CHI SIAMO

 

 

Art 1

E' costituita un'Associazione di volontariato denominata "Centro socio‑culturale di Costacciaro ONLUS" (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale).

L'Associazione ha sede legale in Piazza Garibaldi, n. 19 , Costacciaro (Pg). La durata dell'Associazione è illimitata.

 

Art. 2

Il Centro socio ‑ culturale non ha fini di lucro, è autogestito volontariamente dai propri soci e persegue finalità di utilità e promozione sociale ai sensi della Legge 11 agosto 1991 n. 266 (Legge‑Quadro sul volontariato), della L.R. 25 maggio 1994 n. 1 5 e del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Il Centro aderisce all'Associazione Nazionale Centri Sociali Comitati Anziani e Orti (ANCESCAO), riconosciuta Ente Nazionale con finalità assistenziali con Decreto Ministeriale n. 559/C del 04/03/1994 e iscritta al n. 35 del Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale in base alla legge n. 383 del 07/12/2000.

Il Centro svolge attività di utilità sociale a favore dei propri associati e di terzi, nel rispetto della libertà e dignità degli stessi ed in attuazione della vigente legislazione in materia di volontariato.

Il Centro è luogo di vita associativa, autonomo e pluralista, apartitico, a carattere democratico e volontario.

 

Art. 3

Il Centro Socio‑Culturale di Costacciaro intende perseguire finalità di solidarietà sociale attraverso le seguenti modalità;

a) prevenire l' isolamento e la solitudine dei singoli, degli anziani e delle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari, favorendo la comunicazione, lo scambio di esperienze, la reciproca solidarietà e la tutela dei diritti;

b) promuovere i contatti e la circolazione della cultura tra le diverse generazioni, al fine di avviare processi di mutamento delle condizioni di vita degli anziani e delle persone svantaggiate;

 

c) promuovere iniziative in collaborazione con le giovani generazioni per favorire la reciproca conoscenza e vicinanza attraverso la rivalutazione di antiche tradizioni, vecchi mestieri, ecc.;

d) rivalutare le risorse socio‑culturali del territorio con particolare riguardo alle tradizioni , agli usi e ai costumi popolari:

e) tutelare, promuovere e valorizzare le ricchezze artistiche e storiche del territorio;

f) mettere in atto iniziative di sostegno ed assistenza materiale, spirituale e socio‑psicologica, a favore di persone in stato di bisogno, in collaborazione con il sistema locale dei servizi socio‑assistenziali;

g) attivare rapporti di collaborazione con le Istituzioni pubbliche locali (Comune, Comunità Montana, Provincia, Regione), le Associazioni, le Parrocchie e le Scuole del territorio, al fine di sollecitare e programmare interventi e strategie per il miglioramento della qualità della vita della popolazione residente;

h) promuovere le iniziative necessarie a favorire attività culturali, ricreative, artistiche e di turismo sociale e solidale (gite, soggiorni vari anche a scopo terapeutico, attività ludico‑motorie, ginnastica dolce, ecc);

i) collaborare con altre strutture di volontariato sia in Italia che all'Estero.

 

Art. 4

L'Associazione si impegna a non svolgere attività diverse da quelle di cui al l'art. 3, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

 

TITOLO II

Qualità di socio

 

Art. 5

Tutti i soci presentano la propria opera a titolo volontario, gratuito e personale, salvo il rimborso delle spese sostenute a documentate, entro limiti stabiliti preventivamente.

 

Art. 6

Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire all'Associazione tutti coloro che si riconoscano nelle finalità della stessa ed accettino le disposizioni del presente Statuto, indipendentemente dall'età, sesso, professione, dalla propria convinzione politica e/o religiosa, cittadinanza e appartenenza etnica.

 

La domanda di adesione ‑ dovrà essere indirizzata al Presidente dell'Associazione, il quale; sentito il Comitato Direttivo, riconosce la qualifica di socio al richiedente con proprio atto entro 30 giorni dalla data di presentazione.

Il Comitato Direttivo può con motivazione scritta, non concedere la qualifica di socio ad un richiedente, il quale potrà fare ricorso scritto avverso il provvedimento entro 15 giorni.

La prima Assemblea convocata in via ordinaria o straordinaria si pronuncerà in via definitiva.

