PICCOLO STATUTO riguardante l'amministrazione de' beni che spettano all'Università degli uomini di Costacciaro Prefazione
È invero cosa malagevole l'imprendere a scrivere la Storia di quei
fatti, che accaduti ne' Secoli trapassati mancano di quelle circostanze,
che tolgono ogni dubbiezza. Non usavasi allora quella chiarezza, e
precisione che adoprasi a giorni nostri. Si è quindi costretto ad
estrarre Memorie da Pergamene mano scritte in caratteri antichi, e in
gran parte cancellati con abbreviature inusitate, e per conseguenza in
intelligibili. Tali sono quelle, che riguardano i beni dell'Università
degli uomini di Costacciaro. Sebbene non possa precisarsi la vera epoca,
in cui questa Università fece il primo acquisto di alcune parti di
questa Montagna, devesi dire però essere antichissima, e rimontar quasi
all'origine di questa Terra in allora Castello. Poiché ammessa col
Reposati la sua fondazione intorno al 1200, ben si vede, che poco dopo
cominciarono gli Uomini di Costacciaro fare il suddetto acquisto. Basta
svolgere quelle Pergamene, che si conservono nell'Archivio di detta
Università per restarne convinto. Risulta di fatti da un Istromento
rogato sollo il dì 18 Ottobre 1289, che
Pietro Oddolo, e figli Fredi Monaldelli cederono agli Uomini di
Costacciaro il Monte Cucco, notandosi in detto Istromento tutti i
confini e riservandosi detti Oddoli il diritto di usufruirne in pari
tempo anch'Essi. Nel catasto pure, o appassato di Gubbio fatto da Pietro
del fù Albertino di Pietro Verardi di Urbino nel 1339 si legge, che l'Università
degli Uomini di Costacciaro possedeva tre Monti, cioè Pantanella, Monte
Porrino, che secondo la descrizione ivi fatta, oggi chiamasi le Gronde,
o Ravoni; il terzo è innominato, ma dai confini ivi descritti comprende
tutte quelle parti che contornano dalla Fossa Secca sino alla Scirca, e
la Parte posteriore sopra li PP. Eremiti Camaldolesi, tanto Monte Cucco,
quanto Pantanella. Tutti questi Monti di misura 11.000 Modioli, e del
valore di 6.000 Fiorini. Questa Università doveva nei scorsi tempi
possedere, oltre i suddetti Monti altri fondi tanto rustici, che urbani,
mentre in Istrumento rogato sotto il dì 24 Novembre 1487, il Sig. Conte Federico
figlio del Conte Ugolino Bandi del Castello del Monte Feltro, come Erede
Materno vendè agli Uomini di Costacciaro tutti i suoi Beni lavorativi,
sodivi, oliveti, vitati, pascoli, ecc., ed ancora tutti i Monti, e Case
esistenti nel Territorio di Costacciaro pel prezzo di 4.500 fiorini, e
tre pezze di panno Gubbino una di colore bianco, l'altra di colore
celeste, e la terza verde; quali beni apparisce spettassero una volta al
Sig. Guido‑Paolo di Matteo da Montefalcone Territorio di Urbino
della cui famiglia sarà stata la Madre del detto Conte Federico. Altre
compre furono pur fatte dalla stessa Università dal Sig. Romerio
Meliorato da Rimino, come da Istromento sotto il dì 5 Marzo 1488.
Trovasi ancora in altra Pergamena scritta nel dì 31 Decembre 1408, che
fin d'allora possedeva questa Università un Molino, come oggi. Lungo
sarebbe, e difficile svolgere ad una ad una tutte le Pergamene esistenti
in detto Archivio, e vedere tanto il dominio utile, che diretto, che
questa Università ha costantemente mantenuto sui suddetti Beni sotto il
Governo puranche dei Serenissimi Duchi di Urbino. E sebbene circa il
1630 la R.C. Apostolica, cui furono devoluti tutti i Beni Ducali,
attentasse la lite contro quest'Università cercando spogliarnela, Essa
sostenne i suoi diritti, e fu reintegrata nel suo pieno, e pacifico
possesso, come l'aveva per l'innanzi goduto. Ciò pure avvenne nel 1804,
in cui parimente dovette difendere le sue ragioni contro la stessa C.
Apostolica, ed ottenne dalla Congregazione del B. Governo un Rescritto
concepito in questi termini: Administratori, qui sinant .... homines uti
in omnibus, juxta solitum Terrenis tantum descriptis in Catasto eorundem
nomine, et favore. Altre prove potrebbero addursi in comprova
dell'assoluto dominio dell'Università suddetta dei Beni pel lasso di più
centinaia di anni goduti: e per tale diritto ne ha pur sempre essa
amministrate le rendite per mezzo de' suoi officiali eletti dalle
Congregazioni; rendite non già convertite in proprio particolar
vantaggio, ne prodigate inutilmente, ma sibbene in pubblica utilità,
come ne fan fede gli Annui Rendiconti. Egli
è certo che col succedersi dei tempi vengono a mancare delle intere
famiglie, perciò come in addietro, così in avvenire dovranno
subentrare delle nuove. Sul modo perciò di stabilire le Famiglie
Condomini oggi esistenti, o sulla sostituzione delle nuove dovranno
osservarsi quelle Leggi, che si stabiliranno in seguito nel Capitolo sù
tal proposito. E
perché l'Amministrazione delle rendite de' beni spettanti a
quest'Università abbia costantemente un buon andamento, si è perciò
stabilito dall'attuale Congregazione di formar delle Leggi, le quali
dopo la superiore Sanzione siano inviolabilmente osservate, ed
obblighino tutti gl'Individui, che abitano in questo Territorio non
solo, ma puranche quelli estranei, che pretendessero far danno nei Beni
medesimi. Avrà perciò li suoi Amministratori, un Camerlingo, due
Deputati, un Segretario, ed altri Officiali, per ciascuno dei quali
verranno in appresso stabilite delle Regole relative al loro impiego. CAPITOLO I Delle
Congregazioni Per
la deliberazione dei diversi affari, che riguardare possono
quest'Università, essa avrà tre sorte di Congregazioni: Segreta,
Particolare e Generale. 1.
- La Congregazione Segreta sarà composta dagli Amministratori
pro-tempore, da sette individui delle principali Famiglie, probi e
capaci, e da un Deputato Ecclesiastico, che sia sempre del luogo, o
Territorio, e spettante alle Famiglie sociali, che potrà essere o
quello stesso del Consiglio, se vi concorrono le dette condizioni, o sarà
eletto dall'Ordinario ad istanza del primo Amministratore, che farà
conoscergli i requisiti voluti in esso dall'Università, e questo
Deputato Ecclesiastico avrà luogo in tutte le altre Congregazioni
ancora con voto deliberativo. A questa Congregazione Segreta apparterrà. 2.
- Decidere sopra spese, che non oltrepassino li Sc. 20. 3.
- Formare il Preventivo nel mese di Ottobre, e Novembre; proporre,
ed esaminare tutte quelle osservazioni, che possono riguardare il buon
regolamento dell'Amministrazione. Per la esecuzione però di esse
dovranno prima riportarsi al giudizio della Congregazione Particolare,
come pure a ciò che si è detto nell'Articolo precedente. 4.
