normativa vigente. 3. Ad essi il Sindaco può conferire la cura di settori specifici di governo o specifiche deleghe nelle materie di sua competenza, compresa la firma di atti. Il rilascio delle deleghe da parte del Sindaco deve essere comunicato al Consiglio comunale e agli organi previsti dalla legge e ne deve essere data adeguata informazione ai cittadini. 4. La Giunta, salvo il caso di revoca totale o parziale da parte del Sindaco, rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale. La legge determina i casi di decadenza, rimozione e sospensione della Giunta comunale. 5. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale la nomina della Giunta nella prima seduta successiva alla elezione oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di uno o più assessori. 6. Gli Assessori non Consiglieri comunali partecipano alle sedute di Consiglio con diritto di parola ma senza diritto di voto e possono presentare proposte ed emendamenti nelle materie di propria competenza. 7. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio nella sua prima adunanza. Ogni Assessore può dimettersi dall’incarico con comunicazione diretta al Sindaco.
Art.25 (Competenze della Giunta comunale)
1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell’esercizio delle funzioni di governo, anche per l’attuazione degli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale, e si esprime attraverso deliberazioni collegiali alle quali concorrono gli Assessori comunali. 2. La Giunta compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore generale se nominato o ai Responsabili dei servizi comunali. 3. La Giunta adotta gli atti necessari al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative: a) adotta il Piano delle risorse e degli obiettivi mediante il quale definisce ulteriormente gli obiettivi e i programmi da attuare, li assegna ai Responsabili dei servizi con le relative risorse, verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione dei Responsabili agli indirizzi impartiti; b) nomina i membri delle Commissioni di concorso su proposta del Responsabile del servizio interessato; c) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni.; d) provvede alla concessione di sovvenzioni e contributi a enti e associazioni.; e) approva gli accordi di contrattazione decentrata.; f) autorizza la costituzione o la resistenza in giudizio per qualsiasi controversia e provvede alla nomina del relativo legale di fiducia.; g) conferisce gli incarichi professionali fiduciari nei casi consentiti dalla legge;
Art.26 (Funzionamento della Giunta comunale)
1. La Giunta comunale è convocata dal Sindaco senza alcuna particolare formalità. Il Sindaco determina gli oggetti all'ordine del giorno della seduta. Gli Assessori comunali possono chiedere l’inserimento all’ordine del giorno di argomenti di loro competenza. 2. La Giunta si riunisce in seduta non pubblica e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti. 3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico amministrativo, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori. 4. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vicesindaco o, in caso di assenza contemporanea, l'Assessore anziano. L'anzianità tra gli Assessori è determinata dall'età. 5. Alle sedute della Giunta comunale possono partecipare se richiesti, senza diritto di voto, Consiglieri comunali, dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini.
Art.27 (Cause di ineleggibilità ed incompatibilità degli Assessori)
1. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l’organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge. 2. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 1, non possono contemporaneamente far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti e i discendenti, l’adottante e l’adottato, i fratelli e gli affini di primo grado. 3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
Art.28 (Verbali degli organi collegiali)
1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di norma, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta. 2. L’istruttoria e la documentazione della proposta di deliberazione avviene attraverso i Responsabili degli uffici. La proposta deve essere corredata con i pareri prescritti dalla normativa vigente e con gli allegati che il Consiglio è chiamato ad approvare. Ogni allegato deve essere sottoscritto dall’autore che in tale modo se ne assume ogni responsabilità circa il suo contenuto. 3. La proposta di deliberazione consiliare, corredata con i prescritti pareri e gli eventuali allegati, è depositata a libera visione e consultazione degli interessati a partire dal giorno in cui viene consegnato l’avviso di convocazione della seduta. Nel caso di proposta di deliberazione giuntale il deposito è effettuato di norma lo stesso giorno in cui si riunisce la Giunta comunale. 4. La proposta di deliberazione è sottoposta a votazione previa lettura della sola parte dispositiva. E’ fatta salva la possibilità di chiedere la lettura anche delle premesse quando hanno subito integrazioni o modifiche rispetto al testo in visione nel periodo di deposito. 