PICCOLO STATUTO

riguardante l'amministrazione de' beni

che spettano all'Università

degli

uomini di Costacciaro

Prefazione

       È invero cosa malagevole l'imprendere a scrivere la Storia di quei fatti, che accaduti ne' Secoli trapassati mancano di quelle circostanze, che tolgono ogni dubbiezza. Non usavasi allora quella chiarezza, e precisione che adoprasi a giorni nostri. Si è quindi costretto ad estrarre Memorie da Pergamene mano scritte in caratteri antichi, e in gran parte cancellati con abbreviature inusitate, e per conseguenza in intelligibili. Tali sono quelle, che riguardano i beni dell'Università degli uomini di Costacciaro. Sebbene non possa precisarsi la vera epoca, in cui questa Università fece il primo acquisto di alcune parti di questa Montagna, devesi dire però essere antichissima, e rimontar quasi all'origine di questa Terra in allora Castello. Poiché ammessa col Reposati la sua fondazione intorno al 1200, ben si vede, che poco dopo cominciarono gli Uomini di Costacciaro fare il suddetto acquisto. Basta svolgere quelle Pergamene, che si conservono nell'Archivio di detta Università per restarne convinto. Risulta di fatti da un Istromento rogato sollo il dì 18 Ottobre 1289, che Pietro Oddolo, e figli Fredi Monaldelli cederono agli Uomini di Costacciaro il Monte Cucco, notandosi in detto Istromento tutti i confini e riservandosi detti Oddoli il diritto di usufruirne in pari tempo anch'Essi. Nel catasto pure, o appassato di Gubbio fatto da Pietro del fù Albertino di Pietro Verardi di Urbino nel 1339 si legge, che l'Università degli Uomini di Costacciaro possedeva tre Monti, cioè Pantanella, Monte Porrino, che secondo la descrizione ivi fatta, oggi chiamasi le Gronde, o Ravoni; il terzo è innominato, ma dai confini ivi descritti comprende tutte quelle parti che contornano dalla Fossa Secca sino alla Scirca, e la Parte posteriore sopra li PP. Eremiti Camaldolesi, tanto Monte Cucco, quanto Pantanella. Tutti questi Monti di misura 11.000 Modioli, e del valore di 6.000 Fiorini. Questa Università doveva nei scorsi tempi possedere, oltre i suddetti Monti altri fondi tanto rustici, che urbani, mentre in Istrumento rogato sotto il dì 24 Novembre 1487, il Sig. Conte Federico figlio del Conte Ugolino Bandi del Castello del Monte Feltro, come Erede Materno vendè agli Uomini di Costacciaro tutti i suoi Beni lavorativi, sodivi, oliveti, vitati, pascoli, ecc., ed ancora tutti i Monti, e Case esistenti nel Territorio di Costacciaro pel prezzo di 4.500 fiorini, e tre pezze di panno Gubbino una di colore bianco, l'altra di colore celeste, e la terza verde; quali beni apparisce spettassero una volta al Sig. Guido‑Paolo di Matteo da Montefalcone Territorio di Urbino della cui famiglia sarà stata la Madre del detto Conte Federico. Altre compre furono pur fatte dalla stessa Università dal Sig. Romerio Meliorato da Rimino, come da Istromento sotto il dì 5 Marzo 1488. Trovasi ancora in altra Pergamena scritta nel dì 31 Decembre 1408, che fin d'allora possedeva questa Università un Molino, come oggi. Lungo sarebbe, e difficile svolgere ad una ad una tutte le Pergamene esistenti in detto Archivio, e vedere tanto il dominio utile, che diretto, che questa Università ha costantemente mantenuto sui suddetti Beni sotto il Governo puranche dei Serenissimi Duchi di Urbino. E sebbene circa il 1630 la R.C. Apostolica, cui furono devoluti tutti i Beni Ducali, attentasse la lite contro quest'Università cercando spogliarnela, Essa sostenne i suoi diritti, e fu reintegrata nel suo pieno, e pacifico possesso, come l'aveva per l'innanzi goduto. Ciò pure avvenne nel 1804, in cui parimente dovette difendere le sue ragioni contro la stessa C. Apostolica, ed ottenne dalla Congregazione del B. Governo un Rescritto concepito in questi termini: Administratori, qui sinant .... homines uti in omnibus, juxta solitum Terrenis tantum descriptis in Catasto eorundem nomine, et favore. Altre prove potrebbero addursi in comprova dell'assoluto dominio dell'Università suddetta dei Beni pel lasso di più centinaia di anni goduti: e per tale diritto ne ha pur sempre essa amministrate le rendite per mezzo de' suoi officiali eletti dalle Congregazioni; rendite non già convertite in proprio particolar vantaggio, ne prodigate inutilmente, ma sibbene in pubblica utilità, come ne fan fede gli Annui Rendiconti.

Egli è certo che col succedersi dei tempi vengono a mancare delle intere famiglie, perciò come in addietro, così in avvenire dovranno subentrare delle nuove. Sul modo perciò di stabilire le Famiglie Condomini oggi esistenti, o sulla sostituzione delle nuove dovranno osservarsi quelle Leggi, che si stabiliranno in seguito nel Capitolo sù tal proposito.

E perché l'Amministrazione delle rendite de' beni spettanti a quest'Università abbia costantemente un buon andamento, si è perciò stabilito dall'attuale Congregazione di formar delle Leggi, le quali dopo la superiore Sanzione siano inviolabilmente osservate, ed obblighino tutti gl'Individui, che abitano in questo Territorio non solo, ma puranche quelli estranei, che pretendessero far danno nei Beni medesimi. Avrà perciò li suoi Amministratori, un Camerlingo, due Deputati, un Segretario, ed altri Officiali, per ciascuno dei quali verranno in appresso stabilite delle Regole relative al loro impiego.

CAPITOLO I

Delle Congregazioni

Per la deliberazione dei diversi affari, che riguardare possono quest'Università, essa avrà tre sorte di Congregazioni: Segreta, Particolare e Generale.

1.   - La Congregazione Segreta sarà composta dagli Amministratori pro-tempore, da sette individui delle principali Famiglie, probi e capaci, e da un Deputato Ecclesiastico, che sia sempre del luogo, o Territorio, e spettante alle Famiglie sociali, che potrà essere o quello stesso del Consiglio, se vi concorrono le dette condizioni, o sarà eletto dall'Ordinario ad istanza del primo Amministratore, che farà conoscergli i requisiti voluti in esso dall'Università, e questo Deputato Ecclesiastico avrà luogo in tutte le altre Congregazioni ancora con voto deliberativo. A questa Congregazione Segreta apparterrà.

2.   - Decidere sopra spese, che non oltrepassino li Sc. 20.

3.   - Formare il Preventivo nel mese di Ottobre, e Novembre; proporre, ed esaminare tutte quelle osservazioni, che possono riguardare il buon regolamento dell'Amministrazione. Per la esecuzione però di esse dovranno prima riportarsi al giudizio della Congregazione Particolare, come pure a ciò che si è detto nell'Articolo precedente.