- Sarà pure convocata in tutti quei casi che richiedendo
sollecito rimedio e decisione, non vi sarà tempo di radunare la
Congregazione particolare, e gli Amministratori, o non potessero, o non
volessero decidere. 5.
- La Congregazione particolare sarà composta da 25 Individui
compresi gli Amministratori ed il Deputato Ecclesiastico. Per la prima
volta soltanto la elezione di questi sarà fatta dalla Congregazione
attuale dopo formato ed esaminato l'elenco dei Socj; e sarà ritenuta
valida dopo che il relativo Verbale avrà ottenuto ne' soliti modi
l'approvazione del Preside della Provincia, sotto la cui dipendenza e
tutela è posta la Università. In ogni biennio sarà essa rinnovata di
un terzo. Pei primi due biennj deciderà la sorte, ed in seguito si
procederà per ordine di anzianità. 6.
- Il terzo da surrogarsi, come sopra, sarà preso pure a sorte dal
numero di quei condomini, che aparterranno alla Congregazione Generale.
Che se qualcuno o non volesse, o non potesse essere eletto, sarà in
libertà della Congregazione stessa sostituire altro Soggetto, che più
li piacerà, potendo anche rieleggere chi fosse già sortito. 7.
- A questa Congregazione apparterrà eleggere gli Amministratori,
il Camerlengo, i Revisori de' Conti, ed altri Officiali, quali potranno
essere eletti, anche fra quelli che non saranno Membri attuali della
Congregazione, purché lo siano della Società. Li suddetti Officiali
potranno essere riproposti e rieletti pel secondo biennio in vista della
loro probità ed onorevole Amministrazione tenuta. Spetterà pure alla
Congregazione Particolare eleggere li sette Individui, che dovranno far
parte della Congregazione Segreta, che sempre si scieglieranno tra li
soggetti della Congregazione Particolare, e formare l'elenco di quelli
che avranno luogo nella Congregazione Generale. Non resta vietato che
gl'Individui della Congregazione Segreta siano anche membri della
Particolare. Li suddetti sette Individui ogni due Anni o saranno
riconfermati, o eletti degli altri. Che se uno o più di quelli, che
sono membri, o della Congregazione Particolare, o della Segreta
venissero eletti ad Amministratori di questa Università verranno
rimpiazzati da altri, che si sceglieranno tra i membri della
Congregazione Particolare, se dovranno ricoprire il vuoto della Segreta,
e tra quelli della Generale se il vuoto sarà nella Particolare. Però,
per qualunque di tali rimpiazzi, potranno rieleggersi gli Amministratori
cessati, che sempre saran Membri della Congregazione Generale. 8.
- Approvare il Preventivo di Novembre, e il Rendiconto nel mese di
Marzo o Aprile in ogni anno. 9.
- Fissare gli onorarj rispettivi di ciascun Impiegato. 10.
- Determinare il prezzo de' Generi, che si riscuotono dalle
Corrisposte d'affitto delle Case della Montagna. 11.
- Approvare tanto i contratti, quanto le sicurtà per gli affitti
dell'Erba e Foglia della Montagna, come pure del Molino del Ponte, che
si rinnoveranno ai loro tempi dai Amministratori protempore, secondo i
rispettivi Capitolati sempre all'Asta o per schedole chiuse, o con
estinzione di Candela al migliore offerente, o anche per contratto
privato, previo il parere della Congregazione quando i due primi si
rendessero inutili, nei quali però sia salvo il diritto di vigesima, e
sesta, come per li beni delle Communità. 12.
- Stabilire i luoghi per le seminazioni, e tagli da farsi dagli
Abitanti del Paese, e Territorio per solo lor'uso e come meglio si dirà
in appresso. 13. - Decidere sulle
spese, che non oltrepassano li Sc. 200. 14.
- Aggiungere, modificare, annullare, ed interpretare qualunque
non solo dei passati articoli, ma dei susseguenti ancora, in tutti quei
casi, che non fossero contemplati nel presente Regolamento. 15.
- La Congregazione Generale sarà composta di 40 Individui e si
radunerà nei casi più gravi; come di spese eccedenti li Scudi 200, di
una Lite, di un affare qualunque risguardante l'Università intera, e
su cui non potesse decidere la Congregazione Particolare secondo il
prudente giudizio degli Amministratori, e della Congregazione stessa. 16.
- Il modo da tenersi in ciascuna Congregazione tanto rapporto
all'Invito, quanto rapporto al resto, sarà conforme a quello de'
Consiglieri Comunali. In esse potrà ciascuno manifestare il proprio
sentimento, ma senza turbare il buon ordine necessario in ogni ben
regolata Società. Si dovrà avvertire però. 17.
- Che non potrà essere Membro di qualunque delle suddette
Congregazioni se non sarà Membro della Società, e non avrà compiuto
25 anni avendo dati segni di prudenza e di discernimento. 18.
- Non potrà tenersi Congregazione alcuna se non vi sarà la metà
almeno de' Membri della Congregazione relativa. Dandosi poi il caso, che
o la Congregazione Particolare, o la Generale non si potesse convocare
per difetto di numero, dopo la terza chiamata, le Risoluzioni saranno
valide, purché vi siano intervenuti almeno sei Individui per la
Particolare, e dodici per la Generale, e per la Segreta in numero di
quattro, oltre la metà degli Amministratori. 19.
- Se qualcuno de' Membri delle rispettive Congregazioni mancasse
per tre volte consecutive senza legittima causa, da dedursi al Priore,
che ne farà rapporto alla Congregazione Particolare, sarà considerato
come se avesse rinunciato, e che perciò verrà dalla medesima
rimpiazzato da altro idoneo Soggetto, come all'Articolo seguente N.
21. 20.
- Tutte le Deliberazioni fatte dalle Congregazioni a maggioranza
di voti, e per segreto scrutinio, avranno il pieno effetto, ne potranno
essere impugnate, salvo il caso di nullità per qualche difetto
intrinseco, e salva sempre l'approvazione, e sanzione dell'Autorità
Tutoria, a cui si dovranno a tal fine sollecitamente spedire in doppia
copia i Verbali di tutte le risoluzioni, senza di che non potranno queste
acquistare mai forza obligatoria. 21. - Mancando o per
morte, o per altro caso un Individuo in qualunque delle suddette
Congregazioni, sarà surrogato altro Soggetto da eleggersi sempre dalla
Congregazione Particolare, e che potrà essere o della stessa Famiglia
del mancato, o di altra Condomina. 22.
- Non potrà far parte di alcuna delle Congregazioni chi
attualmente esercita l'Ufficio di Camerlingo; ne coprire alcuno impiego,
chi avesse debiti coll'Università. CAPITOLO II Degli Amministratori 23.
- Come le popolazioni sono rappresentate dai Pubblici Consigli e
Congregazioni, così queste vengono rappresentate dai rispettivi
Amministratori, che sono nel tempo stesso Depositari, e gli Esecutori
delle loro volontà. E poiché qualunque Comunità è in faccia alla
Legge come un Pupillo, perciò rivestono quelli tutte le qualità de'
Tutori, mentre ad Essi più immediatamente affidata è la cura di
difenderne i diritti, di amministrarne il Patrimonio, di promuoverne la
felicità. Onde si stabilisce: 24.