 

Art. 7

La qualità di socio si perde, oltre che per dimissioni volontarie, per atto disposto dal Presidente dell'Associazione, sentito il Comitato Direttivo, nel caso di violazioni dello statuto e delle deliberazioni degli organi sociali, per mancato pagamento della quota sociale annuale, per comportamenti contrari alle finalità associative.

Il socio potrà fare ricorso scritto al Collegio dei Probiviri contro provvedimenti disciplinari entro 15 giorni dalla notifica.

Il Collegio si pronuncerà entro 30 giorni dal ricorso ed il suo giudizio sarà inappellabile.

 

Art. 8

I soci sono tenuti all'osservanza delle disposizioni statutarie e delle deliberazioni degli organi sociali, nonché al pagamento di una quota fissa annuale stabilita dagli organi. sociali.

Una parte della quota associativa, nell'importo stabilito dall'Associazione Nazionale, è destinata al funzionamento della stessa, dell'Associazione Regionale e del Coordinamento Provinciale.

 

Art. 9

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle attività del Centro sociale e di utilizzarne le strutture nel rispetto del regolamento interno e delle disposizioni degli organi sociali, nonché di frequentare altri Centri aderenti all'Associazione Nazionale.

I soci maggiorenni godono del diritto di elettorato attivo e passivo, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale. In sede di Assemblea eleggono i membri degli organi sociali del Centro ed i delegati che partecipano alle assemblee dei vari livelli ivi comprese quelle generali.

 

 

 

TITOLO III

Organi sociali e loro compiti

 

Art. 10

Il Centro, sebbene aderisca all'Associazione Nazionale ANCESCAO rispettandone le norme statutarie e regolamentari, gode di piena autonomia di piena libertà di azione, amministra autonomamente la propria vita associativa ed il proprio patrimonio.

 

Art. 11

Sono organi del Centro Socio‑Culturale:

-         l'Assemblea dei soci;

-         il Comitato Direttivo;

-         il Presedente;

-         il Collegio dei sindaci revisori;

-         il Collegio dei probiviri.

Tutte le cariche previste dal presente Statuto sono assolutamente gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate, nei limiti stabiliti preventivamente tra l'Associazione ed i soci stessi.

 

Art. 12

L'Assemblea dei soci può essere convocata in sessione ordinaria e straordinaria.

Possono intervenire ai lavori dell'Assemblea tutti gli associati ad eccezione di quelli non in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea ordinaria è convocata due volte l'anno dal Presedente dell'Associazione in occasione della presentazione e dell'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo. Essa è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno il 50% + 1 dei soci e in seconda convocazione, con qualsiasi numero di soci.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti. Di norma le votazioni avvengono con voto palese, salvo che non venga richiesto il voto segreto da almeno il 20% dei presenti.

L'Assemblea in seduta ordinaria ha i seguenti compiti:

a) eleggere a scrutinio segreto il Presidente dell'Associazione e i componenti del Comitato Direttivo, il Collegio dei sindaci revisori, il Collegio dei probiviri;

b) approvare i regolamenti interni:

c) approvare i programmi di attività annuale;

d) approvare i bilanci consuntivo e preventivo;

e) deliberare su tutte le altre questioni attinenti alla gestione e conduzione dell'attività del Centro.

L'Assemblea straordinaria è convocata quando il Comitato Direttivo lo ritiene necessario o ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Detta Assemblea dovrà riunirsi entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare su eventuali modifiche statutarie;

b) deliberare sullo scioglimento dell'associazione.

L'Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione, sostituito in caso di assenza o impedimento dal Vicepresidente.

Le deliberazioni assunte dall'assemblea devono risultare in un apposito verbale, sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

 

Art. 13

II Comitato Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, è presieduto dal Presidente dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri eletti tra i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale, da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri.

Il Comitato si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta ogni due mesi e in seduta straordinaria tutte le volte che verrà richiesto da almeno 1/3 dei suoi membri o dal 20% dei soci.

Il Comitato dura in carica tre anni con possibilità di rielezione dei componenti. Esso è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta.

Nella sua prima convocazione elegge al suo interno ed a maggioranza assoluta dei componenti

a) il Vicepresidente;

b) il Segretario;

c) il Tesoriere.