5. Il componente dell’organo deve astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di suoi parenti o affini sino al quarto grado. 6. Nelle votazioni palesi chi dichiara di astenersi è computato nel numero dei votanti. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare il numero dei votanti. In entrambe le votazioni chi dichiara di non parteciparvi è computato nel numero dei presenti e non in quello dei votanti. 7. Il verbale della deliberazione riproduce il contenuto della proposta con la indicazione delle modifiche ed integrazioni apportate seduta stante dall’organo deliberante. E’ completato con gli elementi necessari al perfezionamento dell’atto pubblico amministrativo, tra i quali l’esito della votazione e i nominativi dei componenti astenuti o che nelle votazioni palesi hanno votato contro l’approvazione dell’atto. 8. Il Segretario comunale redige il verbale della seduta del Consiglio comunale sostanzialmente e sinteticamente descrivendo ogni fatto o avvenimento che abbia avuto luogo nel corso della discussione dell’ordine del giorno e inserendo gli interventi dei Consiglieri comunali in merito ai singoli atti deliberati e qualsiasi dichiarazione o documento da essi espressamente richiesti, purché attinenti agli argomenti discussi. Nel verbale della seduta sono richiamate, mediante il riferimento all’oggetto e alla numerazione, le deliberazioni formalmente assunte dal Consiglio comunale. 9. L'originale del verbale della seduta del Consiglio comunale e del verbale della deliberazione del Consiglio comunale o della Giunta comunale è sottoscritto dal Segretario comunale e dal Sindaco o da chi, a norma di legge o di Statuto, ha presieduto la seduta. Le relative copie sono dichiarate conformi all'originale dal Segretario comunale o dal dipendente dell’ufficio segreteria da lui delegato.
TITOLO III ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI
Art.29 (Principi e criteri organizzativi)
1. Il Comune informa la propria attività amministrativa al principio di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e i compiti di gestione spettanti ai Responsabili degli uffici e dei servizi. 2. Gli uffici devono essere organizzati secondo i principi di autonomia, efficienza e responsabilità e con i criteri della funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura. 3. La gestione amministrativa è organizzata per obiettivi e programmi individuati nei documenti di bilancio, nel piano delle risorse e degli obiettivi e negli eventuali ulteriori atti di indirizzo approvati dal Consiglio e dalla Giunta comunale. 4. La copertura dei posti di Responsabile degli uffici e dei servizi, di funzionari dell’area direttiva o equivalente o di alta specializzazione individuati nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, con deliberazione motivata della Giunta comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ed il rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti. 5. L’esercizio della rappresentanza del Comune negli atti di gestione viene attribuita al Segretario comunale o al Responsabile di ufficio o servizio a seconda della rispettiva competenza nella materia trattata. 6. L’esercizio della rappresentanza in giudizio del Comune, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, è attribuita con deliberazione della Giunta comunale al Segretario comunale o al responsabile di ufficio o servizio, a seconda della rispettiva competenza professionale nella materia oggetto della lite. 7. Resta affidata al Sindaco la rappresentanza in giudizio nelle liti promosse avverso atti degli organi istituzionali del Comune. 8. La Giunta comunale, nell’interesse generale del Comune, può formulare direttive di natura generale o relative alla singola controversia giudiziaria.
Art.30 (Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)
1. La Giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale, approva il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 2. Il Regolamento sull’ordinamento stabilisce la dotazione organica complessiva, le modalità di copertura dei posti in organico, le norme generali per il funzionamento degli uffici, il ruolo del Segretario comunale e del Direttore generale, le attribuzioni e le responsabilità di ciascun responsabile di ufficio o servizio e dei rispettivi sostituti, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore generale, il Segretario comunale e gli organi elettivi. 3. Il medesimo regolamento individua gli uffici e i servizi a cui deve essere preposto un Responsabile con funzioni dirigenziali, elenca, in maniera esemplificativa, le specifiche competenze dei Responsabili in materia di personale dipendente, di entrate, di appalti, di sottoscrizione di contratti, di ordinanze, di concessioni, di autorizzazioni, di certificazioni e di atti comunque definiti di gestione. 4. Il medesimo regolamento può attribuire competenze e funzioni gestionali su specifiche materie al Segretario comunale.