- Gli amministratori saranno quattro dei più probi, ed
intelligenti, tre da eleggersi dalla Congregazione Generale in ogni
biennio, ed il quarto con la qualifica di Presidente ne sarà sempre il
Priore Comunale pro tempore, ossia il Capo del Municipio qualunque ne
sia la denominazione. 25.
- Non potrà alcun essere ammesso al numero di questi
Amministratori se non sappia leggere e scrivere. 26.
- Questi Amministratori dovranno invigilare non solo sul buon
andamento dell'Amministrazione stessa, ma puranche che non si faccino
arbitrarri, sementi, usurpazioni de' Confini, che dovranno rivedere ogni
tre anni, secondo l'antico costume. Quando il Priore ricevesse o dal
Guardiano, o da altri, denunzie per danni fatti nei beni dell'Università,
dovrà tosto procedere alla verifica dell'esposto, e riconosciutane la
sussistenza, procedere immediatamente agli Atti giuridici per l'emenda
dei danni contro I'Autóre. 27.
- Gli ordini di spese straordinarie stabilite dalle Congregazioni,
o quelle imprevedute, o incontinenti, non mai però eccedenti li Scudi
10, e che dovranno poi riportarsi alla Congregazione, saranno
sottoscritti da tutti gli Amministratori. Quelli però de' pagamenti
agl'Impiegati, o per spese consuete, basterà che siano sottoscritti
dalla metà degli Amministratori. 28.
- Avranno cura di rinnovare ai loro tempi gli affitti di qualunque
Bene spettante all'Università secondo le regole prescritte dalle Leggi
generali, e secondo i rispettivi Capitolati, come pure potranno affidare
i bestiami esteri dal primo Novembre al 30 Aprile in quei Luoghi, che
non sono praticati dai Bestiami del Territorio, come sarebbero le Cimate
solite affittarsi al Mercante, e la Parte, che guarda le Marche, salva
l'approvazione della Congregazione Particolare, con patto, che gli
Affittuarj non possino mai pretendere defalco alcuno delle Corrisposte
per qualunque caso fortuito tanto preveduto che impreveduto. 29.
- Invigilare sui riattamenti necessarii a farsi nelle Strade,
Fonti ecc. dell'Università. Per eseguire tali riattamenti verrà ogni
anno stabilito un fondo nel Preventivo a loro disposizione da renderne
poi ragione alla Congregazione nei Rendiconti annuali. 30.
- Il Priore coll'intesa degli Amministratori abbia la facoltà di
surrogare provvisoriamente altri Impiegato a quello che fosse
riconosciuto reo nel suo Officio, come ai Deputati per le Assegne,
Verificatori, Guardiano ec. ne renderà intesa poi la Congregazione
Particolare da cui sarà eletto il nuovo Impiegato, quando il sospeso
non si giustifichi. 31.
- Sarà loro obbligo passare al nuovo Camerlingo i Libri dei
medesimi firmati di esigenza, la Nota delle Sementi, Tagli, delle Multe
ecc. onde farne il confronto nella Revisione colle Copie, che si
riterranno in Officio. 32.
- Quando il Presidente ricevesse o dal Guardiano, o da altri,
denunzie per danni fatti ne' beni dell'Università dovrà subito
procedere alla verifica dell'esposto, e quindi agli Atti giuridici per
l'emenda de' danni contro l'Autore, od Autori verificatane però prima
la esistenza. Mala facoltà di agire per l'Amministrazione Consorziale
in occasione di qualche piccola lite o querela non lo esenta mai
dall'obbligo, che ha di andare poi sempre di piena intelligenza e
consenso degli Amministratori. 33.
- Che se essi dopo di avere avuta denuncia da chiunque, di
qualunque danno, Taglio, ecc. fatto nei beni dell'Università non si
dassero premura di verificare la denunzia, e fare pagare la multa
relativa, la Congregazione Particolare giudicherà sulla loro
negligenza. 34.
- Egli dovrà invitare nel modo consueto le Congregazioni pei
rispettivi affari, procurare che nei tempi stabiliti si formino il
Preventivo, e Rendiconto. 35.
- In caso che il Priore per qualunque causa fosse impedito farà
le sue veci il secondo Amministratore, e così di seguito. CAPITOLO III Del Camerlingo 36.
- L'impiego del Camerlingo, dovrà essere sempre affidato a
Persona responsabile, che dimori nel Luogo, o si faccia rappresentare da
altro coll'approvazione però della Congregazione Particolare. Sarà
eletto dalla medesima, e durerà un anno. Riguardo a tale Impiego si
stabilisce: 37.
- Saranno esclusi dall'Offico di Camerlingo gl'illetterati, figli
di famiglia (quantevolte questi non riportino il formale consenso del
loro genitore) che avesse debiti coll'Università e coprisse altro
Impiego. 38.
- Non possa l'Eletto assumere un tale Ufficio se prima non ha
presentato sigurtà idonea da approvarsi dalla Congregazione. 39.
- Non gli verranno abbonati quei pagamenti, che o mancassero della
sottoscrizione degli Amministratori, e della ricevuta del Creditore. 40.
- Dovrà assumere l'esigenza di tutte le rendite sì in generi,
che in denaro, coll'obbligo dell'inesatto per esatto. Che se vi fosse
qualche partita inesigibile dopo fatti tutti gli sperimenti, lo farà
conoscere alla Congregazione perché gli venga abbonata. Il termine che
gli si accorda sarà di mesi sei, decorribili dopo terminato l'anno
della sua gestione per gli Atti, o verifica da farsi, scorso il qual
tempo la Partita inesigibile rimarrà interamente a suo carico. 41.
- Sarà obbligo del Camerlingo pagare ai rispettivi tempi tutte le
tasse tanto ordinarie, che straordinarie de' Dazj Camerali e Comunali.
In caso di ritardato pagamento tutte le Spese di multe, di Atti di mano
regia, e qualunque altra perdita saranno a solo suo danno, e la ricevuta
terrà luogo dell'ordine regolare. 42.
- Spirato che sia l'anno del suo officio, nel termine di un mese
dovrà presentare alla Congregazione, o agli Amministratori tutti i
libri e Carte relative alla sua gestione per la revisione. Fatto, ed
approvato il Rendiconto con le opportune osservazioni, e rimarchi dovrà
consegnare tutte le restanze tanto in generi al nuovo Camerlingo, che in
denaro ai Depositarj, ritirandone analogo ricevuto, quante volte però
non piacesse alla Congregazione di prendere altra determinazione. Per
partite inesatte poi e pendenti gli si accorda il tempo di mesi sei per
li esperimenti come si è detto, e come in appresso. CAPITOLO
IV Dei
Depositari 43.
- Dev'essere premura di tutti i Membri di quest'Università non
solo conservare, e mantenere i suoi beni, ma aumentarli ancora per
quanto lo permettono le varie circostanze de' tempi. Si vede dalle
passate Amministrazioni, e così dev'essere di fatto, che in ogni anno
vi sono de' sopravanzi. Sembra però ragionevole e giusto, che questi si
pongano in un cumulo, e si depositino in mano di Persone responsabili,
onde poterne usare all'uopo pei bisogni della Società, e in quelle cose
che crederà necessarie, od anche impiegarli in modo utile e vantaggioso
alla Società istessa, ed al pubblico bene. 44.