4.   - Sarà pure convocata in tutti quei casi che richiedendo sollecito rimedio e decisione, non vi sarà tempo di radunare la Congregazione particolare, e gli Amministratori, o non potessero, o non volessero decidere.

5.   - La Congregazione particolare sarà composta da 25 Individui compresi gli Amministratori ed il Deputato Ecclesiastico. Per la prima volta soltanto la elezione di questi sarà fatta dalla Congregazione attuale dopo formato ed esaminato l'elenco dei Socj; e sarà ritenuta valida dopo che il relativo Verbale avrà ottenuto ne' soliti modi l'approvazione del Preside della Provincia, sotto la cui dipendenza e tutela è posta la Università. In ogni biennio sarà essa rinnovata di un terzo. Pei primi due biennj deciderà la sorte, ed in seguito si procederà per ordine di anzianità.

6.   - Il terzo da surrogarsi, come sopra, sarà preso pure a sorte dal numero di quei condomini, che aparterranno alla Congregazione Generale. Che se qualcuno o non volesse, o non potesse essere eletto, sarà in libertà della Congregazione stessa sostituire altro Soggetto, che più li piacerà, potendo anche rieleggere chi fosse già sortito.

7.   - A questa Congregazione apparterrà eleggere gli Amministratori, il Camerlengo, i Revisori de' Conti, ed altri Officiali, quali potranno essere eletti, anche fra quelli che non saranno Membri attuali della Congregazione, purché lo siano della Società. Li suddetti Officiali potranno essere riproposti e rieletti pel secondo biennio in vista della loro probità ed onorevole Amministrazione tenuta. Spetterà pure alla Congregazione Particolare eleggere li sette Individui, che dovranno far parte della Congregazione Segreta, che sempre si scieglieranno tra li soggetti della Congregazione Particolare, e formare l'elenco di quelli che avranno luogo nella Congregazione Generale. Non resta vietato che gl'Individui della Congregazione Segreta siano anche membri della Particolare. Li suddetti sette Individui ogni due Anni o saranno riconfermati, o eletti degli altri. Che se uno o più di quelli, che sono membri, o della Congregazione Particolare, o della Segreta venissero eletti ad Amministratori di questa Università verranno rimpiazzati da altri, che si sceglieranno tra i membri della Congregazione Particolare, se dovranno ricoprire il vuoto della Segreta, e tra quelli della Generale se il vuoto sarà nella Particolare. Però, per qualunque di tali rimpiazzi, potranno rieleggersi gli Amministratori cessati, che sempre saran Membri della Congregazione Generale.

8.   - Approvare il Preventivo di Novembre, e il Rendiconto nel mese di Marzo o Aprile in ogni anno.

9.   - Fissare gli onorarj rispettivi di ciascun Impiegato.

10. - Determinare il prezzo de' Generi, che si riscuotono dalle Corrisposte d'affitto delle Case della Montagna.

11. - Approvare tanto i contratti, quanto le sicurtà per gli affitti dell'Erba e Foglia della Montagna, come pure del Molino del Ponte, che si rinnoveranno ai loro tempi dai Amministratori protempore, secondo i rispettivi Capitolati sempre all'Asta o per schedole chiuse, o con estinzione di Candela al migliore offerente, o anche per contratto privato, previo il parere della Congregazione quando i due primi si rendessero inutili, nei quali però sia salvo il diritto di vigesima, e sesta, come per li beni delle Communità.

12. - Stabilire i luoghi per le seminazioni, e tagli da farsi dagli Abitanti del Paese, e Territorio per solo lor'uso e come meglio si dirà in appresso.

13. - Decidere sulle spese, che non oltrepassano li Sc. 200.

14. - Aggiungere, modificare, annullare, ed interpretare qua­lunque non solo dei passati articoli, ma dei susseguenti ancora, in tutti quei casi, che non fossero contemplati nel presente Regolamen­to.

15. - La Congregazione Generale sarà composta di 40 Indivi­dui e si radunerà nei casi più gravi; come di spese eccedenti li Scudi 200, di una Lite, di un affare qualunque risguardante l'Università in­tera, e su cui non potesse decidere la Congregazione Particolare se­condo il prudente giudizio degli Amministratori, e della Congrega­zione stessa.

16. - Il modo da tenersi in ciascuna Congregazione tanto rap­porto all'Invito, quanto rapporto al resto, sarà conforme a quello de' Consiglieri Comunali. In esse potrà ciascuno manifestare il proprio sentimento, ma senza turbare il buon ordine necessario in ogni ben regolata Società. Si dovrà avvertire però.

17. - Che non potrà essere Membro di qualunque delle suddet­te Congregazioni se non sarà Membro della Società, e non avrà com­piuto 25 anni avendo dati segni di prudenza e di discernimento.

18. - Non potrà tenersi Congregazione alcuna se non vi sarà la metà almeno de' Membri della Congregazione relativa. Dandosi poi il caso, che o la Congregazione Particolare, o la Generale non si po­tesse convocare per difetto di numero, dopo la terza chiamata, le Ri­soluzioni saranno valide, purché vi siano intervenuti almeno sei Indi­vidui per la Particolare, e dodici per la Generale, e per la Segreta in numero di quattro, oltre la metà degli Amministratori.

19. - Se qualcuno de' Membri delle rispettive Congregazioni mancasse per tre volte consecutive senza legittima causa, da dedursi al Priore, che ne farà rapporto alla Congregazione Particolare, sarà considerato come se avesse rinunciato, e che perciò verrà dalla mede­sima rimpiazzato da altro idoneo Soggetto, come all'Articolo seguen­te N. 21.

20. - Tutte le Deliberazioni fatte dalle Congregazioni a mag­gioranza di voti, e per segreto scrutinio, avranno il pieno effetto, ne potranno essere impugnate, salvo il caso di nullità per qualche difet­to intrinseco, e salva sempre l'approvazione, e sanzione dell'Autorità Tutoria, a cui si dovranno a tal fine sollecitamente spedire in doppia copia i Verbali di tutte le risoluzioni, senza di che non potranno que­ste acquistare mai forza obligatoria.

21. - Mancando o per morte, o per altro caso un Individuo in qualunque delle suddette Congregazioni, sarà surrogato altro Soggetto da eleggersi sempre dalla Congregazione Particolare, e che potrà essere o della stessa Famiglia del mancato, o di altra Condomina.

22. - Non potrà far parte di alcuna delle Congregazioni chi attualmente esercita l'Ufficio di Camerlingo; ne coprire alcuno impiego, chi avesse debiti coll'Università.

CAPITOLO II

Degli Amministratori

23. - Come le popolazioni sono rappresentate dai Pubblici Consigli e Congregazioni, così queste vengono rappresentate dai rispettivi Amministratori, che sono nel tempo stesso Depositari, e gli Esecutori delle loro volontà. E poiché qualunque Comunità è in faccia alla Legge come un Pupillo, perciò rivestono quelli tutte le qualità de' Tutori, mentre ad Essi più immediatamente affidata è la cura di difenderne i diritti, di amministrarne il Patrimonio, di promuoverne la felicità. Onde si stabilisce:

24. - Gli amministratori saranno quattro dei più probi, ed intelligenti, tre da eleggersi dalla Congregazione Generale in ogni biennio, ed il quarto con la qualifica di Presidente ne sarà sempre il Priore Comunale pro tempore, ossia il Capo del Municipio qualunque ne sia la denominazione.