Art.31 (Segretario comunale)
1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco che lo sceglie tra gli iscritti all’Albo dei Segretari Comunali nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 2. La nomina a Segretario del Comune ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo nomina. Il Segretario comunale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. 3. Il Segretario comunale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, per violazione dei doveri d’ufficio. 4. Il Segretario comunale svolge le funzioni che la normativa vigente gli attribuisce. Lo Statuto comunale, i Regolamenti, il Piano delle risorse e degli obiettivi ed il Sindaco possono attribuirgli ulteriori competenze, anche gestionali, che non siano espressamente attribuiti ad altri Responsabili. 5. Per l’esercizio delle sue funzioni il Segretario comunale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comunali. 6. Il Segretario comunale può delegare le proprie funzioni purché non vi ostino la legge, lo Statuto, i Regolamenti o le direttive del Sindaco.
Art.32 ( Vice Segretario comunale )
1.Con deliberazione di Giunta Comunale può essere istituita la figura del Vice Segretario comunale, che sostituisce il Segretario comunale in tutte le sue funzioni sia in caso di assenza dal lavoro che per momentaneo impedimento. 2. Il Vice Segretario comunale è nominato dal Sindaco che lo sceglie tra i Responsabili degli uffici e dei servizi.
Art.33 (Direttore generale)
1. E’ consentito procedere alla nomina del Direttore generale previa stipula di Convenzione con altri comuni con le cui popolazioni assommate si raggiungano i 15.000 abitanti. 2. La nomina è fatta con contratto a tempo determinato secondo criteri di professionalità e di procedura stabiliti dalla Convenzione. 3. Le funzioni di direttore generale possono essere conferite dal Sindaco al segretario del Comune, previo parere della Giunta comunale. 4. Il Direttore generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintende alla gestione del Comune perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. 5. Il Direttore generale svolge le funzioni che la legge, lo Statuto, i regolamenti, il piano delle risorse e degli obiettivi o gli atti di indirizzo assunti dagli organi comunali gli attribuiscono. 6. Per l’esercizio delle sue funzioni il Direttore generale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comunali.
Art.34 (Responsabili degli uffici e dei servizi)
1. La gestione amministrativa, contabile e tecnica del Comune è affidata, di norma, ai Responsabili degli uffici e dei servizi. 2. I Responsabili sono nominati con decreto del Sindaco nel rispetto delle norme di legge, del Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente e del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 3. Ai Responsabili di uffici e servizi comunali spettano i compiti che la normativa definisce di natura gestionale e di attuazione di obiettivi e programmi politici, compresa l’adozione di atti e provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno. A tale scopo la Giunta comunale, nel rispetto degli indirizzi di bilancio, con il piano delle risorse e degli obiettivi affida loro annualmente le necessarie risorse finanziarie ed in modo analitico, nell’ambito degli interventi, i singoli capitoli di spesa che costituiscono individuazione della loro competenza gestionale. 4. Sono fatte salve le funzioni e le competenze che le leggi, lo Statuto, i Regolamenti ed il Piano delle risorse e degli obiettivi attribuiscono ad altri organi o funzionari del Comune. In particolare, qualora sussistano i presupposti di cui al comma 23 dell'articolo 53 L. 23 dicembre 2000, n.388, potranno essere attribuite ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. 5. I predetti Responsabili, nel rispetto del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, possono affidare l’istruttoria dei procedimenti di competenza al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo responsabili in proprio della regolare gestione delle competenze e funzioni assegnate. 6. Il Sindaco può affidare ai Responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni e compiti non previsti dallo Statuto, dai Regolamenti e dal Piano delle risorse e degli obiettivi, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento. 7. Le funzioni di sovrintendenza e coordinamento dell’attività dei Responsabili di ufficio o servizio sono affidate al Direttore generale, nel caso in cui il Direttore generale non sia stato nominato, al Segretario comunale.
