Anno 2° numero 51 novembre 2003

 

PENSIONI LUSSEMBURGHESI / Interviene l'Ufficio di Gualdo Tadino

Caos previdenza

In diverse occasioni le pagine di questo giornale hanno ospitato opinioni sulla controversa questione della tassabilità o meno in Italia delle pensioni pagate a cittadini italiani, in applicazione della legislazione sulla previdenza sociale del Lussemburgo. Si è trattato di interpretazioni liberamente espresse, nell'interesse dei pensionati, che peraltro trovavano sostegno, oltre che nel comportamento, sia pure incerto ed episodico e comunque prontamente neutralizzato, di qualche ufficio di altra regione della stessa amministrazione finanziaria, anche in una prima giurisprudenza di merito, che legittimava le attese di coloro che sostenevano il non assoggettamento in Italia dei predetti trattamenti pensionistici, in quanto sottoposti a tassazione esclusiva in Lussemburgo. Per la verità, non è stato neppure sottaciuto, in quelle occasioni, che l'interpretazione data si poneva in contrapposizione con il chiaro, inequivocabile, esplicito parere reso già nel 2000, a richiesta di un Centro di Assistenza fiscale, dalla Direzione Regionale dell'Umbria dell'Agenzia delle Entrate. Parere successivamente ribadito al garante del contribuente. La questione non può e non deve, ovviamente, ridursi a una semplice controversia dialettica. Ne è, infatti, coinvolta una categoria di contribuenti particolarmente debole, più di ogni altra meritevole di rispetto e considerazione, nei confronti della quale non è lecita né l'ostinazione, il puntiglio di interpretazioni pregiudizievoli, né la speculazione meramente terminologica, suscettibile di alimentare  aspettative che  non siano più che fondate. Una doverosa sensibilità impone che ci sia la massima trasparenza e serenità nelle parole e nelle azioni di tutti. E’ unicamente per questa ragione che l'Ufficio di Gualdo Tadino dell'Agenzia delle Entrate, sente l'esigenza di fornire una informazione aggiornata, assolutamente obiettiva, sull'argomento.

 

 

I PRINCIPALI PUNTI DI SNODO DELLA VICENDA

1) con legge 14.8.1982, n. 747 è stata ratificata la convenzione contro la doppia imposizione tra Italia e Lussemburgo;

2) le istruzioni perla compilazione del Mod. 740/93 alla voce "Pensioni estere" affermavano che "Sono invece soggette a imposizione sia in Italia sia in Lussemburgo le pensioni a carico del sistema pubblico di previdenza sociale, per le quali compete il credito d'imposta per le imposte pagate nell'altro paese." A partire dal mod. 740/941e istruzioni sono state raccolte in appendice e forniscono la regola generale per cui le pensioni private, corrisposte da organismi previdenziali dei Paesi esteri sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario, salvo diversi accordi convenzionali;

3) nella rubrica "L'esperto risponde" del Sole 24 Ore del 17.3.1997, pag. 498, veniva chiesto se il fatto che le istruzioni ai modelli di dichiarazione successivi non riportavano più l'indicazione contenuta nel Mod. 740/93 significasse un avvenuto cambiamento, la risposta è stata: "La convenzione con il Lussemburgo... è tuttora in vigore senza modifiche rispetto al 1993. Il trattamento rimane quello convenzionalmente previsto con tassazione in Italia e previsione di un credito d'imposta …."

4) dopo anni di pacifica acquiescenza alla regola della tassazione concorrente sia in Italia che in Lussemburgo, con il credito d'imposta per evitare la doppia tassazione, una circolare dell'INPS (n.176 del 14.9.1999), affermando la "tassazione nello stato di erogazione" delle pensioni del Lussemburgo, ha lasciato intende­re che tale modalità di tassazione fosse esclusiva, alimentando così il convincimento che le pensioni di cui si tratta non dovessero essere dichiarate in Italia;

5) la tesi della tassazione esclusiva in Lussemburgo veniva tuttavia supportata anche e soprattutto da una nuova lettura d'ella Convenzione, precedentemente mai avanzata;

6) le prime decisioni di una sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia hanno accolto tale tesi; 

 

NOVITA’ DEL 2003

a. la sezione terza delle Commissione Tributaria Provinciale di Perugia ha accolto la tesi della tassabilità sia in Italia che in Lussemburgo, con riconoscimento del credito d'imposta.

b. la circolare 41 /E del 21.7.2003 della direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate, ha ribadito il principio della tassazione concorrente, sia in Italia che in Lussemburgo, interpretando il paragrafo 2) dell'art.18 della Convenzione in coerenza con l'interpretazione dell'OCSE" relativa al Modello per le Convenzioni Fiscali sul Reddito e sul Patrimonio.

c. L'edizione 2003 del "Memento pratico IPSOA ", alla voce "Pensionati residenti in Italia", paragrafo 9515, pag. 1162, ha eliminato il Lussemburgo dall'elenco degli Stati con "tassazione nello Stato di erogazione" e ha preannunciato l'aggiornamento nello stesso senso anche per Finlandia e Svezia. Alla luce della situazione rappresentata, è evidente che l'Ufficio di Gualdo Tadino non potrà dare corso alle richieste di rimborso avanzate dai pensionati, neppure in presenza di sentenze a loro favorevoli. Infatti, per l'eventuale restituzione di imposte versate in autotassazione è necessaria la definitiva della controversia che, per il vincolo posto dall'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate e per i contrastanti orientamenti giurisprudenziali, non può che conseguirsi con sentenza della Corte di Cassazione.