25. - Non potrà alcun essere ammesso al numero di questi Amministratori se non sappia leggere e scrivere.

26. - Questi Amministratori dovranno invigilare non solo sul buon andamento dell'Amministrazione stessa, ma puranche che non si faccino arbitrarri, sementi, usurpazioni de' Confini, che dovranno rivedere ogni tre anni, secondo l'antico costume. Quando il Priore ricevesse o dal Guardiano, o da altri, denunzie per danni fatti nei beni dell'Università, dovrà tosto procedere alla verifica dell'esposto, e riconosciutane la sussistenza, procedere immediatamente agli Atti giuridici per l'emenda dei danni contro I'Autóre.

27. - Gli ordini di spese straordinarie stabilite dalle Congregazioni, o quelle imprevedute, o incontinenti, non mai però eccedenti li Scudi 10, e che dovranno poi riportarsi alla Congregazione, saranno sottoscritti da tutti gli Amministratori. Quelli però de' pagamenti agl'Impiegati, o per spese consuete, basterà che siano sottoscritti dalla metà degli Amministratori.

28. - Avranno cura di rinnovare ai loro tempi gli affitti di qualunque Bene spettante all'Università secondo le regole prescritte dalle Leggi generali, e secondo i rispettivi Capitolati, come pure potranno affidare i bestiami esteri dal primo Novembre al 30 Aprile in quei Luoghi, che non sono praticati dai Bestiami del Territorio, come sarebbero le Cimate solite affittarsi al Mercante, e la Parte, che guarda le Marche, salva l'approvazione della Congregazione Particolare, con patto, che gli Affittuarj non possino mai pretendere defalco alcuno delle Corrisposte per qualunque caso fortuito tanto preveduto che impreveduto.

29. - Invigilare sui riattamenti necessarii a farsi nelle Strade, Fonti ecc. dell'Università. Per eseguire tali riattamenti verrà ogni anno stabilito un fondo nel Preventivo a loro disposizione da renderne poi ragione alla Congregazione nei Rendiconti annuali.

30. - Il Priore coll'intesa degli Amministratori abbia la facoltà di surrogare provvisoriamente altri Impiegato a quello che fosse riconosciuto reo nel suo Officio, come ai Deputati per le Assegne, Verificatori, Guardiano ec. ne renderà intesa poi la Congregazione Particolare da cui sarà eletto il nuovo Impiegato, quando il sospeso non si giustifichi.

31. - Sarà loro obbligo passare al nuovo Camerlingo i Libri dei medesimi firmati di esigenza, la Nota delle Sementi, Tagli, delle Multe ecc. onde farne il confronto nella Revisione colle Copie, che si riterranno in Officio.

32. - Quando il Presidente ricevesse o dal Guardiano, o da altri, denunzie per danni fatti ne' beni dell'Università dovrà subito procedere alla verifica dell'esposto, e quindi agli Atti giuridici per l'emenda de' danni contro l'Autore, od Autori verificatane però prima la esistenza. Mala facoltà di agire per l'Amministrazione Consorziale in occasione di qualche piccola lite o querela non lo esenta mai dall'obbligo, che ha di andare poi sempre di piena intelligenza e consenso degli Amministratori.

33. - Che se essi dopo di avere avuta denuncia da chiunque, di qualunque danno, Taglio, ecc. fatto nei beni dell'Università non si dassero premura di verificare la denunzia, e fare pagare la multa relativa, la Congregazione Particolare giudicherà sulla loro negligenza.

34. - Egli dovrà invitare nel modo consueto le Congregazioni pei rispettivi affari, procurare che nei tempi stabiliti si formino il Preventivo, e Rendiconto.

35. - In caso che il Priore per qualunque causa fosse impedito farà le sue veci il secondo Amministratore, e così di seguito.

CAPITOLO III

Del Camerlingo

36. - L'impiego del Camerlingo, dovrà essere sempre affidato a Persona responsabile, che dimori nel Luogo, o si faccia rappresentare da altro coll'approvazione però della Congregazione Particolare. Sarà eletto dalla medesima, e durerà un anno. Riguardo a tale Impiego si stabilisce:

37. - Saranno esclusi dall'Offico di Camerlingo gl'illetterati, figli di famiglia (quantevolte questi non riportino il formale consenso del loro genitore) che avesse debiti coll'Università e coprisse altro Impiego.

38. - Non possa l'Eletto assumere un tale Ufficio se prima non ha presentato sigurtà idonea da approvarsi dalla Congregazione.

39. - Non gli verranno abbonati quei pagamenti, che o mancassero della sottoscrizione degli Amministratori, e della ricevuta del Creditore.

40. - Dovrà assumere l'esigenza di tutte le rendite sì in generi, che in denaro, coll'obbligo dell'inesatto per esatto. Che se vi fosse qualche partita inesigibile dopo fatti tutti gli sperimenti, lo farà conoscere alla Congregazione perché gli venga abbonata. Il termine che gli si accorda sarà di mesi sei, decorribili dopo terminato l'anno della sua gestione per gli Atti, o verifica da farsi, scorso il qual tempo la Partita inesigibile rimarrà interamente a suo carico.

41. - Sarà obbligo del Camerlingo pagare ai rispettivi tempi tutte le tasse tanto ordinarie, che straordinarie de' Dazj Camerali e Comunali. In caso di ritardato pagamento tutte le Spese di multe, di Atti di mano regia, e qualunque altra perdita saranno a solo suo danno, e la ricevuta terrà luogo dell'ordine regolare.

42. - Spirato che sia l'anno del suo officio, nel termine di un mese dovrà presentare alla Congregazione, o agli Amministratori tutti i libri e Carte relative alla sua gestione per la revisione. Fatto, ed approvato il Rendiconto con le opportune osservazioni, e rimarchi dovrà consegnare tutte le restanze tanto in generi al nuovo Camerlingo, che in denaro ai Depositarj, ritirandone analogo ricevuto, quante volte però non piacesse alla Congregazione di prendere altra determinazione. Per partite inesatte poi e pendenti gli si accorda il tempo di mesi sei per li esperimenti come si è detto, e come in appresso.

CAPITOLO IV

Dei Depositari

43. - Dev'essere premura di tutti i Membri di quest'Università non solo conservare, e mantenere i suoi beni, ma aumentarli ancora per quanto lo permettono le varie circostanze de' tempi. Si vede dalle passate Amministrazioni, e così dev'essere di fatto, che in ogni anno vi sono de' sopravanzi. Sembra però ragionevole e giusto, che questi si pongano in un cumulo, e si depositino in mano di Persone responsabili, onde poterne usare all'uopo pei bisogni della Società, e in quelle cose che crederà necessarie, od anche impiegarli in modo utile e vantaggioso alla Società istessa, ed al pubblico bene.