Art.35 (Dipendenti comunali)
1. I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini. 2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con professionalità, correttezza e tempestività alle funzioni di competenza e, nei limiti delle proprie responsabilità, a raggiungere gli obiettivi assegnati. 3. Il Regolamento sull’ordinamento determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune garantisce le pari opportunità, promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali. 4. La Giunta comunale, sentito il Direttore generale se nominato, assegna il personale dipendente ai diversi uffici e servizi sulla base delle esigenze di funzionamento e degli obiettivi affidati con gli strumenti di programmazione, nel rispetto delle professionalità possedute. 5. Il Comune recepisce e applica gli accordi di lavoro approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
TITOLO IV SERVIZI COMUNALI
Art.36 (Servizi comunali)
1. Il Comune può istituire e gestire servizi che abbiano per oggetto la produzione di beni o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo civile e economico della comunità locale. 2. Il Consiglio comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei servizi nelle seguenti forme: a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda; b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale; c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale; d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale; e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’ente titolare del servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati. f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell’art.116 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.
Art.37 (Aziende speciali ed Istituzioni)
1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di Aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva il relativo statuto che disciplina struttura, funzionamento, attività e controlli. 2. Il Consiglio comunale può costituire anche Istituzioni che sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale. 3. Il Consiglio di amministrazione e il presidente delle Aziende speciali e delle Istituzioni sono nominati dal Sindaco tra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per titoli professionali, per funzioni esercitate o per uffici ricoperti. 4. Gli amministratori delle Aziende speciali possono essere revocati con provvedimento della Giunta comunale soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità di operato rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione approvate dal Consiglio comunale. 5. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche fuori del territorio comunale previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.
Art.38 (Società per azioni o a responsabilità limitata)
1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione del comune a società per azioni o a responsabilità limitata per la produzione di beni, servizi, esercizio di attività, rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione. 2. L’Atto costitutivo, lo Statuto o l’acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale. In ogni caso deve essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione. 3. Il Consiglio comunale, nel caso di servizi ritenuti di primaria importanza, può richiedere che la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, sia obbligatoriamente maggioritaria.
TITOLO V FORME COLLABORATIVE
Art.39 (Principio di cooperazione)
1. Il Comune promuove e favorisce la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali e altri servizi. 2. L'attività dell'ente per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi e intese di cooperazione.
Art.40 (Delega di funzioni alla Comunità Montana)
1. Il Consiglio comunale può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni e di servizi e l'esecuzione di opere pubbliche. 2. Il Comune, in caso di delega, si riserva poteri d'indirizzo e di controllo.
Art.41 (Convenzioni)
1. Il Consiglio comunale può deliberare apposite Convenzioni da stipularsi con altri enti al fine di fornire in modo coordinato funzioni e servizi determinati. 2. Le Convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie. 3. Le Convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
Art.42 (Consorzi)
1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri enti per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili. 2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una Convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.
Art.43 (Unione di comuni)
1. Il Comune, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di propria competenza, può costituire. assieme a due o più comuni di norma contermini, un'Unione di comuni. 2. L'Atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione sono approvati dai Consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo Statuto individua gli organi dell'Unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'Unione e le corrispondenti risorse. 3. Lo Statuto deve comunque prevedere il presidente dell'Unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze. 4. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni. 5. Alle Unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i princìpi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'Unione. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
Art.44 (Accordi e Conferenze)
1. L’Accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione di opere o di interventi di interesse pubblico, nonché all’attuazione di programmi di intervento, che richiedono per la loro completa realizzazione l’azione integrata e coordinata della regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici o privati. 2. Allo stesso modo si procede per l’approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell’amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti. 3. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, il Comune indice di regola una Conferenza di servizi. 4. La Conferenza può essere indetta anche quando il Comune debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. 5. La Legge disciplina procedure ed effetti degli Accordi di programma e delle Conferenze di servizi.