- Saranno perciò dalla Congregazione Generale elette in ogni
biennio due Persone del Consorzio non solo delle più probe, ma ancora
delle più capaci, e responsabili col nome di Depositarj, e queste
potranno essere ancora confermate dalla stessa Congregazione in tale
Impiego in vista della loro probità e responsabilità. 45.
- Ad essa verrà
consegnata una Cassa munita di due diverse Chiavi di cui ciascuno ne avrà
una. In essa dovranno custodirsi i denari de' sopravanzi. Sarà cura
degli Amministratori pro-tempore di ritirare dai Depositarj
nell'atto della consegna, un'obbligazioe, in cui sia notata la somma
affidata alla loro custodia, ed in cui si esprima, che tutti siano
insieme ed in solido obbligati, e ciascuno faccia sicurtà per l'altro.
E così ogni volta, che venisse cambiato uno o ambedue dei Depositari. 46.
- Questi in ogni anno, sei mesi dopo terminato l'anno della
gestione del cessato Camerlingo dovranno da questo esigere la somma di
sopravanzo, rilasciando al medesimo un ricevuto per sua giustificazione
munito pure del visto, e firma degli Amministratori. Nell'atto però di
quest'esigenza dovranno esservi presenti anche li Sigg. Amministratori,
onde si adempia quanto si disse nell'Articolo precedente. Che passati i
suddetti sei mesi il cessato Camerlingo possa e debba astringersi, o sua
sicurtà dagli Amministratori a fare il deposito. 47.
- Non potranno mai i Depositarj convertire in proprio uso i denari
del Consorzio, e contravenendo, oltre la dimissione dell'Impiego,
saranno insieme, ed in solido tenuti alla rifazione di tutti i danni, e
spese giudiziali anche di loro natura non rifattibili, che risentire
potesse la Società, salve poi le pene stabilite dalla Legge contro i
Depositarj infedeli. Gli Amministratori perciò o altri del Consorzio
per loro, saranno sempre in diritto di osservare anche fra 1'anno non
solo i loro libri e conti, ma di visitare ancora la Cassa di deposito. 48.
- Dovranno perciò di Depositarj tenere un Libro in cui saranno
notate e le Somme versate in loro mani, e l'uso in cui furono impiegate.
Sarà esso custodito nella stessa Cassa di Deposito, e che renderanno
ostensibili insieme colle altre carte relative, ordini non solo nella
confezione de' Conti, ma ancora ad ogni richiesta degli Amministratori. CAPITOLO V Del
Segretario 49.
- Il Segretario in caso di vacanza sarà eletto dalla
Congregazione, e anderà soggetto alla riferma ogni biennio. 50.
- Terrà i Registri non solo delle Congregazioni, ma anche degli
Ordini, Assegne de' Tagli, e Cese, ed altro. Sarà parimenti tenuto
assistere alla formazione del preventivo, ai Revisori de' Conti, Atti
d'Asta, compilare i quinterni di esigenza, stipulare gli Atti d'Affitto
della Cese dell'Università, e fare in somma tutto ciò che è relativo
al suo Impiego. CAPITOLO
VI Dei Deputati 51.
- La Congregazione Particolare eleggerà in ogni biennio due
Deputati: uno di questi sarà sempre del Paese, e l'altro pel primo
biennio della Villa Col de' Canali; e per secondo della Costa San
Savino, e così alternativamente. Incomberà loro di assegnare luoghi
per le sementi e concessioni pei tagli. Dovranno però usare tutta la
circospezione nell'accordare simili licenze tanto per quello che
riguarda la quantità, come pure i Luoghi, che saranno destinati dalla
Congregazione. 52.
- Dovranno tenere un Registro di tutte le Sementi sì a grano, che
ad orzo, e così dei tagli per Carbone, Calcinari, e per altri lavori. 53.
- Resta fermo il metodo praticato fin ora di rilasciare il
permesso in scritto ossia Biglietto alle Parti istanti, le quali debbono
consegnarlo al Segretario dell'Università, affinché lo noti nel
relativo libro di confronto, e di esigenza. È poi proibito di concedere
simili permessi senza idonea sicurtà firmata nel relativo Libretto
insieme con la Parte istante, e mancando di farsi presentare la Sicurtà
idonea ne saranno responsabili i Deputati. Tali biglietto avrà valore
di formale obbligazione. 54.
- Spirato il mese di Maggio dovranno consegnare il Registro delle
Sementi ai Sigg. Amministratori, onde possano farne eseguire la
verifica. Gli altri Registri poi per tagli di Carbone, Affitti d'erba,
ecc. dovrranno esibirli entro il mese di Ottobre; e ciò in ogni anno. 55.
- Non potranno concedere luoghi di seminazione, o tagli, che alle
sole famiglie del Paese e Territorio. Accordandole ad estere, oltre la
dimissione immediata del loro incarico saranno soggetti ad una multa di
Sc. 3, metà a vantaggio dell'Università, e l'altra del relatore, e la
rendita della Cesa o Taglio sarà tutta a vantaggio della Università
stessa. 56.
- La suddetta multa avrà luogo pure se i Deputati, o altri
Condomini facessero società con persone terze, tanto nelle sementi, che
nei tagli. 57.
- Quanto alle Assegne per le sementi dovranno avvertire il numero
degl'Individui componenti la famiglia istante, mentre non potranno
accordare per ogni Individuo più di Terzetti quattro o sia grano, o sia
orzo. 58.
- In riguardo ai Revisori de' Conti, Verificatori delle Sementi,
Tagli ecc. saranno eletti dalla Congregazione Particolare, se lo crederà
espediente, e secondo le circostanze. E quando questi ultimi troveranno
delle contravenzioni percepiranno quella porzione di multa, che è stata
fissata nei rispettivi Articoli. Se i Deputati, o Verificatori
troveranno contravenzioni ne daran parte agli Amministratori, che se
questi non facessero alcun Atto presenteranno la relazione alla
Congregazione. CAPITOLO VII
Del
Guardiano 59.
- Il Guardiano verrà annualmente eletto o confermato dalla
Congregazione Particolare. 60.
- Gli obblighi del Guardiano saranno d'invigilare all'esatta
osservanza di quanto si prescrive nel presente Regolamento, sia rapporto
alle Sementi, Affide dei bestiami, ed altri danni, che si potessero fare
in qualunque modo nei beni dell'Università tanto da quelli del
Territorio, che Forestieri. Sarà pure tenuto di guardare il Prato così
detto Ranco del Piano dal dì 8 Maggio di ogni anno fino al giorno 14
del prossimo Giugno, e segnatamente fino alla falciatura di Esso, e le
due Macchie cedute di Santa Croce, e l'altra sopra la Cartiera, onde non
vengano danneggiate ne dalle Persone ne dai Bestiami. 61.