44. - Saranno perciò dalla Congregazione Generale elette in ogni biennio due Persone del Consorzio non solo delle più probe, ma ancora delle più capaci, e responsabili col nome di Depositarj, e queste potranno essere ancora confermate dalla stessa Congregazione in tale Impiego in vista della loro probità e responsabilità.

45. -  Ad essa verrà consegnata una Cassa munita di due diverse Chiavi di cui ciascuno ne avrà una. In essa dovranno custodirsi i denari de' sopravanzi. Sarà cura degli Amministratori pro-tempore di ritirare dai Depositarj nell'atto della consegna, un'obbligazioe, in cui sia notata la somma affidata alla loro custodia, ed in cui si esprima, che tutti siano insieme ed in solido obbligati, e ciascuno faccia sicurtà per l'altro. E così ogni volta, che venisse cambiato uno o ambedue dei Depositari.

46. - Questi in ogni anno, sei mesi dopo terminato l'anno della gestione del cessato Camerlingo dovranno da questo esigere la somma di sopravanzo, rilasciando al medesimo un ricevuto per sua giustificazione munito pure del visto, e firma degli Amministratori. Nell'atto però di quest'esigenza dovranno esservi presenti anche li Sigg. Amministratori, onde si adempia quanto si disse nell'Articolo precedente. Che passati i suddetti sei mesi il cessato Camerlingo possa e debba astringersi, o sua sicurtà dagli Amministratori a fare il deposito.

47. - Non potranno mai i Depositarj convertire in proprio uso i denari del Consorzio, e contravenendo, oltre la dimissione dell'Impiego, saranno insieme, ed in solido tenuti alla rifazione di tutti i danni, e spese giudiziali anche di loro natura non rifattibili, che risentire potesse la Società, salve poi le pene stabilite dalla Legge contro i Depositarj infedeli. Gli Amministratori perciò o altri del Consorzio per loro, saranno sempre in diritto di osservare anche fra 1'anno non solo i loro libri e conti, ma di visitare ancora la Cassa di deposito.

48. - Dovranno perciò di Depositarj tenere un Libro in cui saranno notate e le Somme versate in loro mani, e l'uso in cui furono impiegate. Sarà esso custodito nella stessa Cassa di Deposito, e che renderanno ostensibili insieme colle altre carte relative, ordini non solo nella confezione de' Conti, ma ancora ad ogni richiesta degli Amministratori.

CAPITOLO V

Del Segretario

49. - Il Segretario in caso di vacanza sarà eletto dalla Congregazione, e anderà soggetto alla riferma ogni biennio.

50. - Terrà i Registri non solo delle Congregazioni, ma anche degli Ordini, Assegne de' Tagli, e Cese, ed altro. Sarà parimenti tenuto assistere alla formazione del preventivo, ai Revisori de' Conti, Atti d'Asta, compilare i quinterni di esigenza, stipulare gli Atti d'Affitto della Cese dell'Università, e fare in somma tutto ciò che è relativo al suo Impiego.

CAPITOLO VI

Dei Deputati

51. - La Congregazione Particolare eleggerà in ogni biennio due Deputati: uno di questi sarà sempre del Paese, e l'altro pel primo biennio della Villa Col de' Canali; e per secondo della Costa San Savino, e così alternativamente. Incomberà loro di assegnare luoghi per le sementi e concessioni pei tagli. Dovranno però usare tutta la circospezione nell'accordare simili licenze tanto per quello che riguarda la quantità, come pure i Luoghi, che saranno destinati dalla Congregazione.

52. - Dovranno tenere un Registro di tutte le Sementi sì a grano, che ad orzo, e così dei tagli per Carbone, Calcinari, e per altri lavori.

53. - Resta fermo il metodo praticato fin ora di rilasciare il permesso in scritto ossia Biglietto alle Parti istanti, le quali debbono consegnarlo al Segretario dell'Università, affinché lo noti nel relativo libro di confronto, e di esigenza. È poi proibito di concedere simili permessi senza idonea sicurtà firmata nel relativo Libretto insieme con la Parte istante, e mancando di farsi presentare la Sicurtà idonea ne saranno responsabili i Deputati. Tali biglietto avrà valore di formale obbligazione.

54. - Spirato il mese di Maggio dovranno consegnare il Registro delle Sementi ai Sigg. Amministratori, onde possano farne eseguire la verifica. Gli altri Registri poi per tagli di Carbone, Affitti d'erba, ecc. dovrranno esibirli entro il mese di Ottobre; e ciò in ogni anno.

55. - Non potranno concedere luoghi di seminazione, o tagli, che alle sole famiglie del Paese e Territorio. Accordandole ad estere, oltre la dimissione immediata del loro incarico saranno soggetti ad una multa di Sc. 3, metà a vantaggio dell'Università, e l'altra del relatore, e la rendita della Cesa o Taglio sarà tutta a vantaggio della Università stessa.

56. - La suddetta multa avrà luogo pure se i Deputati, o altri Condomini facessero società con persone terze, tanto nelle sementi, che nei tagli.

57. - Quanto alle Assegne per le sementi dovranno avvertire il numero degl'Individui componenti la famiglia istante, mentre non potranno accordare per ogni Individuo più di Terzetti quattro o sia grano, o sia orzo.

58. - In riguardo ai Revisori de' Conti, Verificatori delle Sementi, Tagli ecc. saranno eletti dalla Congregazione Particolare, se lo crederà espediente, e secondo le circostanze. E quando questi ultimi troveranno delle contravenzioni percepiranno quella porzione di multa, che è stata fissata nei rispettivi Articoli. Se i Deputati, o Verificatori troveranno contravenzioni ne daran parte agli Amministratori, che se questi non facessero alcun Atto presenteranno la relazione alla Congregazione.

CAPITOLO VII

    Del Guardiano  

59. - Il Guardiano verrà annualmente eletto o confermato dalla Congregazione Particolare.

60. - Gli obblighi del Guardiano saranno d'invigilare all'esatta osservanza di quanto si prescrive nel presente Regolamento, sia rapporto alle Sementi, Affide dei bestiami, ed altri danni, che si potessero fare in qualunque modo nei beni dell'Università tanto da quelli del Territorio, che Forestieri. Sarà pure tenuto di guardare il Prato così detto Ranco del Piano dal dì 8 Maggio di ogni anno fino al giorno 14 del prossimo Giugno, e segnatamente fino alla falciatura di Esso, e le due Macchie cedute di Santa Croce, e l'altra sopra la Cartiera, onde non vengano danneggiate ne dalle Persone ne dai Bestiami.

61. - Ogni qualvolta troverà dei tagli o fatti, o che si fanno in qualunque Luogo, e in particolare nei proibiti dovrà denunciarli immediatamente ai Sigg. Amministratori, onde possano subito verificare con quale facoltà si siano operati, e si operino, e così dicasi delle sementi, rapporto alle quali dovrà osservare, e riferire i Luoghi ove si fanno, se vi saranno racchiusi dei sodi, e sulla quantità approssimativa della cosa seminata.