TITOLO VI ORDINAMENTO FINANZIARIO
Art.45 (Finanza e Contabilità)
1. Nell’ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva ed ha un proprio demanio e patrimonio. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge. 2. La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione: I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica. Dei beni di proprietà del Comune è tenuto un inventario, costantemente aggiornato. 3. Il Regolamento comunale di contabilità, nel rispetto dei principi inderogabili di Legge, disciplina l’ordinamento contabile del Comune. 4. Nell’ambito dei servizi comunali aventi rilevanza contabile devono essere istituiti il servizio finanziario e il servizio di economato per le minute spese d’ufficio.
Art.46 (Ordinamento tributario)
1. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe. 2. Il Comune esercita la potestà impositiva in materia tributaria nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27.7.2000, n. 212 con particolare riferimento alla capacità contributiva dei soggetti passivi, alla chiarezza e motivazione degli atti, alla collaborazione e buona fede, al diritto di interpello. 3. La determinazione delle tariffe per i servizi comunali avviene in modo da tutelare le categorie più deboli della popolazione.
Art.47 (Bilancio e Rendiconto di gestione)
1. Il Comune, nel rispetto dei principi, dei termini e delle procedure previste dalla normativa vigente, delibera il Bilancio di previsione per l'anno successivo. 2. Al Bilancio è allegata la Relazione previsionale e programmatica, il Bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione e gli altri atti e documenti prescritti. 3. Nei termini e secondo le procedure di legge sono rilevati anche i risultati di gestione mediante contabilità economica. I risultati sono dimostrati nel Rendiconto di gestione comprendente il Conto del bilancio e il Conto del patrimonio. 4. Al Rendiconto di gestione è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
Art.48 (Disciplina dei contratti)
1. Il Comune, nel rispetto del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, all’assunzione di mutui, alle locazioni e alle altre attività necessarie al perseguimento dei suoi fini istituzionali. 2. Il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune deve prevedere, per gli atti contrattuali di non rilevante entità, procedure semplificate e informali con utilizzo anche dei mezzi telematici per lo scambio di corrispondenza e informazioni. 3. I contratti del Comune, che di norma sono redatti in forma pubblica amministrativa, devono essere preceduti da apposita determinazione del responsabile competente indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente.
Art.49 (Revisione economico-finanziaria)
1. Il Revisore dei conti del Comune di Costacciaro è eletto dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri. 2. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato. 3. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune e attesta la corrispondenza del Rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita Relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Rendiconto del bilancio. 4. Nella Relazione di cui al comma precedente il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione . 5. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale 6. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia. 7. Il Revisore può partecipare anche ad organismi di controllo e a nuclei di valutazione operanti nell’ambito del Comune.
Art.50 (Principi generali del controllo interno)
1. Il Comune è impegnato ad istituire e attuare i controlli interni di cui all’art.147 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267. La loro organizzazione è effettuata anche in deroga agli altri principi di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo 30.7.1999, n. 286. 2. Il Regolamento di contabilità ed il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ciascuno per l’ambito di competenza, possono disciplinare ogni modalità attuativa ed operativa per il funzionamento degli strumenti di controllo interno, compreso il motivato ricorso, nel rispetto della normativa vigente, a forme di convenzionamento con altri Comuni e ad incarichi esterni.
TITOLO VII PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE
Art.51 (Partecipazione dei cittadini)
1. L’Amministrazione comunale promuove e favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'attività politico - amministrativa del Comune al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza. 2. La partecipazione popolare si realizza attraverso le consultazioni dei cittadini da parte dell’amministrazione comunale e la presentazione agli organi elettivi comunali di petizioni, proposte e istanze. 3. Le consultazioni della popolazione vengono indette dal Consiglio o dalla Giunta comunale, a seconda della competenza, allo scopo di acquisire pareri e proposte in riferimento ad atti di interesse generale o limitato alla singola frazione. 4. Le petizioni possono essere rivolte per sollecitare l’intervento dell’organo competente su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva. La raccolta delle adesioni può avvenire senza particolari formalità in calce al testo comprendente le richieste rivolte all’amministrazione. 5. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 50 persone avanzi al Sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza del Comune in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuti il parere dei Responsabili interessati e del Segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all’organo competente che, sentita eventualmente una rappresentanza dei proponenti, assume le proprie decisioni. 6. Qualunque cittadino, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa alla cui conoscenza è interessato. 7. Alle petizioni, alle proposte e alle istanze, il Sindaco, il Consiglio e la Giunta forniscono risposta, di norma, entro 60 giorni. 8. Il Regolamento per il diritto di accesso agli atti e degli istituti di partecipazione disciplina ogni altro aspetto inerente l’esercizio dei diritti riconosciuti nel presente articolo.