- Ogni qualvolta troverà dei tagli o fatti, o che si fanno in
qualunque Luogo, e in particolare nei proibiti dovrà denunciarli
immediatamente ai Sigg. Amministratori, onde possano subito verificare
con quale facoltà si siano operati, e si operino, e così dicasi delle
sementi, rapporto alle quali dovrà osservare, e riferire i Luoghi ove
si fanno, se vi saranno racchiusi dei sodi, e sulla quantità
approssimativa della cosa seminata. 62.
- Se nel Prato, e Macchia sopranominate, e nel tempo della
riserva, trovasse dei Bestiami a far danno sarà tenuto condurli in
Depositaria, o riceverne il pegno; così che troverà dei Bestiami non
affidati, o gli animali suini non ferrati allorché si mandano al Monte
in tempo della Faggiola. Per ogni cattura di Bestiami, e pegni del
Paese, e Territorio, qualunque sia il numero, percepirà solo baj. 30.,
trattandosi di bestiami forestieri il doppio. 63.
- Che se vi avessero delle querele contro il Guardiano, perché
non facesse il proprio dovere, e se facesse società con chiunque, e
tollerasse o Bestiami, o Tagli, o sementi nei Luoghi proibiti, o in
qualunque Luogo rapporto agli Esteri, o ricevesse doni, oltre la
dimissione immediata dall'Impiego sarà multato a proporzione del danno,
che o direttamente, o indirettamente sarà cagionato ai Beni
dell'Università. Verificata la querela, e riconosciuti il danno, i
Sigg. Amministratori ne faranno parte alla Congregazione, che deciderà
sulla quantità della multa. Questa verrà prelevata dal suo salario,
che gli si pagherà di semestre in semestre posticipatamente, e anderà
la metà a beneficio della Cassa sociale, e l'altra metà a beneficio
del Relatore. CAPITOLO VIII Dei Luoghi per le Sementi e Tagli 64.
- Le Sementi e Tagli saranno annualmente accordati nei Luoghi
soliti o in altri a giudizio della Congregazione Particolare ad
eccezione di quelli, che sono qui proibiti. 65.
- Resta proibito di accordare le sementi in quei Luoghi, che
servono per le così dette Lestre dei Bestiami. Le Sementi accordate
nelle vicinanze di esse dovranno distare almeno trenta canne per ogni
lato. Non si accorderanno Luoghi per farvi il Fieno senza speciale
permesso della Congregazione. 66.
- I Luoghi proibiti pei suddetti oggetti, sono le Faggie, Pian di
Spille, i Pratelli, Ranco del Piano, Piano della Macinara, Varrachierna,
il Cuore delle Mandole, il Campo della Croce, l'Ala vecchia, il Pian del
Monte, i Sassoni, le Mandraccie di sopra il Vallone, la Pianella di
Luglio, la Pianaccia con tutta la vallata, che resta al di sotto sino
alla Macchia cedua Vocabolo Santa Croce. Qual Macchia di Santa Croce, e
l'altra, che rimane sopra il Molino denominato la Cartiera, verranno
affittate secondo il consueto, ed a piacimento della Congregazione
Particolare. 67.
- Nei luoghi in cui per lo passato era ingiunto l'obbligo ai
seminati di circondare le loro Cese di forti siepi rimane anche per
l'avvenire esclusa quella località, che comprende dal Capitello di
Monte Cucco sino alla Casa così detta della Valcella, salvo il riparo
verso la Strada, che conduce alla Fonte detta di Acqua fredda;
aggiungendo, che non sarà ad essi permesso d'internare nel circuito
della siepe una quantità di terreno sodivo per farvi del fieno, e sarà
soltanto tollerata una piccola quantità, che fossero costretti
internarvi a risparmio di tagli; ben inteso però che non sarà loro
permesso di approfittarsi dell'erba medesima, o fieno, e contravvenendo
saranno multati di baj. 20. per ogni terzetto di estenzione di seme. 68.
- Fatte che siano le siepi per circondare le sementi atte a
ritenere bestie furiose non potranno più rimuoversi, anzi dovranno
mantenersi, e riattarsi annualmente. Chiunque nel tempo, che resta
affittata la Cesa si arbitrasse di approfittarsi del legname della siepe
stessa sarà multato per ogni volta di baj. 50. 69.
- L'affittuario della Cesa o per formare una nuova fratta, o per
riattare la vecchia, dovrà solo servirsi dei rami degli alberi di alto
fusto e di altre piante infruttifere, esclusi affatti i Faggi ed Aceri.
Terminato il raccolto siano tenuti gli affittuarj delle Cese di aprire
uno o più passi, onde i Bestiami possino introdurvisi a pascere,
affinché si conosca esser quello un Terreno Comune, e spettante al
Consorzio. 70.
- Saranno espressamente proibiti i tagli delle Macchie nelle
cimate delle Gronde, Cord'Urlando, Cima de' Pianelli, e vicino alle
Fonti per ogni lato, almeno di canne 15, riconosciuti dannosi alle
nostre Campagne per la nostra situazione, ed alle Fonti per la scarsezza
delle acque. 71.
- Senza speciale permesso degli Amministratori, e quando occorra,
del Governo, per gli effetti delle prescrizioni sanitarie, resta
proibito di tagliare piante di alto fusto, ed altri legni di costruzione
a chiunque; e quando occorreranno per uso proprio, oltre il permesso
dovrà giustificarsene il bisogno. Resta però affatto proibito il
taglio di qualunque pianta per mercanteggiare inclusivamente ai pali.
Ogni permesso sarà dato in iscritto, e registrato dal Segretario, come
per le sementi, onda possa verificarsi. Non potrà permettersi il taglio
de' boschi recisi di fresco, ossia di piante novelle, finché non sranno
riconosciute di una certa grossezza atte al taglio come si usa nelle
Macchie cedue. Ogni contravventore sarà multato di Scudi 3. per ogni
mancanza, oltre la emenda dei danni a giudizio del Perito Comunale. 72.
- Avuta considerazione ai danni cagionati per tagli arbitrarii, e
per incendi fatti ad arte per distruggere Piante e Macchie di alto
fusto, onde ridurre il terreno a coltivazione, e riflettendo, che così
si viene col tempo a mancare di Legni necessari da costruzione, per uso
de' pubblici Forni, e degli abitanti, perciò resta vietato ogni taglio,
e combustione de' Faggi, e di Acere nelle Macchie così dette di
Varrachiana, della Fravolosa sopra, e sotto la strada, e Fontanelle
sopra, e sotto la strada, Valle dell'Olmo, e della Cima dei Pianelli.
Ogni contravvenzione, la multa come al N. 89. per ogni pianta. 73.
- Non sarà permesso ad alcuno di far - foglia, o frasca
prima dei 15 di agosto di ogni anno sotto la penale di Scudi 2 da
ripartirsi metà per l'Università, e l'altra metà per l'Accusatore. 74.
- Se quelli del Paese, o Territorio fossero necessitati di recarsi
nella Montagna a fare i pali per uso proprio, e mai per mercanteggiare
dovranno ricercarli nella Macchie non probite. Si escludono i novellini,
e i Luoghi dove dovranno farsi, si destinaranno dalla Congregazione ogni
anno. 75.