62. - Se nel Prato, e Macchia sopranominate, e nel tempo della riserva, trovasse dei Bestiami a far danno sarà tenuto condurli in Depositaria, o riceverne il pegno; così che troverà dei Bestiami non affidati, o gli animali suini non ferrati allorché si mandano al Monte in tempo della Faggiola. Per ogni cattura di Bestiami, e pegni del Paese, e Territorio, qualunque sia il numero, percepirà solo baj. 30., trattandosi di bestiami forestieri il doppio.

63. - Che se vi avessero delle querele contro il Guardiano, perché non facesse il proprio dovere, e se facesse società con chiunque, e tollerasse o Bestiami, o Tagli, o sementi nei Luoghi proibiti, o in qualunque Luogo rapporto agli Esteri, o ricevesse doni, oltre la dimissione immediata dall'Impiego sarà multato a proporzione del danno, che o direttamente, o indirettamente sarà cagionato ai Beni dell'Università. Verificata la querela, e riconosciuti il danno, i Sigg. Amministratori ne faranno parte alla Congregazione, che deciderà sulla quantità della multa. Questa verrà prelevata dal suo salario, che gli si pagherà di semestre in semestre posticipatamente, e anderà la metà a beneficio della Cassa sociale, e l'altra metà a beneficio del Relatore.

CAPITOLO VIII

Dei Luoghi per le Sementi e Tagli

64. - Le Sementi e Tagli saranno annualmente accordati nei Luoghi soliti o in altri a giudizio della Congregazione Particolare ad eccezione di quelli, che sono qui proibiti.

65. - Resta proibito di accordare le sementi in quei Luoghi, che servono per le così dette Lestre dei Bestiami. Le Sementi accordate nelle vicinanze di esse dovranno distare almeno trenta canne per ogni lato. Non si accorderanno Luoghi per farvi il Fieno senza speciale permesso della Congregazione.

66. - I Luoghi proibiti pei suddetti oggetti, sono le Faggie, Pian di Spille, i Pratelli, Ranco del Piano, Piano della Macinara, Varrachierna, il Cuore delle Mandole, il Campo della Croce, l'Ala vecchia, il Pian del Monte, i Sassoni, le Mandraccie di sopra il Vallone, la Pianella di Luglio, la Pianaccia con tutta la vallata, che resta al di sotto sino alla Macchia cedua Vocabolo Santa Croce. Qual Macchia di Santa Croce, e l'altra, che rimane sopra il Molino denominato la Cartiera, verranno affittate secondo il consueto, ed a piacimento della Congregazione Particolare.

67. - Nei luoghi in cui per lo passato era ingiunto l'obbligo ai seminati di circondare le loro Cese di forti siepi rimane anche per l'avvenire esclusa quella località, che comprende dal Capitello di Monte Cucco sino alla Casa così detta della Valcella, salvo il riparo verso la Strada, che conduce alla Fonte detta di Acqua fredda; aggiungendo, che non sarà ad essi permesso d'internare nel circuito della siepe una quantità di terreno sodivo per farvi del fieno, e sarà soltanto tollerata una piccola quantità, che fossero costretti internarvi a risparmio di tagli; ben inteso però che non sarà loro permesso di approfittarsi dell'erba medesima, o fieno, e contravvenendo saranno multati di baj. 20. per ogni terzetto di estenzione di seme.

68. - Fatte che siano le siepi per circondare le sementi atte a ritenere bestie furiose non potranno più rimuoversi, anzi dovranno mantenersi, e riattarsi annualmente. Chiunque nel tempo, che resta affittata la Cesa si arbitrasse di approfittarsi del legname della siepe stessa sarà multato per ogni volta di baj. 50.

69. - L'affittuario della Cesa o per formare una nuova fratta, o per riattare la vecchia, dovrà solo servirsi dei rami degli alberi di alto fusto e di altre piante infruttifere, esclusi affatti i Faggi ed Aceri. Terminato il raccolto siano tenuti gli affittuarj delle Cese di aprire uno o più passi, onde i Bestiami possino introdurvisi a pascere, affinché si conosca esser quello un Terreno Comune, e spettante al Consorzio.

70. - Saranno espressamente proibiti i tagli delle Macchie nelle cimate delle Gronde, Cord'Urlando, Cima de' Pianelli, e vicino alle Fonti per ogni lato, almeno di canne 15, riconosciuti dannosi alle nostre Campagne per la nostra situazione, ed alle Fonti per la scarsezza delle acque.

71. - Senza speciale permesso degli Amministratori, e quando occorra, del Governo, per gli effetti delle prescrizioni sanitarie, resta proibito di tagliare piante di alto fusto, ed altri legni di costruzione a chiunque; e quando occorreranno per uso proprio, oltre il permesso dovrà giustificarsene il bisogno. Resta però affatto proibito il taglio di qualunque pianta per mercanteggiare inclusivamente ai pali. Ogni permesso sarà dato in iscritto, e registrato dal Segretario, come per le sementi, onda possa verificarsi. Non potrà permettersi il taglio de' boschi recisi di fresco, ossia di piante novelle, finché non sranno riconosciute di una certa grossezza atte al taglio come si usa nelle Macchie cedue. Ogni contravventore sarà multato di Scudi 3. per ogni mancanza, oltre la emenda dei danni a giudizio del Perito Comunale.

72. - Avuta considerazione ai danni cagionati per tagli arbitrarii, e per incendi fatti ad arte per distruggere Piante e Macchie di alto fusto, onde ridurre il terreno a coltivazione, e riflettendo, che così si viene col tempo a mancare di Legni necessari da costruzione, per uso de' pubblici Forni, e degli abitanti, perciò resta vietato ogni taglio, e combustione de' Faggi, e di Acere nelle Macchie così dette di Varrachiana, della Fravolosa sopra, e sotto la strada, e Fontanelle sopra, e sotto la strada, Valle dell'Olmo, e della Cima dei Pianelli. Ogni contravvenzione, la multa come al N. 89. per ogni pianta.

73. - Non sarà permesso ad alcuno di far - foglia, o frasca prima dei 15 di agosto di ogni anno sotto la penale di Scudi 2 da ripartirsi metà per l'Università, e l'altra metà per l'Accusatore.

74. - Se quelli del Paese, o Territorio fossero necessitati di recarsi nella Montagna a fare i pali per uso proprio, e mai per mercanteggiare dovranno ricercarli nella Macchie non probite. Si escludono i novellini, e i Luoghi dove dovranno farsi, si destinaranno dalla Congregazione ogni anno.

75. - Che il Prato così detto del Ranco del Piano debba falciarsi dai soli Condomini, o loro Coloni, secondo l'antico stile, e da un solo individuto per ogni Famiglia sotto pena di Sc. 1 esclusi affatto i Casengoli, e quelli che non vi hanno diritto; non prima però dei 14 di Giugno. Desso dovrà falciarsi in comune, e ripartirsi col'assistenza del Deputato, che ordinerà quando deve incominciarsi la falciatura.