Compiti del Comitato Direttivo sono i seguenti:

d) amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;

e) attuazione delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea;

f) predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo;

g) predisposizione di proposte per l'adozione del regolamento interno e di eventuali modifiche statutarie da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea.

I membri del Comitato decadono dal mandato in caso di assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive.

Il consigliere decaduto dalla carica per assenza ingiustificata o per dimissioni volontarie è sostituito dal primo socio supplente eletto dall'Assemblea.

 

Art. 14

II Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, sia in giudizio che verso terzi, coordina l'andamento complessivo dell'attività e provvede a dare esecuzione alle decisioni dagli organi sociali.

E' eletto dall'Assemblea, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Compiti del Presidente:

1) convocazione dell'Assemblea dei soci e del Comitato Direttivo che egli stesso presiede;

2) coordinamento e supervisione dell'attività dell'Associazione;

3) compimento degli atti non riservati agli altri organi sociali.

In caso di assenza o impedimento del Presidente o sulla base di delega scritta dello stesso, tutte le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente.

Art. 15

Il Segretario ha il compito di collaborare alla gestione del Centro ed è responsabile della corretta tenuta dei registri dei verbali delle riunioni degli organi sociali.

E' eletto dal Comitato Direttivo. Compiti del segretario:

1) verbalizzazione delle sedute dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;

2) redazione della proposta di bilancio preventivo e consuntivo e della relazione annuale sulle attività, in collaborazione con il Tesoriere.

 

Art. 16

Il Tesoriere cura la gestione amministrativo ‑ finanziaria del Centro e ne tiene la contabilità.

 

Art. 17

Il Collegio dei revisori dei conti è responsabile del controllo della gestione finanziaria ed amministrativa dell'Associazione.

Si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea dei soci, anche tra soggetti non soci, fra i quali viene eletto a maggioranza il Presidente.

I sindaci revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Compiti dei revisori:

1) verifica periodica della consistenza di cassa;

2) attività di ispezione e controllo;

3) redazione della relazione valutativa sul bilancio preventivo e consuntivo.

 

Art. 18

Il Collegio dei probiviri giudica su tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e l'Associazione od i suoi organi. E' costituito da tre membri eletti, dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Il suo giudizio è inappellabile.

 

TITOLO IV

Bilancio e Patrimonio

 

Art. 19

Ai sensi dell'art. 5 della L. 266/91 sono fonti di finanziamento del Centro:

a) quote e contributi degli associati;

b) eredità, donazioni e lasciti testamentari;

c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti od istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi di attività e progetti, da realizzare nell'ambito dei fini statutari;

d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati o dalla cessione di beni ad associati o a terzi, attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

f) erogazioni liberali da parte di associati o terzi;

g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate all'autofinanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;

h) altre entrate compatibili con le disposizioni vigenti in materia di volontariato.

 

Art. 20

L'Associazione si impegna ad impiegare gli avanzi di gestione o gli utili derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali per la realizzazione delle finalità previste dal presente Statuto e di quelle ad esse connesse, evitandone qualsiasi forma di distribuzione anche indiretta.

 

 Art. 21

Il patrimonio è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili appartenenti al Centro nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad esso facenti capo, comprese le donazioni e i lasciti testamentari.

I beni ricevuti e le loro rendite, saranno obbligatoriamente iscritti in bilancio e destinati al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dal presente statuto.

 

Art. 22

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, entro il 30 aprile dovrà essere redatto il bilancio o rendiconto annuale nel quale sarà adeguatamente rappresentata la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

 

TITOLO V

Modificazioni statutarie e scioglimento del Centro

 

Art. 23

Lo Statuto può essere modificato unicamente dall'Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei 4/5 dei presenti. L'Assemblea dei soci è valida, ai fini delle modifiche statutarie, se sono presenti almeno i 3/5 dei soci.

 

Art. 24

Lo scioglimento del Centro è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno 4/5 dei presenti. L'Assemblea dei soci è valida ai fini dello scioglimento, se sono presenti i 3/5 dei soci. Nel caso di scioglimento, il patrimonio verrà devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore.

 

TITOLO VI

 Disposizioni finali

 

Art. 25

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme in vigore per gli enti di tipo associativo e le organizzazioni di volontariato.