- Che il Prato così detto del Ranco del Piano debba falciarsi dai
soli Condomini, o loro Coloni, secondo l'antico stile, e da un solo
individuto per ogni Famiglia sotto pena di Sc. 1 esclusi affatto i
Casengoli, e quelli che non vi hanno diritto; non prima però dei 14 di
Giugno. Desso dovrà falciarsi in comune, e ripartirsi col'assistenza
del Deputato, che ordinerà quando deve incominciarsi la falciatura. 76.
- Secondo ciò che venne disposto dalla Congregazione del 14
Novembre 1841, resta concesso il fare il Carbone per solo uso del Paese,
e Territorio, ben inteso da destinarsi i Luoghi dalla Congregazione. Che
se qualcuno arbitrasse di venderne anche in piccola quantità a Persone
di estero Territorio, oltre la perdita del genere andrà soggetto alla
multa di Scudi 5, ciò deve intendersi anche per quelli del Territorio,
che anche dopo averne fatto acquisto dai Fabbricatori lo mandassero
all'estero, mentre resta affatto proibita l'estrazione sotto qualunque
quesito colore, pretesto, ecc. Resta proibito il fare il Carbone, ma la
Congregazione potrà permetterlo quando lo creda necessario anche per
traffico. Le cotte non dovranno superare le some 70 circa. Non sarà
permessa più di una cotta per Famiglia all'anno. Sotto 1'istessa multa
resta vietato a chiunque del Paese, o Territorio servirsi per tagli
dell'opera di Persone estere.
CAPITOLO IX Delle Tasse 77.
- Se il seminante è delle Famiglie originarie del Luogo o
Territorio pagherà per corrisposta la metà della semente, se poi non
appartiene al numero delle Famiglie sociali pagherà quanto semina. 78.
- Quelli che taglieranno legno di alto fusto, e da costruzione,
previo sempre il consenso degli Amministratori, se saranno Condomini
dell'Università, e lo faranno per uso proprio, il che dovrà sempre
provarsi, non pagheranno alcuna quota: se non saranno dei Condomini
pagheranno baj. 20. per ogni pianta. Se poi tanto gli uni che gli altri
facessero simili tagli per vendere a quelli del Territorio per tutti
indistintamente resta fissata la tassa di uno scudo per ogni pianta,
quelli però d'estero Territorio dovranno pagare il doppio. 79.
- Resta assolutamente proibito il taglio delle Piante per uso
delle così dette Martinicchie, ed in caso di contravvenzione pagherà
la suddetta tassa da ripartirsi come sopra. 80.
- La tassa, che si stabilisce pel taglio de' Legni occorrenti per
ogni cotta di Carbone sarà per i Condomini di baj. 60., e per li altri
che si trovano quì domiciliati di Sc. 1. per ogni cotta. Per taglio di
esse dovranno servirsi delle sole smozzature sino alla prima corona,
mentre si proibisce il taglio delle piante d'alto fusto sotto la penale
come sopra al N. 78. 81.
- Tutte quelle Famiglie, che trovansi quì domicialiate potranno
legnare per uso di fuoco della propria Casa, sevendosi solo di alberi
secchi, infruttiferi, ed inservibili a qualunque lavoro, e
contravvenendo saranno soggetti alle penali, come al N. 78. CAPITOLO X Dei Pascoli 82.
- Tutti i Condomini godranno il diritto di mandare i loro Bestiami
al Pascolo nella Montagna secondo il solito, meno i Luoghi affittati e
proibiti, Macchie novelle ecc., saranno però tenuti a ferrare gli
Animali suini sotto le penali comminate nel presente Capitolato, qual
obbligo incomberà generalmente a tutti. 83.
- Godranno dello stesso diritto tutti i Coloni di questo
Territorio per uso soltanto dei soli Bestiami, che il rispettivo Predio
è capace di mantenere, e che i loro numero non dovrà mai eccedere
quello assegnato per la tassa Bestiame. Ciò s'intende di quei Coloni, i
di cui Padroni non sono domiciliati in questo Territorio, e perciò se
questi volessero aumentare i Capi de' Bestiami per mandare al suddetto
Pascolo dovranno prima affidarli. Si stabilisce per detta affida baj.
40. per ogni bestia vaccina, o cavallina, bajocchi venti per ogni majale,
e somari, e bajocchi cinque per ogni bestia minuta. Quante volte poi non
fossero state affidate, sarà in libertà del Guardiano di condurle alla
pubblica Depositaria, e pagheranno per multa Bajocchi 80. per ogni
Bestia grossa, e bajocchi 40 per le altre, mentre non potrebbe
calcolarsi il danno, non compresa la cattura del Guardiano fissata al
Num. 62. Dette penali però si potranno diminuire dai Signori
Amministratori a seconda delle circostanze. 84.
- r Casengoli, che si trovano quivi domiciliati, potranno mandare
al pascolo quel solo numero de' Bestiami, che viene ad essi accordato
dalla Legge, altrimenti saranno soggetti alle penali come al Num.
precedente. 85.
- Rimane espressamente proibito ai Condomini, Coloni, e Casengoli
del Territorio di fare delle fittize società dei Bestiami con Persone
estere per far pascere fraudolentemente quelle dei forastieri. 1
Contravventori saranno multati come al Num. 83. CAPITOLO XI Delle Penali 86.
- Se i Bestiami di qualunque specie spettanti agl'Individui di
questo Territorio facessero danno tanto nei pascoli affittati al
Mercante, quanto nei seminati a grano, ed orzo, o in altri luoghi
proibiti, saranno i Proprietarj tenuti al pagamento del danno, e delle
spese, non però della penale, a forma dell'antica pratica, e
consuetudine. Se poi saranno di estero Territorio saranno giudicati a
termini di Legge. 87.
- Chiunque verrà accusato di aver fatto delle sementi arbitrarie,
o in Luoghi proibiti, o in Luoghi concessi, ma senza averne riportato il
preventivo permesso dei Deputati, oltre la perdita del genere, che andrà
tutto a beneficio dell'Università sarà multato di uno Scudo per ogni
Coppa di semente, e così in proporzione sul più, e sul meno. Questa
multa verrà divisa egualmente tra l'Università, e l'Accusatore sia
Esso Deputato, e chiunque altro. 88.
- Chi avrà seminato più di quello, che gli è stato permesso,
pagherà in proporzione la suddetta multa, purché l'eccedenza del seme,
sia maggiore di due Terzetti. Alla stessa multa andranno soggetti i
Deputati, i quali accordassero una semente maggiore di quella che fu
stabilita al Num. 57. 89.
- Chi taglierà legni di alto fusto, e da costruzione, senza il
relativo permesso, anche per uso proprio, o ne' luoghi di sopra
proibiti, oltre la perdita del legno pagherà bajocchi 30 per ogni
pianta, se sarà dei Condomini, e bajocchi 60 per gli altri. Se poi lo
faranno per mercanteggiare con persone estere, il doppio della multa
prescritta al Num. 78. 90.
- Chi facesse delle cotte di Carbone, o Calcinari, senza il
necessario consenso, o perderà il genere, e pagherà la multa di Scudi
Cinque, o pagherà la multa di Scudi Dieci restando il genere a sua
disposizione. 91.
