ATTO COSTITUTIVO
Dell'Associazione di volontariato denominata
"CENTRO SOCIO-CULTURALE DI COSTACCIARO ONLUS"
In Costacciaro, provincia di Perugia, in Corso Mazzini, 22 si
sono riuniti il giorno 24/03/2004 alle
ore 16.00 i sottoelencati cittadini per costituire un Centro
socio-culturale:
RAGNACCI ALFEO, nato a Costacciaro il 19/3/1940
residente in via Massarelli n. 6,
BELLUCCI ANACLETO nato a Costacciaro il 5/01/1931
residente in via Garibaldi n. 7,
GALLI ANGELO nato a Gubbio il 6/03/1939, residente in
via Piedicolle n. 21,
GIOMBETTI MAURO nato a Costacciaro il 5/07/1933,
residente in Via Garibaldi n.52,
SPIGARELLI EDDA ELEONORA nata a Costacciaro il
6/07/1932, residente in via Boldrini n.39,
CIANFICHI GAETANO nato a Costacciaro il 15/06/1926,
residente in via del Fosso n.10,
ROMANI SARA nata a Arcevia (AN) il 25/01/1935,
residente in B.go San Rocco n. 9,
GIOMBETTI GIUSEPPE nato a Costacciaro il 19;05/1946,
residente in P.zza Garibaldi n.12,
CIANFICHI VERA nato a Costacciaro il 5/03/1934,
residente in via Garibaldi n.18,
NAPPI ENRICO nato a S.Anastasia (NA) il 12/2/1952,
residente in Corso Mazzini n. 49,
MARIUCCI ASSUNTA nato a Campobasso il 15/111934,
residente in B.go San Rocco n. 6,
TOGNOLONI DAVIDE nato a Costacciaro il 30/06/1927,
residente in B.go San Rocco n. 4,
PACE VINCENZO nato a Costacciaro il 12/02/1932,
residente in Via Flaminia n.12,
MORELLI EGIDIO nato a Costacciaro il 03/12/1943,
residente in Largo della Liberta' n.1,
CASTELLANI ELIO nato a Costacciaro il 10/07/1949,
residente in via Flaminia n.4,
BELLUCCI ROSELLA nata a Belvedere Marittimo (CS) il
16/01/1968, residente a Gubbio, Fraz. S. Martino in Colle, 74.
I presenti chiamano a presiedere la riunione la Sig. Bellucci
Rosella. Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i suddetti
cittadini a farsi promotori della costituzione del Centro Sociale e
legge lo Statuto che, dopo ampia discussione, posto in votazione
viene approvato all'unanimità.
Lo statuto stabilisce in particolare che l'adesione al centro è
libera, che il funzionamento del centro è basato sulla volontà
democratica espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive,
basate sul volontariato e che è assolutamente escluso ogni scopo di
lucro.
Lo statuto, che si compone di 25 articoli, viene allegato al
presente atto e ne costituisce parte integrante.
Il centro sociale, pur mantenendo la sua autonomia di gestione
e di scelte operative, mantiene un costante rapporto con le
istituzioni comunali, provinciali, regionali e, aderisce
all'Associazione Nazionale
Centri Sociali Anziani Comitati Anziani e Orti.
I presenti deliberano inoltre che il Centro Sociale venga
chiamato:
"CENTRO SOCIO‑CULTURALE DI COSTACCIARO ONLUS"
con sede in P.zza Garibaldi n.19 Costacciaro (Perugia), e nominano i
seguenti signori quali componenti del
Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, eletti
dall'Assemblea:
COMITATO DIRETTIVO
1. RAGNACCI ALFEO
2. GIOMBETTI GIUSEPPE
3. BELLUCCI ANACLETO
4. CASTELLANI ELIO
5. NAPPI ENRICO
6. MORELLI EGIDIO
7. GALLI ANGELO
8. ROMANI SARA
9. CIANFICHI VERA
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
1. PACE VINCENZO
2. RAGNACCI ALFEO
3. ROMANI SARA
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
1. GIOMBETTI MAURO
2. SPIGARELLI EDDA
3. MORELLI EGIDIO
I membri del Comitato Difettivo seduta stante procedono alla
nomina dell'Ufficio di presidenza così costituito:
PRESIDENTE:
BELLUCCI ANACLETO
VICEPRESIDENTE:
CASTELLANI ELIO
SEGRETARIO:
GALLI ANGELO
TESORIERE:
NAPPI ENRICO
L'Assemblea dichiara aperta l’iscrizione all’Associazione a tutti i
cittadini e fissa la durata degli organi direttivi fino al dicembre
2004.
L'Assemblea è sciolta alle ore 17.30
Costacciaro li 24/03/2004
IL SEGRETARIO
IL
PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA
DELL'ASSEMBLEA
(Nappi
Enrico)
(Rosella Bellucci)
STATUTO
DEL CENTRO SOCIO‑CULTURALE DEL
COMUNE DI
COSTACCIARO
TITOLO I
Art 1
E' costituita un'Associazione di volontariato denominata "Centro
socio‑culturale di Costacciaro ONLUS" (Organizzazione Non Lucrativa
di Utilità Sociale).