Art.52 (Referendum comunale)
1. Il Comune istituisce il referendum quale forma di partecipazione della popolazione alle scelte politico-amministrative di interesse pubblico. 2. Il referendum può essere: abrogativo, consultivo, propositivo. 3. I referendum sono indetti su decisione del Consiglio comunale, approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. 4. Su richiesta del 10% degli elettori del Comune, regolarmente iscritti nelle liste elettorali, il Sindaco indice il referendum, quando ammissibile ai sensi dei commi successivi. 5. I quesiti referendari devono riguardare materie di competenza comunale e soddisfare i principi della chiarezza, semplicità ed univocità. 6. Non è ammesso il ricorso al referendum in materia di tributi, di tariffe, di canoni, di contribuzioni e rette, di Bilancio di previsione e Rendiconto della gestione, di Piano regolatore comunale generale e relativi strumenti urbanistici attuativi, di designazioni, nomine, revoche e, in genere, su questioni concernenti le persone. Non è ammesso il referendum anche quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. 7. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 6. 8. I risultati del referendum, per quanto attiene il referendum abrogativo vincolano l'Amministrazione, mentre per gli altri referendum l'Amministrazione, motivatamente, può discostarsi dalle indicazioni referendarie. 9. Il risultato del referendum abrogativo deve trovare attuazione entro 60 giorni. 10. Il Regolamento disciplina i tempi, le modalità di svolgimento dei referendum e la costituzione di una Commissione di garanti incaricata di sovrintendere alle operazioni referendarie.
Art.53 (Consiglio grande)
1. E' istituito il Consiglio grande; questo è il Consiglio comunale aperto alla partecipazione dei presidenti dei comitati di frazione e dei cittadini associati. 2. Il Consiglio grande si riunisce su temi di particolare rilevanza per la vita cittadina ogni qualvolta il Sindaco, sentita la conferenza dei Capigrupppo, lo ritenga opportuno o quando lo richiedano la metà dei consiglieri assegnati ovvero i Presidenti dei comitati di frazione. 3. Il Sindaco può convocare il Consiglio grande all'atto della verifica dell'attuazione delle linee programmatiche di mandato. 4. Al fine della convocazione del Consiglio grande, si procede con la pubblicazione di un avviso - invito esteso a tutta la cittadinanza a partecipare alla riunione e con inviti personali indirizzati ai vari rappresentanti delle associazioni e degli enti del territorio, oltre alle ordinarie convocazioni nei confronti dei consiglieri comunali.
Art.54 (Consiglio aperto)
1. In caso e su temi di particolare rilevanza, il Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo,anche su richiesta di un quarto dei Consiglieri assegnati, convoca il Consiglio aperto. 2. Il "Consiglio aperto" è il Consiglio aperto ai cittadini singoli e associati, con diritto di intervento e di proposta degli stessi.
Art.55 (Consiglio comunale dei ragazzi)
1. Al fine di accrescere nei bambini la cultura civica, l'impegno civile e la solidarietà tra le genti e i popoli, è istituito il Consiglio comunale dei ragazzi. 2. Al Consiglio comunale dei ragazzi possono partecipare ragazzi e ragazze di tutte le razze e religioni. 3. L'apposito Regolamento disciplina le modalità e il funzionamento di detto Consiglio.