- Tutte le penali fissate nell'intero Capitolato dovranno essere
divise a metà tra la Cassa dell'Università, e 1'Accuatore qualunque
esso sia. Quando però il Guardiano facesse delle catture, esso dovrà
soltanto percepire la propina fissatagli per la cattura, mentre la
penale andrà in questi casi tutta a vantaggio dell'Università. 92.
- E siccome le contravvenzioni a quanto si è stabilito nel
presente Capitolato, avverrebbero ne' Luoghi alpestri, disabitati, e
montuosi, ne potrebbero facilmente contestarsi in stertto senso legale,
perciò a provare tali mancanze si potrà procedere colla relazione del
Guardiano, e di un Testimonio degno di fede, che non faccia parte del
Consorzio, od anche per inquisizione nei modi però legali. CAPITOLO XII Dell'Impiego delle Rendite 93.
- Per seguire l'antico costume, e per conoscere l'uso in cui
vengono impiegate le rendite di questa Università, basta esaminare i
Rendiconti, che si formano in ciascun anno, in essi si vede, come
vengono destinate al comune vantaggio. 94.
- E poiché con esse si paga l'Onorario del Medico, e Chirurgo
condotti, ed altri pesi, si continuerà anche in appresso l'usato
sottile di pagare con queste Rendite l'Onorario dei medesimi. Potrebbe
però pur troppo accadere, che queste Rendite in qualche anno venissero
diminuite, quando ribassassero specialmente le Corrisposte degli Affitti
sull'erbe, e foglie. In tal caso la Società, che accorda queste
sovvenzioni di Onorarj, ed altro al Comune non per obbligo, ma per
sollievo della Popolazione, sgravandola così da tutte quelle altre
Tasse, che si dovrebbero imporre per sostenere le occorrenti spese, e
che non crede di dover sottostare a questo, ed altri pesi estranei al
Consorzio con aggravarsi poi di debiti, si rivolgerà a tempo con una
partecipazione al pubblico Consiglio Comunale, facendo conoscere le sue
ristrette finanze, onde prenda qualche determinazione, ed accorra alla
somma mancante collo stabilire un fondo proporzionato. 95.
- Salva sempre la lora elezione e conferma, che spetterà al
pubblico Consiglio Comunale, il quale però non potrà aumentare in
alcun tempo il loro Onorario, ne diminuirlo senza espressa annuenza
della Congregazione Particolare della Università; e salva
l'approvazione della Superiorità secondo le disposizioni Governative in
vigore, i medesimi Fisici Condotti saranno tenuti a prestarsi
gratuitamente alla cura di tutti indistintamente i domiciliati in queste
Territorio di Costacciaro. Per quelli poi che venissero in seguito a quì
stabilirsi, e che non vi avessero possidenza non saranno obbligati alla
cura gratuita, ma avranno il diritto di farsi pagare a norme delle Tasse
loro accordate dal Collegio Medico, o secondo la pratica di altri
Luoghi. 96.
- Non saranno soggette a questa Tassa quelle Famiglie Originarie
del Luogo, che ora per Impiego, o per qualunque altro motivo altrove
stanziati tornassero a rimpatriare. Così gli Impiegati del Comune,
benché esteri, ed i Coloni, che venissero a stabilirsi in qualche
Predio del Territorio. Che se qualcuno però della Famiglia di questi
Coloni, separandosi dagli altri volesse rimanere nel Luogo o Territorio,
come Casengolo, sia tenuto a pagare i sopradetti Professori
coll'enunciata Tassa. CAPITOLO XIII Degli onorarj degli Amministratori, ed altri Impiegati 97.
- Non può negarsi essere debito di giustizia, che quelli,
immediatamente sono occupati al buon andamento di questa Amministrazione
ricevano ancora un qualche compenso per le loro fatiche, perciò oltre
le solite regalie che spettano secondo il costume la Congregazione
Speciale stabilisce il loro Onorario. 1)
Al Priore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . Sc. 8
»
2) Agli altri tre Amministratori da dividersi fra loro .
. . . . . . . . . . . »
8 » 3) Al Camerlingo . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . »
12 »
4) Ai Depositarj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . » 6
» 5) Al segretario . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
» 14
»
6) Ai deputati all'Assegne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . »
2 »
7) Ai Revisori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . »
2 »
8) Ai Famigli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .» 2
»
9) Ai Verificatori per tagli, Cese, ed altro bajocchi 30 al giorno .
. . . » 30
»
10) Al Balivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . ..» 2
»
11)
Al Guardiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .»
» » CAPITOLO XIV Delle Famiglie Condomini 98.
- Poiché come si è detto, non è possibile rinvenire le prime
Famiglie, che spropriandosi delle loro sostanze fecero acquisto dei Beni
di questa Università, o i loro Eredi per mancanza de' Cognomi, perciò
nello stabilire l'Elenco di quelle Famiglie, che possono essere
riconosciute, come Condomine di questa Università si dovrà osservare
quanto segue. 99.
- Saranno considerate Condomine tutte quelle Famiglie, che fino al
dì d'oggi contano un domicilio Centenario, e descritte nell'Elenco,
come appresso. Ai diritti e privilegi dei Condomini succederanno tutti i
Figli, e discendenti Maschi delle dette Famiglie. 100.
- Se un Originario morisse senza Figli maschi, succederanno le
Femmine, e goderanno dei medesimi diritti, finchè rimangono nubili, e
resterà solo in questo caso il diritto a quella Figlia, che rimarrà
nella casa paterna maritata. Maritandosi esse con persone non Condomine,
ma qui domiciliate, perdono i suddetti diritti: ma i loro Mariti
potranno affrancarsi, qualore nol fossero, pagando la metà della Tassa,
che gli competerebbe, avuto riguardo al suo domicilio, e come si
stabilirà in appresso. Se poi si maritassero con Persona estera, dovrà
pagare l'intera rispettiva Tassa, purché venga a domiciliarsi
stabilmente nel Territorio. 101.
- Non gioverà ad una Donna l'avere ereditato o tutti, o parte de'
Beni d'un Originario, quando vi siano Maschi in via discendentale da suo
Padre, maritandosi, potrà affrancarsi pagando la Tassa come al numero
precedente. 102.
- Se al defonto Originario succedesse la Moglie senza figli, goderà
de' medesimi diritti durante la sua vedovanza. Rimaritandosi sarà
considerata come una figlia, se eredita anche i Beni come al Num. 100.
Non ereditando i Beni del Marito, sarà considerata come estranea. 103.
- Tutte le famiglie, che oggi non contano un domicilio Centenario
potranno affrancarsi, pagando una quota proporzionata al domicilio loro;
cioè contando dal domicilio legale dagli anni 10. fino al 25.
pagheranno nel termine di un Anno Sc. 20.; dai 25. fino ai 50. Sc. 15.;
dai 50. fino ai 75. sc. 10.; dai 75. fino ai 100. sc. 5. 104.
- Non potranno affrancarsi quei che oltre una possidenza di Sc.
300. nel Territorio, non contano qui anche un domicilio legale almeno di
anni 10. Gli affrancati godranno di tutti i diritti, e privilegj
accordati ai Condomini. Se spatriassero, vendendo anche i loro Beni,
decaderanno da tutti i diritti, e privilegi, e volendo tornare in
seguito nel Territorio saranno trattati come gli esteri, e potranno di
nuovo affrancarsi, pagando la dovuta Tassa. 105.