L'Associazione ha sede legale in Piazza Garibaldi, n. 19 ,
Costacciaro (Pg). La durata dell'Associazione è illimitata.
Art. 2
Il Centro socio ‑ culturale non ha fini di lucro, è autogestito
volontariamente dai propri soci e persegue finalità di utilità e
promozione sociale ai sensi della Legge 11 agosto 1991 n. 266
(Legge‑Quadro sul volontariato), della L.R. 25 maggio 1994 n.1 5 e
del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
Il Centro aderisce all'Associazione Nazionale Centri Sociali
Comitati Anziani e Orti (ANCESCAO), riconosciuta Ente Nazionale con
finalità assistenziali con Decreto Ministeriale n. 559/C del
04/03/1994 e iscritta al n. 35 del Registro Nazionale delle
Associazioni di Promozione Sociale in base alla legge n. 383 del
07/12/2000.
Il Centro svolge attività di utilità sociale a favore dei propri
associati e di terzi, nel rispetto della libertà e dignità degli
stessi ed in attuazione della vigente legislazione in materia di
volontariato.
Il Centro è luogo di vita associativa, autonomo e pluralista,
apartitico, a carattere democratico e volontario.
Art. 3
Il Centro Socio‑Culturale di Costacciaro intende perseguire finalità
di solidarietà sociale attraverso le seguenti modalità;
a)
prevenire l' isolamento e la solitudine dei singoli, degli anziani e
delle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche,
psichiche, economiche, sociali e familiari, favorendo la
comunicazione, lo scambio di esperienze, la reciproca solidarietà e
la tutela dei diritti;
b)
promuovere i contatti e la circolazione della cultura tra le diverse
generazioni, al fine di avviare processi di mutamento delle
condizioni di vita degli anziani e delle persone svantaggiate;
c)
promuovere iniziative in collaborazione con le giovani generazioni
per favorire la reciproca conoscenza e vicinanza attraverso la
rivalutazione di antiche tradizioni, vecchi mestieri, ecc.;
d)
rivalutare le risorse socio‑culturali del territorio con particolare
riguardo alle tradizioni , agli usi e ai costumi popolari:
e)
tutelare, promuovere e valorizzare le ricchezze artistiche e
storiche del territorio;
f)
mettere in atto iniziative di sostegno ed assistenza materiale,
spirituale e socio‑psicologica, a favore di persone in stato di
bisogno, in collaborazione con il sistema locale dei servizi
socio‑assistenziali;
g)
attivare rapporti di collaborazione con le Istituzioni pubbliche
locali (Comune, Comunità Montana, Provincia, Regione), le
Associazioni, le Parrocchie e le Scuole del territorio, al fine di
sollecitare e programmare interventi e strategie per il
miglioramento della qualità della vita della popolazione residente;
h) promuovere le iniziative necessarie a favorire
attività culturali, ricreative, artistiche e di turismo sociale e
solidale (gite, soggiorni vari anche a scopo terapeutico, attività
ludico‑motorie, ginnastica dolce, ecc);
i)
collaborare con altre strutture di volontariato sia in Italia che
all'Estero.
Art. 4
L'Associazione si impegna a non svolgere attività diverse da quelle
di cui al l'art. 3, ad eccezione di quelle ad esse direttamente
connesse.
TITOLO II
Qualità di
socio
Art. 5
Tutti i soci presentano la propria opera a titolo volontario,
gratuito e personale, salvo il rimborso delle spese sostenute a
documentate, entro limiti stabiliti preventivamente.
Art. 6
Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire all'Associazione
tutti coloro che si riconoscano nelle finalità della stessa ed
accettino le disposizioni del presente Statuto, indipendentemente
dall'età, sesso, professione, dalla propria convinzione politica e/o
religiosa, cittadinanza e appartenenza etnica.
La domanda di adesione ‑ dovrà essere indirizzata al Presidente
dell'Associazione, il quale; sentito il Comitato Direttivo,
riconosce la qualifica di socio al richiedente con proprio atto
entro 30 giorni dalla data di presentazione.
Il Comitato Direttivo può con motivazione scritta, non concedere la
qualifica di socio ad un richiedente, il quale potrà fare ricorso
scritto avverso il provvedimento entro 15 giorni.
La prima Assemblea convocata in via ordinaria o straordinaria si
pronuncerà in via definitiva.
Art. 7
La qualità di socio si perde, oltre che per dimissioni volontarie,
per atto disposto dal Presidente dell'Associazione, sentito il
Comitato Direttivo, nel caso di violazioni dello statuto e delle
deliberazioni degli organi sociali, per mancato pagamento della
quota sociale annuale, per comportamenti contrari alle finalità
associative.
