Art 1
E' costituita un'Associazione di volontariato denominata "Centro
socio‑culturale di Costacciaro ONLUS" (Organizzazione Non Lucrativa
di Utilità Sociale).
L'Associazione ha sede legale in Piazza Garibaldi, n. 19 ,
Costacciaro (Pg). La durata dell'Associazione è illimitata.
Art. 2
Il Centro socio ‑ culturale non ha fini di lucro, è autogestito
volontariamente dai propri soci e persegue finalità di utilità e
promozione sociale ai sensi della Legge 11 agosto 1991 n. 266
(Legge‑Quadro sul volontariato), della L.R. 25 maggio 1994 n. 1 5 e
del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
Il Centro aderisce all'Associazione Nazionale Centri Sociali
Comitati Anziani e Orti (ANCESCAO), riconosciuta Ente Nazionale con
finalità assistenziali con Decreto Ministeriale n. 559/C del
04/03/1994 e iscritta al n. 35 del Registro Nazionale delle
Associazioni di Promozione Sociale in base alla legge n. 383 del
07/12/2000.
Il Centro svolge attività di utilità sociale a favore dei propri
associati e di terzi, nel rispetto della libertà e dignità degli
stessi ed in attuazione della vigente legislazione in materia di
volontariato.
Il Centro è luogo di vita associativa, autonomo e pluralista,
apartitico, a carattere democratico e volontario.
Art. 3
Il Centro Socio‑Culturale di Costacciaro intende perseguire finalità
di solidarietà sociale attraverso le seguenti modalità;
a)
prevenire l' isolamento e la solitudine dei singoli, degli anziani e
delle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche,
psichiche, economiche, sociali e familiari, favorendo la
comunicazione, lo scambio di esperienze, la reciproca solidarietà e
la tutela dei diritti;
b)
promuovere i contatti e la circolazione della cultura tra le diverse
generazioni, al fine di avviare processi di mutamento delle
condizioni di vita degli anziani e delle persone svantaggiate;
c)
promuovere iniziative in collaborazione con le giovani generazioni
per favorire la reciproca conoscenza e vicinanza attraverso la
rivalutazione di antiche tradizioni, vecchi mestieri, ecc.;
d)
rivalutare le risorse socio‑culturali del territorio con particolare
riguardo alle tradizioni , agli usi e ai costumi popolari:
e)
tutelare, promuovere e valorizzare le ricchezze artistiche e
storiche del territorio;
f)
mettere in atto iniziative di sostegno ed assistenza materiale,
spirituale e socio‑psicologica, a favore di persone in stato di
bisogno, in collaborazione con il sistema locale dei servizi
socio‑assistenziali;
g)
attivare rapporti di collaborazione con le Istituzioni pubbliche
locali (Comune, Comunità Montana, Provincia, Regione), le
Associazioni, le Parrocchie e le Scuole del territorio, al fine di
sollecitare e programmare interventi e strategie per il
miglioramento della qualità della vita della popolazione residente;
h) promuovere le iniziative necessarie a favorire
attività culturali, ricreative, artistiche e di turismo sociale e
solidale (gite, soggiorni vari anche a scopo terapeutico, attività
ludico‑motorie, ginnastica dolce, ecc);
i)
collaborare con altre strutture di volontariato sia in Italia che
all'Estero.
Art. 4
L'Associazione si impegna a non svolgere attività diverse da quelle
di cui al l'art. 3, ad eccezione di quelle ad esse direttamente
connesse.
TITOLO II
Qualità di
socio
Art. 5
Tutti i soci presentano la propria opera a titolo volontario,
gratuito e personale, salvo il rimborso delle spese sostenute a
documentate, entro limiti stabiliti preventivamente.
Art. 6
Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire all'Associazione
tutti coloro che si riconoscano nelle finalità della stessa ed
accettino le disposizioni del presente Statuto, indipendentemente
dall'età, sesso, professione, dalla propria convinzione politica e/o
religiosa, cittadinanza e appartenenza etnica.
La domanda di adesione ‑ dovrà essere indirizzata al Presidente
dell'Associazione, il quale; sentito il Comitato Direttivo,
riconosce la qualifica di socio al richiedente con proprio atto
entro 30 giorni dalla data di presentazione.
Il Comitato Direttivo può con motivazione scritta, non concedere la
qualifica di socio ad un richiedente, il quale potrà fare ricorso
scritto avverso il provvedimento entro 15 giorni.
La prima Assemblea convocata in via ordinaria o straordinaria si
pronuncerà in via definitiva.
Art. 7
La qualità di socio si perde, oltre che per dimissioni volontarie,
per atto disposto dal Presidente dell'Associazione, sentito il
Comitato Direttivo, nel caso di violazioni dello statuto e delle
deliberazioni degli organi sociali, per mancato pagamento della
quota sociale annuale, per comportamenti contrari alle finalità
associative.