Art.56 (Associazionismo)
1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative che perseguono finalità di promozione umana, sociale e civile nelle sue più ampie forme. 2. Il Comune, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, può concedere alle associazioni aventi sede od operanti nel territorio comunale, con esclusione dei partiti politici, contributi ordinari o straordinari e a mettere a loro disposizione anche a titolo gratuito, le strutture e le attrezzature di cui dispone, nel rispetto delle modalità previste dallo specifico regolamento comunale. 3. Il Comune può affidare ad associazioni operanti sul territorio comunale o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni di interesse generale assegnando i fondi necessari sulla base di un preventivo di spesa e fissando le opportune eventuali direttive.
Art.57 (Comitati di frazione)
1. Al fine di promuovere la partecipazione e consultazione dei cittadini alla vita amministrativa, è riconosciuta la possibilità di formazione dei Comitati di frazione. 2. Sono organi del Comitato di frazione il Consiglio ed il Presidente. 3. Il Comitato di frazione rappresenta le esigenze generali della popolazione locale nell'ambito dell'unità del Comune. 4. Il Consiglio del Comitato di frazione è nominato dal Consiglio comunale, su proposta di almeno il 60% degli elettori residenti nella frazione stessa. 5. Il Comitato di frazione dura in carica quanto il Consiglio comunale ed opera fino all'insediamento del nuovo Consiglio. 6. Il Presidente è eletto dal Consiglio del Comitato di frazione nel suo seno. 7. Il numero dei componenti il Consiglio del Comitato di frazione, di norma, non può superare le 11 unità, compreso il Presidente.
Art.58 (Volontariato)
1. Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente. 2. Il Comune può partecipare con proprie strutture, attrezzature e contributi affinché le attività volontarie e gratuite nell’interesse collettivo o ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l’aspetto infortunistico. 3. La Giunta comunale dispone gli interventi dell’amministrazione nel rispetto del documenti programmatici e delle normative vigenti nel settore.
Art.59 (Accesso agli atti)
1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza e delle modalità stabilite nel Regolamento comunale per il diritto di accesso agli atti e degli istituti di partecipazione. 2. Il medesimo Regolamento determina per ciascun tipo di procedimento comunale l’ufficio competente a trattare l’affare, il Responsabile del procedimento, il Responsabile dell’istruttoria se diverso dal Responsabile del procedimento, il titolare del potere di assumere il provvedimento finale se diverso dal Responsabile del procedimento, i termini massimi entro i quali il provvedimento richiesto o il suo diniego deve essere assunto e le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini.
Art.60 (Diritto di informazione)
1. Tutti gli atti dell’Amministrazione comunale sono pubblici e, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato o sottratti per motivi di riservatezza, devono essere pubblicizzati secondo tempi e modalità previste dalla Legge e dai Regolamenti e, in mancanza, ritenute idonee dalla Giunta comunale. 2. La pubblicizzazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti e situato nell’ambito della sede municipale, denominato "albo pretorio". Può essere effettuata, a seconda dell’interesse pubblico, in altri luoghi del territorio comunale a ciò destinati. 3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere portati a sua conoscenza secondo le disposizioni di legge e regolamento o, in mancanza, nelle forme più idonee. 4. Il Comune può dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa. 5. L’ufficio stampa è costituito e diretto nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alla legge 7 giugno 2000, n. 150.
Art.61 (Istituzione del Difensore civico)
1. Al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa può essere istituito l'ufficio del Difensore civico anche in concorso con altri comuni e/o la Comunità Montana. 2. Il Difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente. 3. Il Regolamento comunale o la Convenzione disciplinano l'elezione, la durata in carica, i casi di incompatibilità e decadenza, le prerogative e i mezzi a disposizione del Difensore civico nonché i suoi rapporti con gli organi elettivi.
TITOLO VIII NORME FINALI
Art.62 (Modifiche dello Statuto)
1. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. 2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
Art.63 (Entrata in vigore dello Statuto)
1. Il presente Statuto comunale e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche entrano in vigore, dopo l’espletamento delle procedure di legge, decorsi trenta giorni dalla loro affissione all’albo pretorio del Comune.
Art.64 (Regolamenti attuativi)
1. I Regolamenti previsti dal presente Statuto dovranno essere approvati o aggiornati entro 24 mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.
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