76. - Secondo ciò che venne disposto dalla Congregazione del 14 Novembre 1841, resta concesso il fare il Carbone per solo uso del Paese, e Territorio, ben inteso da destinarsi i Luoghi dalla Congregazione. Che se qualcuno arbitrasse di venderne anche in piccola quantità a Persone di estero Territorio, oltre la perdita del genere andrà soggetto alla multa di Scudi 5, ciò deve intendersi anche per quelli del Territorio, che anche dopo averne fatto acquisto dai Fabbricatori lo mandassero all'estero, mentre resta affatto proibita l'estrazione sotto qualunque quesito colore, pretesto, ecc. Resta proibito il fare il Carbone, ma la Congregazione potrà permetterlo quando lo creda necessario anche per traffico. Le cotte non dovranno superare le some 70 circa. Non sarà permessa più di una cotta per Famiglia all'anno. Sotto 1'istessa multa resta vietato a chiunque del Paese, o Territorio servirsi per tagli dell'opera di Persone estere.

 

CAPITOLO IX

Delle Tasse

77. - Se il seminante è delle Famiglie originarie del Luogo o Territorio pagherà per corrisposta la metà della semente, se poi non appartiene al numero delle Famiglie sociali pagherà quanto semina.

78. - Quelli che taglieranno legno di alto fusto, e da costruzione, previo sempre il consenso degli Amministratori, se saranno Condomini dell'Università, e lo faranno per uso proprio, il che dovrà sempre provarsi, non pagheranno alcuna quota: se non saranno dei Condomini pagheranno baj. 20. per ogni pianta. Se poi tanto gli uni che gli altri facessero simili tagli per vendere a quelli del Territorio per tutti indistintamente resta fissata la tassa di uno scudo per ogni pianta, quelli però d'estero Territorio dovranno pagare il doppio.

79. - Resta assolutamente proibito il taglio delle Piante per uso delle così dette Martinicchie, ed in caso di contravvenzione pagherà la suddetta tassa da ripartirsi come sopra.

80. - La tassa, che si stabilisce pel taglio de' Legni occorrenti per ogni cotta di Carbone sarà per i Condomini di baj. 60., e per li altri che si trovano quì domiciliati di Sc. 1. per ogni cotta. Per taglio di esse dovranno servirsi delle sole smozzature sino alla prima corona, mentre si proibisce il taglio delle piante d'alto fusto sotto la penale come sopra al N. 78.

81. - Tutte quelle Famiglie, che trovansi quì domicialiate potranno legnare per uso di fuoco della propria Casa, sevendosi solo di alberi secchi, infruttiferi, ed inservibili a qualunque lavoro, e contravvenendo saranno soggetti alle penali, come al N. 78.

CAPITOLO X

Dei Pascoli

82. - Tutti i Condomini godranno il diritto di mandare i loro Bestiami al Pascolo nella Montagna secondo il solito, meno i Luoghi affittati e proibiti, Macchie novelle ecc., saranno però tenuti a ferrare gli Animali suini sotto le penali comminate nel presente Capitolato, qual obbligo incomberà generalmente a tutti.

83. - Godranno dello stesso diritto tutti i Coloni di questo Territorio per uso soltanto dei soli Bestiami, che il rispettivo Predio è capace di mantenere, e che i loro numero non dovrà mai eccedere quello assegnato per la tassa Bestiame. Ciò s'intende di quei Coloni, i di cui Padroni non sono domiciliati in questo Territorio, e perciò se questi volessero aumentare i Capi de' Bestiami per mandare al suddetto Pascolo dovranno prima affidarli. Si stabilisce per detta affida baj. 40. per ogni bestia vaccina, o cavallina, bajocchi venti per ogni majale, e somari, e bajocchi cinque per ogni bestia minuta. Quante volte poi non fossero state affidate, sarà in libertà del Guardiano di condurle alla pubblica Depositaria, e pagheranno per multa Bajocchi 80. per ogni Bestia grossa, e bajocchi 40 per le altre, mentre non potrebbe calcolarsi il danno, non compresa la cattura del Guardiano fissata al Num. 62. Dette penali però si potranno diminuire dai Signori Amministratori a seconda delle circostanze.

84. - r Casengoli, che si trovano quivi domiciliati, potranno mandare al pascolo quel solo numero de' Bestiami, che viene ad essi accordato dalla Legge, altrimenti saranno soggetti alle penali come al Num. precedente.

85. - Rimane espressamente proibito ai Condomini, Coloni, e Casengoli del Territorio di fare delle fittize società dei Bestiami con Persone estere per far pascere fraudolentemente quelle dei forastieri. 1 Contravventori saranno multati come al Num. 83.

CAPITOLO XI

Delle Penali

86. - Se i Bestiami di qualunque specie spettanti agl'Individui di questo Territorio facessero danno tanto nei pascoli affittati al Mercante, quanto nei seminati a grano, ed orzo, o in altri luoghi proibiti, saranno i Proprietarj tenuti al pagamento del danno, e delle spese, non però della penale, a forma dell'antica pratica, e consuetudine. Se poi saranno di estero Territorio saranno giudicati a termini di Legge.

87. - Chiunque verrà accusato di aver fatto delle sementi arbitrarie, o in Luoghi proibiti, o in Luoghi concessi, ma senza averne riportato il preventivo permesso dei Deputati, oltre la perdita del genere, che andrà tutto a beneficio dell'Università sarà multato di uno Scudo per ogni Coppa di semente, e così in proporzione sul più, e sul meno. Questa multa verrà divisa egualmente tra l'Università, e l'Accusatore sia Esso Deputato, e chiunque altro.

88. - Chi avrà seminato più di quello, che gli è stato permesso, pagherà in proporzione la suddetta multa, purché l'eccedenza del seme, sia maggiore di due Terzetti. Alla stessa multa andranno soggetti i Deputati, i quali accordassero una semente maggiore di quella che fu stabilita al Num. 57.

89. - Chi taglierà legni di alto fusto, e da costruzione, senza il relativo permesso, anche per uso proprio, o ne' luoghi di sopra proibiti, oltre la perdita del legno pagherà bajocchi 30 per ogni pianta, se sarà dei Condomini, e bajocchi 60 per gli altri. Se poi lo faranno per mercanteggiare con persone estere, il doppio della multa prescritta al Num. 78.

90. - Chi facesse delle cotte di Carbone, o Calcinari, senza il necessario consenso, o perderà il genere, e pagherà la multa di Scudi Cinque, o pagherà la multa di Scudi Dieci restando il genere a sua disposizione.

91. - Tutte le penali fissate nell'intero Capitolato dovranno essere divise a metà tra la Cassa dell'Università, e 1'Accuatore qualunque esso sia. Quando però il Guardiano facesse delle catture, esso dovrà soltanto percepire la propina fissatagli per la cattura, mentre la penale andrà in questi casi tutta a vantaggio dell'Università.

92. - E siccome le contravvenzioni a quanto si è stabilito nel presente Capitolato, avverrebbero ne' Luoghi alpestri, disabitati, e montuosi, ne potrebbero facilmente contestarsi in stertto senso legale, perciò a provare tali mancanze si potrà procedere colla relazione del Guardiano, e di un Testimonio degno di fede, che non faccia parte del Consorzio, od anche per inquisizione nei modi però legali.

CAPITOLO XII

Dell'Impiego delle Rendite

93. - Per seguire l'antico costume, e per conoscere l'uso in cui vengono impiegate le rendite di questa Università, basta esaminare i Rendiconti, che si formano in ciascun anno, in essi si vede, come vengono destinate al comune vantaggio.