Il socio potrà fare ricorso scritto al Collegio dei Probiviri contro
provvedimenti disciplinari entro 15 giorni dalla notifica.
Il Collegio si pronuncerà entro 30 giorni dal ricorso ed il suo
giudizio sarà inappellabile.
Art. 8
I soci sono tenuti all'osservanza delle disposizioni statutarie e
delle deliberazioni degli organi sociali, nonché al pagamento di una
quota fissa annuale stabilita dagli organi. sociali.
Una parte della quota associativa, nell'importo stabilito
dall'Associazione Nazionale, è destinata al funzionamento della
stessa, dell'Associazione Regionale e del Coordinamento Provinciale.
Art. 9
Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle attività del Centro
sociale e di utilizzarne le strutture nel rispetto del regolamento
interno e delle disposizioni degli organi sociali, nonché di
frequentare altri Centri aderenti all'Associazione Nazionale.
I soci maggiorenni godono del diritto di elettorato attivo e
passivo, se in regola con il pagamento della quota associativa
annuale. In sede di Assemblea eleggono i membri degli organi sociali
del Centro ed i delegati che partecipano alle assemblee dei vari
livelli ivi comprese quelle generali.
TITOLO III
Organi
sociali e loro compiti
Art. 10
Il Centro, sebbene aderisca all'Associazione Nazionale ANCESCAO
rispettandone le norme statutarie e regolamentari, gode di piena
autonomia di piena libertà di azione, amministra autonomamente la
propria vita associativa ed il proprio patrimonio.
Art. 11
Sono organi del Centro Socio‑Culturale:
-
l'Assemblea dei soci;
-
il Comitato Direttivo;
-
il Presedente;
-
il Collegio dei sindaci revisori;
-
il Collegio dei probiviri.
Tutte le cariche previste dal presente Statuto sono assolutamente
gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate, nei limiti
stabiliti preventivamente tra l'Associazione ed i soci stessi.
Art. 12
L'Assemblea dei soci può essere convocata in sessione ordinaria e
straordinaria.
Possono intervenire ai lavori dell'Assemblea tutti gli associati ad
eccezione di quelli non in regola con il pagamento della quota
associativa annuale.
L'Assemblea ordinaria è convocata due volte l'anno dal Presedente
dell'Associazione in occasione della presentazione e
dell'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo. Essa è
validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di
almeno il 50% + 1 dei soci e in seconda convocazione, con qualsiasi
numero di soci.
Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole
della maggioranza semplice dei soci presenti. Di norma le votazioni
avvengono con voto palese, salvo che non venga richiesto il voto
segreto da almeno il 20% dei presenti.
L'Assemblea in seduta ordinaria ha i seguenti compiti:
a)
eleggere a scrutinio segreto il Presidente dell'Associazione e i
componenti del Comitato Direttivo, il Collegio dei sindaci revisori,
il Collegio dei probiviri;
b)
approvare i regolamenti interni:
c)
approvare i programmi di attività annuale;
d)
approvare i bilanci consuntivo e preventivo;
e)
deliberare su tutte le altre questioni attinenti alla gestione e
conduzione dell'attività del Centro.
L'Assemblea straordinaria è convocata quando il Comitato Direttivo
lo ritiene necessario o ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata
almeno 1/5 dei soci in regola con il pagamento della quota
associativa annuale. Detta Assemblea dovrà riunirsi entro 30 giorni
dalla data della richiesta.
Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:
a)
deliberare su eventuali modifiche statutarie;
b)
deliberare sullo scioglimento dell'associazione.
L'Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, è convocata
e presieduta dal Presidente dell'Associazione, sostituito in caso di
assenza o impedimento dal Vicepresidente.
Le deliberazioni assunte dall'assemblea devono risultare in un
apposito verbale, sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.
Art. 13
II Comitato Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, è
presieduto dal Presidente dell'Associazione ed è composto da un
numero dispari di membri eletti tra i soci in regola con il
pagamento della quota associativa annuale, da un minimo di 5 ad un
massimo di 9 membri.
Il Comitato si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta ogni
due mesi e in seduta straordinaria tutte le volte che verrà
richiesto da almeno 1/3 dei suoi membri o dal 20% dei soci.
Il Comitato dura in carica tre anni con possibilità di rielezione
dei componenti. Esso è validamente costituito quando sono presenti
la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta.
Nella sua prima convocazione elegge al suo interno ed a maggioranza
assoluta dei componenti
a)
il Vicepresidente;
b)
il Segretario;
c)
il Tesoriere.
Compiti del Comitato Direttivo sono i seguenti:
d)
amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
e)
attuazione delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea;
f)
predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo;
g)
predisposizione di proposte per l'adozione del regolamento interno e
di eventuali modifiche statutarie da sottoporre alla deliberazione
dell'Assemblea.