Il socio potrà fare ricorso scritto al Collegio dei Probiviri contro
provvedimenti disciplinari entro 15 giorni dalla notifica.
Il Collegio si pronuncerà entro 30 giorni dal ricorso ed il suo
giudizio sarà inappellabile.
Art. 8
I soci sono tenuti all'osservanza delle disposizioni statutarie e
delle deliberazioni degli organi sociali, nonché al pagamento di una
quota fissa annuale stabilita dagli organi. sociali.
Una parte della quota associativa, nell'importo stabilito
dall'Associazione Nazionale, è destinata al funzionamento della
stessa, dell'Associazione Regionale e del Coordinamento Provinciale.
Art. 9
Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle attività del Centro
sociale e di utilizzarne le strutture nel rispetto del regolamento
interno e delle disposizioni degli organi sociali, nonché di
frequentare altri Centri aderenti all'Associazione Nazionale.
I soci maggiorenni godono del diritto di elettorato attivo e
passivo, se in regola con il pagamento della quota associativa
annuale. In sede di Assemblea eleggono i membri degli organi sociali
del Centro ed i delegati che partecipano alle assemblee dei vari
livelli ivi comprese quelle generali.
TITOLO III
Organi
sociali e loro compiti
Art. 10
Il Centro, sebbene aderisca all'Associazione Nazionale ANCESCAO
rispettandone le norme statutarie e regolamentari, gode di piena
autonomia di piena libertà di azione, amministra autonomamente la
propria vita associativa ed il proprio patrimonio.
Art. 11
Sono organi del Centro Socio‑Culturale:
-
l'Assemblea dei soci;
-
il Comitato Direttivo;
-
il Presedente;
-
il Collegio dei sindaci revisori;
-
il Collegio dei probiviri.
Tutte le cariche previste dal presente Statuto sono assolutamente
gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate, nei limiti
stabiliti preventivamente tra l'Associazione ed i soci stessi.
Art. 12
L'Assemblea dei soci può essere convocata in sessione ordinaria e
straordinaria.
Possono intervenire ai lavori dell'Assemblea tutti gli associati ad
eccezione di quelli non in regola con il pagamento della quota
associativa annuale.
L'Assemblea ordinaria è convocata due volte l'anno dal Presedente
dell'Associazione in occasione della presentazione e
dell'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo. Essa è
validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di
almeno il 50% + 1 dei soci e in seconda convocazione, con qualsiasi
numero di soci.
Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole
della maggioranza semplice dei soci presenti. Di norma le votazioni
avvengono con voto palese, salvo che non venga richiesto il voto
segreto da almeno il 20% dei presenti.
L'Assemblea in seduta ordinaria ha i seguenti compiti:
a)
eleggere a scrutinio segreto il Presidente dell'Associazione e i
componenti del Comitato Direttivo, il Collegio dei sindaci revisori,
il Collegio dei probiviri;
b)
approvare i regolamenti interni:
c)
approvare i programmi di attività annuale;
d)
approvare i bilanci consuntivo e preventivo;
e)
deliberare su tutte le altre questioni attinenti alla gestione e
conduzione dell'attività del Centro.
L'Assemblea straordinaria è convocata quando il Comitato Direttivo
lo ritiene necessario o ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata
almeno 1/5 dei soci in regola con il pagamento della quota
associativa annuale. Detta Assemblea dovrà riunirsi entro 30 giorni
dalla data della richiesta.
Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:
a)
deliberare su eventuali modifiche statutarie;
b)
deliberare sullo scioglimento dell'associazione.
L'Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, è convocata
e presieduta dal Presidente dell'Associazione, sostituito in caso di
assenza o impedimento dal Vicepresidente.
Le deliberazioni assunte dall'assemblea devono risultare in un
apposito verbale, sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.
Art. 13
II Comitato Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, è
presieduto dal Presidente dell'Associazione ed è composto da un
numero dispari di membri eletti tra i soci in regola con il
pagamento della quota associativa annuale, da un minimo di 5 ad un
massimo di 9 membri.
Il Comitato si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta ogni
due mesi e in seduta straordinaria tutte le volte che verrà
richiesto da almeno 1/3 dei suoi membri o dal 20% dei soci.
Il Comitato dura in carica tre anni con possibilità di rielezione
dei componenti. Esso è validamente costituito quando sono presenti
la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta.
Nella sua prima convocazione elegge al suo interno ed a maggioranza
assoluta dei componenti
a)
il Vicepresidente;
b)
il Segretario;
c)
il Tesoriere.
Compiti del Comitato Direttivo sono i seguenti:
d)
amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
e)
attuazione delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea;
f)
predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo;
g)
predisposizione di proposte per l'adozione del regolamento interno e
di eventuali modifiche statutarie da sottoporre alla deliberazione
dell'Assemblea.
I membri del Comitato decadono dal mandato in caso di assenza
ingiustificata per tre riunioni consecutive.