94. - E poiché con esse si paga l'Onorario del Medico, e Chirurgo condotti, ed altri pesi, si continuerà anche in appresso l'usato sottile di pagare con queste Rendite l'Onorario dei medesimi. Potrebbe però pur troppo accadere, che queste Rendite in qualche anno venissero diminuite, quando ribassassero specialmente le Corrisposte degli Affitti sull'erbe, e foglie. In tal caso la Società, che accorda queste sovvenzioni di Onorarj, ed altro al Comune non per obbligo, ma per sollievo della Popolazione, sgravandola così da tutte quelle altre Tasse, che si dovrebbero imporre per sostenere le occorrenti spese, e che non crede di dover sottostare a questo, ed altri pesi estranei al Consorzio con aggravarsi poi di debiti, si rivolgerà a tempo con una partecipazione al pubblico Consiglio Comunale, facendo conoscere le sue ristrette finanze, onde prenda qualche determinazione, ed accorra alla somma mancante collo stabilire un fondo proporzionato.

95. - Salva sempre la lora elezione e conferma, che spetterà al pubblico Consiglio Comunale, il quale però non potrà aumentare in alcun tempo il loro Onorario, ne diminuirlo senza espressa annuenza della Congregazione Particolare della Università; e salva l'approvazione della Superiorità secondo le disposizioni Governative in vigore, i medesimi Fisici Condotti saranno tenuti a prestarsi gratuitamente alla cura di tutti indistintamente i domiciliati in queste Territorio di Costacciaro. Per quelli poi che venissero in seguito a quì stabilirsi, e che non vi avessero possidenza non saranno obbligati alla cura gratuita, ma avranno il diritto di farsi pagare a norme delle Tasse loro accordate dal Collegio Medico, o secondo la pratica di altri Luoghi.

96. - Non saranno soggette a questa Tassa quelle Famiglie Originarie del Luogo, che ora per Impiego, o per qualunque altro motivo altrove stanziati tornassero a rimpatriare. Così gli Impiegati del Comune, benché esteri, ed i Coloni, che venissero a stabilirsi in qualche Predio del Territorio. Che se qualcuno però della Famiglia di questi Coloni, separandosi dagli altri volesse rimanere nel Luogo o Territorio, come Casengolo, sia tenuto a pagare i sopradetti Professori coll'enunciata Tassa.

CAPITOLO XIII

Degli onorarj degli Amministratori, ed altri Impiegati

97. - Non può negarsi essere debito di giustizia, che quelli, immediatamente sono occupati al buon andamento di questa Amministrazione ricevano ancora un qualche compenso per le loro fatiche, perciò oltre le solite regalie che spettano secondo il costume la Congregazione Speciale stabilisce il loro Onorario.

1) Al Priore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  Sc.  8  »

 

2) Agli altri tre Amministratori da dividersi fra loro .  . . . . . . . . .  . .   »    8  »

3) Al Camerlingo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . »  12  »

4) Ai Depositarj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »   6  »

5) Al segretario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  »  14  »

6) Ai deputati all'Assegne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  »   2   »

7) Ai Revisori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »   2   »

8) Ai Famigli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .»   2   »

9) Ai Verificatori per tagli, Cese, ed altro bajocchi 30 al giorno . . . . »  30  »

10) Al Balivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..»   2   »

11) Al Guardiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .»   »   »

CAPITOLO XIV

Delle Famiglie Condomini

98. - Poiché come si è detto, non è possibile rinvenire le prime Famiglie, che spropriandosi delle loro sostanze fecero acquisto dei Beni di questa Università, o i loro Eredi per mancanza de' Cognomi, perciò nello stabilire l'Elenco di quelle Famiglie, che possono essere riconosciute, come Condomine di questa Università si dovrà osservare quanto segue.

99. - Saranno considerate Condomine tutte quelle Famiglie, che fino al dì d'oggi contano un domicilio Centenario, e descritte nell'Elenco, come appresso. Ai diritti e privilegi dei Condomini succederanno tutti i Figli, e discendenti Maschi delle dette Famiglie.

100. - Se un Originario morisse senza Figli maschi, succederanno le Femmine, e goderanno dei medesimi diritti, finchè rimangono nubili, e resterà solo in questo caso il diritto a quella Figlia, che rimarrà nella casa paterna maritata. Maritandosi esse con persone non Condomine, ma qui domiciliate, perdono i suddetti diritti: ma i loro Mariti potranno affrancarsi, qualore nol fossero, pagando la metà della Tassa, che gli competerebbe, avuto riguardo al suo domicilio, e come si stabilirà in appresso. Se poi si maritassero con Persona estera, dovrà pagare l'intera rispettiva Tassa, purché venga a domiciliarsi stabilmente nel Territorio.

101. - Non gioverà ad una Donna l'avere ereditato o tutti, o parte de' Beni d'un Originario, quando vi siano Maschi in via discendentale da suo Padre, maritandosi, potrà affrancarsi pagando la Tassa come al numero precedente.

102. - Se al defonto Originario succedesse la Moglie senza figli, goderà de' medesimi diritti durante la sua vedovanza. Rimaritandosi sarà considerata come una figlia, se eredita anche i Beni come al Num. 100. Non ereditando i Beni del Marito, sarà considerata come estranea.

103. - Tutte le famiglie, che oggi non contano un domicilio Centenario potranno affrancarsi, pagando una quota proporzionata al domicilio loro; cioè contando dal domicilio legale dagli anni 10. fino al 25. pagheranno nel termine di un Anno Sc. 20.; dai 25. fino ai 50. Sc. 15.; dai 50. fino ai 75. sc. 10.; dai 75. fino ai 100. sc. 5.

104. - Non potranno affrancarsi quei che oltre una possidenza di Sc. 300. nel Territorio, non contano qui anche un domicilio legale almeno di anni 10. Gli affrancati godranno di tutti i diritti, e privilegj accordati ai Condomini. Se spatriassero, vendendo anche i loro Beni, decaderanno da tutti i diritti, e privilegi, e volendo tornare in seguito nel Territorio saranno trattati come gli esteri, e potranno di nuovo affrancarsi, pagando la dovuta Tassa.

105. - Se gli Eredi estranei di qualche Famiglia Condomina estinta conserveranno qui dei Beni, i loro Coloni soltanto posti nel territorio goderanno del solo diritto pascere, e legnare per loro uso di fuoco, per i loro Bestiami soliti a mantenersi nel Predio, e per i soliti attrezzi necessari alla sua coltura. Ma non mai per trasportare altrove, o vendere legni, carbone ec. o aumentare Bestiami, come si è detto nel rispettivo Capitolo, sotto le rispettive penali fissate nel presente Regolamento.

106. - Se gli Eredi estranei ad una Famiglia Condomina estinta venissero a qui domiciliarsi, potranno essere ammessi all'affrancamento pagando la metà della Tassa rispettiva.

107. - Gli Eredi degli Affrancati, purché proseguino quivi il loro domicilio succederanno anche a tutti i diritti, e privilegi.