I membri del Comitato decadono dal mandato in caso di assenza
ingiustificata per tre riunioni consecutive.
Il consigliere decaduto dalla carica per assenza ingiustificata o per
dimissioni volontarie è sostituito dal primo socio supplente eletto
dall'Assemblea.
Art. 14
II Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, sia in
giudizio che verso terzi, coordina l'andamento complessivo
dell'attività e provvede a dare esecuzione alle decisioni dagli organi
sociali.
E' eletto dall'Assemblea, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
Compiti del Presidente:
1)
convocazione dell'Assemblea dei soci e del Comitato Direttivo che egli
stesso presiede;
2)
coordinamento e supervisione dell'attività dell'Associazione;
3)
compimento degli atti non riservati agli altri organi sociali.
In caso di assenza o impedimento del Presidente o sulla base di delega
scritta dello stesso, tutte le sue funzioni sono assunte dal
Vicepresidente.
Art. 15
Il Segretario ha il compito di collaborare alla gestione del Centro ed
è responsabile della corretta tenuta dei registri dei verbali delle
riunioni degli organi sociali.
E' eletto dal Comitato Direttivo. Compiti del segretario:
1)
verbalizzazione delle sedute dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;
2)
redazione della proposta di bilancio preventivo e consuntivo e della
relazione annuale sulle attività, in collaborazione con il Tesoriere.
Art. 16
Il Tesoriere cura la gestione amministrativo ‑ finanziaria del Centro
e ne tiene la contabilità.
Art. 17
Il Collegio dei revisori dei conti è responsabile del controllo della
gestione finanziaria ed amministrativa dell'Associazione.
Si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea dei soci,
anche tra soggetti non soci, fra i quali viene eletto a maggioranza il
Presidente.
I sindaci revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Compiti dei revisori:
1)
verifica periodica della consistenza di cassa;
2)
attività di ispezione e controllo;
3)
redazione della relazione valutativa sul bilancio preventivo e
consuntivo.
Art. 18
Il Collegio dei probiviri giudica su tutte le eventuali controversie
sociali tra gli associati e l'Associazione od i suoi organi. E'
costituito da tre membri eletti, dall'Assemblea, dura in carica tre
anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Il suo giudizio è
inappellabile.
TITOLO IV
Bilancio e
Patrimonio
Art. 19
Ai sensi dell'art. 5 della L. 266/91 sono fonti di finanziamento del
Centro:
a)
quote e contributi degli associati;
b)
eredità, donazioni e lasciti testamentari;
c)
contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti od
istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifici e
documentati programmi di attività e progetti, da realizzare
nell'ambito dei fini statutari;
d)
contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
e)
entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati o dalla
cessione di beni ad associati o a terzi, attraverso lo svolgimento di
attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola
svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
f)
erogazioni liberali da parte di associati o terzi;
g)
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate
all'autofinanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
h)
altre entrate compatibili con le disposizioni vigenti in materia di
volontariato.
Art. 20
L'Associazione si impegna ad impiegare gli avanzi di gestione o gli
utili derivanti da eventuali attività commerciali e produttive
marginali per la realizzazione delle finalità previste dal presente
Statuto e di quelle ad esse connesse, evitandone qualsiasi forma di
distribuzione anche indiretta.
Art.
21
Il patrimonio è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e
immobili appartenenti al Centro nonché da tutti i diritti a contenuto
patrimoniale ad esso facenti capo, comprese le donazioni e i lasciti
testamentari.
I beni ricevuti e le loro rendite, saranno obbligatoriamente iscritti
in bilancio e destinati al conseguimento delle finalità previste
dall'atto costitutivo e dal presente statuto.
Art. 22
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno,
entro il 30 aprile dovrà essere redatto il bilancio o rendiconto
annuale nel quale sarà adeguatamente rappresentata la situazione
patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione.
L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere obbligatoriamente
reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente
previste.
TITOLO V
Modificazioni
statutarie e scioglimento del Centro
Art. 23
Lo Statuto può essere modificato unicamente dall'Assemblea
straordinaria dei soci con il voto favorevole della maggioranza
qualificata dei 4/5 dei presenti. L'Assemblea dei soci è valida, ai
fini delle modifiche statutarie, se sono presenti almeno i 3/5 dei
soci.
Art. 24
Lo scioglimento del Centro è deliberato dall'Assemblea straordinaria
dei soci con il voto favorevole di almeno 4/5 dei presenti.
L'Assemblea dei soci è valida ai fini dello scioglimento, se sono
presenti i 3/5 dei soci. Nel caso di scioglimento, il patrimonio verrà
devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico od
analogo settore.
TITOLO VI
Disposizioni
finali
Art. 25
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme in
vigore per gli enti di tipo associativo e le organizzazioni di
volontariato. |