108. - Chiunque vorrà affrancarsi, dovrà nel termine di mesi sei dalla pubblicazione del presente Regolamento presentare la sua istanza colle prove relative al suo domicilio, e alla sua possidenza alla Congregazione, perché questa conosca a qual Classe appartenga. Passato il qual termine dovrà pagare un terzo di più della rispettiva Tassa. Gli anni del domicilio appelleranno sempre sino al tempo della detta pubblicazione, e non suffragherà ad un'Abitante il successivo domicilio per pagare una Tassa minore di quella gli competerebbe nel termine stabilito.

109. - La Congregazione Particolare dei Condomini sarà sempre in libertà di ammettere, o rigettare le istanze di coloro, che chiedessero l'affrancamento, e dovrà nell'ammetterli aver riguardo non solo a quanto si è prescritto, ma ancora alle qualità religiose, morali e politiche degl'Istanti.

110. - Se avverrà, che qualche Famiglia del numero de' Condomini di oggi spatriasse da questo Territorio, fissando il suo domicilio in altro, e spogliato così di ogni diritto, e privilegio sui Beni di questa Università, durante la sua assenza, salvi però quelli che gli competono, se conserverà quì i suoi Beni. Ma se dopo qualche tempo, o Egli, o la sua Famiglia tornasse a fissare la sua dimora in questo Comune, sarà nuovamente considerato come Condomino, o goderà di tutti i privilegi, o diritti accordati agli altri, purché vi concorrano tutti i Requisiti. Non sono percio in questo caso compresi coloro, che per esercizio di qualunque Impiego dimorassero altrove.

111. - Non potrà mai esser membro di questa Società chi o per gravi delitti, fosse in disgrazia del Governo, o per altri difetti venga tenuto inabile a farne parte. Che se alcuno dei Condomini si rendesse per qualche grave reità indegno di esserne Membro, non potrà mai essere eletto ad alcuno impiego, ne intervenire a qualunque Congregazione, benché fosse del suo numero. La Congregazione Particolare procederà alla di lui sospensione, e la Generale poi sia in diritto di cancellarlo tosto dal numero di quella Congregazione a cui appartiene, e di sostituirvi altro idoneo Soggetto. Sarà però il medesimo a tutto riabilitato, quando abbia purgato il suo delitto a termini di Legge, e se ne renda meritevole con una onesta condotta.

112. - I Lavoratori poi, ed i Casengoli non saranno considerati mai come Condomini, qualunque sia il tempo della loro dimora nel Territorio.

113. - I Luoghi Pii, come i Minori Conventuali, Monache, Parroco ec. saranno considerati come Condomini, non solo in quanto al pascipascolo, ma pure riguardo ai tagli di piante di alto fusto, sempre però per uso proprio, o per bisogno delle loro Case Coloni

che poste in questo Territorio, e colla ferma condizione di non poter trasportare altrove simili legni di costruzione, legna, carbone ec. sotto le solite penali stabilite per gli altri.

CAPITOLO XV

Dell'Approvazione del Presente Capitolato

114. - Se l'Amor Patrio dimorasse nel cuore di tutti i Cittadini si vedrebbe fiorire dovunque la pace, ed il pubblico bene. L'esperienza però c'insegna pur troppo, che o lo spirito di partito, o il proprio privato interesse distruggono quella tranquillità, e quel vantaggio Comune, che dovrebbe essere lo scopo di ogni Membro di una ben ordinata Società. Quindi ne nasce il conculcamento di ogni Legge, e quel volere operare a proprio capriccio con danno ancora de' suoi Concittadini.

115. - Ad ovviare perciò nella Nostra Università questi sconcerti, ad impedire qualunque questione, o intrigo a pregiudizio della medesima, e perché questa Amministrazione sia condotta con la possibile esattezza e regolarità, Noi ci poniamo sotto la protezione del Preside pro tempore di questa Urbinate Provincia, il quale con la Sua Sanzione dia forza di Legge a tutte le determinazioni contenute nel presente Capitolato, e che si apprenderanno in appresso, e sia così chiunque obbligato alla stretta osservanza delle medesime.

116. - Onde in seguito verrà diretto allo stesso Preside in ogni anno non solo il Preventivo, e Consuntivo; ma pur anche tutti gli Atti delle singole Congregazioni relativi all'approvazione de' medesimi, non che quelli che risguardano sepse eccedenti la somma di Sc. 20., e che siano state contemplate in Preventivo; il tutto però in carta libera. Ma perché questa Università non ne risenta alcun danno, perciò l'attuale Congregazione a nome di Essa, dichiara ed intende di assoggettarvisi colla sicurezza di essere considerata, difesa e protetta dall'Autorità competente nella stessa guisa, che vengono dalla medesima tutelati, assicurati, e protetti tutti gli altri Corpi morali da essa dipendenti, e sempre che i Beni del Consorzio, comecché di assoluta, ed esclusiva loro proprietà non possano, e non debbano in alcun modo, e tempo considerarsi, ne denominarsi Beni Comunali.

CAPITOLO XVI

Dei Revisori dei Conti

117. - In ogni anno dalla Congregazione Particolare saranno elette due o più Persone capaci per fare la Revisione al cessato Camerlingo.

118. - Saranno loro consegnati dagli Amministratori, o suo Incaricato i Libri, e Carte tanto del cessato Camerlingo, quanto dei Deputati ai Tagli, e Cese, non che i Registri del Segretario per necessario confronto.

119. - Tale Revisione, ed Esame dovrà farsi nella Sala dove soglion tenersi le Congregazioni, coll'assistenza del Segretario per gli opportuni schiarimenti.

120. - Dove sia di bisogno faranno le loro osservazioni negli Ordini, Spese, Pagamenti, Licenze ecc. Vi apporranno in ogni una il Visto, ed approvato - ovvero - si rimette alla Congregazione quindi si firmeranno in proprio pugno.

121. - Nel termine di giorni 15. o più, a giudizio della Congregazione, dalla ricevuta della Lettere Officiale di Nomina dovranno eseguire la Revisione, e darne subito parte al Capo dell'Amministrazione, perché convocata la Congregazione venga alla medesima assoggettata.

122. - Nel Rapporto o Sentenza Sindacatoria faranno tutte quelle Osservazioni e rilievi, che crederanno opportuni e necessarj non solo sulla Gestione del Camerlingo, ma ancora sulle licenze accordate dai Signori Deputati sui Registri, sull'errogazione delle somme, e su tutto ciò, che credessero tendente al miglioramento dell'Amministrazione.

Costacciaro questo dì 20 Giugno 1841.

Il presente Capitolato pienamente concorda colla copia letta ad alta ed intelleggibile voce nella Congregazione delle Famiglie Sociali di questo Luogo, e da essa approvata a pieni voti, come risulta dagli Atti della Congregazione stessa.

FIRMATI

Carlo Bartoletti Priore ed Amministratore

L. Bartoletti Amministratore

F. Pallucconi Amministratore

 

N. 3471. Prot. Gen. - Urbino 9. Ottobre 1852

Si approva il presente Statuto

IL DELEGATO APOSTOLICO

P. BADIA