- Se gli Eredi estranei di qualche Famiglia Condomina estinta
conserveranno qui dei Beni, i loro Coloni soltanto posti nel territorio
goderanno del solo diritto pascere, e legnare per loro uso di fuoco, per
i loro Bestiami soliti a mantenersi nel Predio, e per i soliti attrezzi
necessari alla sua coltura. Ma non mai per trasportare altrove, o
vendere legni, carbone ec. o aumentare Bestiami, come si è detto nel
rispettivo Capitolo, sotto le rispettive penali fissate nel presente
Regolamento. 106.
- Se gli Eredi estranei ad una Famiglia Condomina estinta
venissero a qui domiciliarsi, potranno essere ammessi all'affrancamento
pagando la metà della Tassa rispettiva. 107.
- Gli Eredi degli Affrancati, purché proseguino quivi il loro
domicilio succederanno anche a tutti i diritti, e privilegi. 108.
- Chiunque vorrà affrancarsi, dovrà nel termine di mesi sei
dalla pubblicazione del presente Regolamento presentare la sua istanza
colle prove relative al suo domicilio, e alla sua possidenza alla
Congregazione, perché questa conosca a qual Classe appartenga. Passato
il qual termine dovrà pagare un terzo di più della rispettiva Tassa.
Gli anni del domicilio appelleranno sempre sino al tempo della detta
pubblicazione, e non suffragherà ad un'Abitante il successivo domicilio
per pagare una Tassa minore di quella gli competerebbe nel termine
stabilito. 109.
- La Congregazione Particolare dei Condomini sarà sempre in
libertà di ammettere, o rigettare le istanze di coloro, che chiedessero
l'affrancamento, e dovrà nell'ammetterli aver riguardo non solo a
quanto si è prescritto, ma ancora alle qualità religiose, morali e
politiche degl'Istanti. 110.
- Se avverrà, che qualche Famiglia del numero de' Condomini di
oggi spatriasse da questo Territorio, fissando il suo domicilio in
altro, e spogliato così di ogni diritto, e privilegio sui Beni di
questa Università, durante la sua assenza, salvi però quelli che gli
competono, se conserverà quì i suoi Beni. Ma se dopo qualche tempo, o
Egli, o la sua Famiglia tornasse a fissare la sua dimora in questo
Comune, sarà nuovamente considerato come Condomino, o goderà di tutti
i privilegi, o diritti accordati agli altri, purché vi concorrano tutti
i Requisiti. Non sono percio in questo caso compresi coloro, che per
esercizio di qualunque Impiego dimorassero altrove. 111.
- Non potrà mai esser membro di questa Società chi o per gravi
delitti, fosse in disgrazia del Governo, o per altri difetti venga
tenuto inabile a farne parte. Che se alcuno dei Condomini si rendesse
per qualche grave reità indegno di esserne Membro, non potrà mai
essere eletto ad alcuno impiego, ne intervenire a qualunque
Congregazione, benché fosse del suo numero. La Congregazione
Particolare procederà alla di lui sospensione, e la Generale poi sia in
diritto di cancellarlo tosto dal numero di quella Congregazione a cui
appartiene, e di sostituirvi altro idoneo Soggetto. Sarà però il
medesimo a tutto riabilitato, quando abbia purgato il suo delitto a
termini di Legge, e se ne renda meritevole con una onesta condotta. 112.
- I Lavoratori poi, ed i Casengoli non saranno considerati mai
come Condomini, qualunque sia il tempo della loro dimora nel Territorio. 113.
- I Luoghi Pii, come i Minori Conventuali, Monache, Parroco ec.
saranno considerati come Condomini, non solo in quanto al pascipascolo,
ma pure riguardo ai tagli di piante di alto fusto, sempre però per uso
proprio, o per bisogno delle loro Case Coloni che
poste in questo Territorio, e colla ferma condizione di non poter
trasportare altrove simili legni di costruzione, legna, carbone ec.
sotto le solite penali stabilite per gli altri. CAPITOLO XV Dell'Approvazione del Presente Capitolato 114.
- Se l'Amor Patrio dimorasse nel cuore di tutti i Cittadini si
vedrebbe fiorire dovunque la pace, ed il pubblico bene. L'esperienza però
c'insegna pur troppo, che o lo spirito di partito, o il proprio privato
interesse distruggono quella tranquillità, e quel vantaggio Comune, che
dovrebbe essere lo scopo di ogni Membro di una ben ordinata Società.
Quindi ne nasce il conculcamento di ogni Legge, e quel volere operare a
proprio capriccio con danno ancora de' suoi Concittadini. 115.
- Ad ovviare perciò nella Nostra Università questi sconcerti, ad
impedire qualunque questione, o intrigo a pregiudizio della medesima, e
perché questa Amministrazione sia condotta con la possibile esattezza e
regolarità, Noi ci poniamo sotto la protezione del Preside pro tempore
di questa Urbinate Provincia, il quale con la Sua Sanzione dia forza di
Legge a tutte le determinazioni contenute nel presente Capitolato, e che
si apprenderanno in appresso, e sia così chiunque obbligato alla
stretta osservanza delle medesime. 116.
- Onde in seguito verrà diretto allo stesso Preside in ogni anno
non solo il Preventivo, e Consuntivo; ma pur anche tutti gli Atti delle
singole Congregazioni relativi all'approvazione de' medesimi, non che
quelli che risguardano sepse eccedenti la somma di Sc. 20., e che siano
state contemplate in Preventivo; il tutto però in carta libera. Ma
perché questa Università non ne risenta alcun danno, perciò l'attuale
Congregazione a nome di Essa, dichiara ed intende di assoggettarvisi
colla sicurezza di essere considerata, difesa e protetta dall'Autorità
competente nella stessa guisa, che vengono dalla medesima tutelati,
assicurati, e protetti tutti gli altri Corpi morali da essa dipendenti,
e sempre che i Beni del Consorzio, comecché di assoluta, ed esclusiva
loro proprietà non possano, e non debbano in alcun modo, e tempo
considerarsi, ne denominarsi Beni Comunali. CAPITOLO XVI Dei Revisori dei Conti 117.
- In ogni anno dalla Congregazione Particolare saranno elette due
o più Persone capaci per fare la Revisione al cessato Camerlingo. 118.
- Saranno loro consegnati dagli Amministratori, o suo Incaricato i
Libri, e Carte tanto del cessato Camerlingo, quanto dei Deputati ai
Tagli, e Cese, non che i Registri del Segretario per necessario
confronto. 119.
- Tale Revisione, ed Esame dovrà farsi nella Sala dove soglion
tenersi le Congregazioni, coll'assistenza del Segretario per gli
opportuni schiarimenti. 120.
- Dove sia di bisogno faranno le loro osservazioni negli Ordini,
Spese, Pagamenti, Licenze ecc. Vi apporranno in ogni una il Visto, ed
approvato - ovvero - si rimette alla Congregazione quindi si
firmeranno in proprio pugno. 121.
- Nel termine di giorni 15. o più, a giudizio della
Congregazione, dalla ricevuta della Lettere Officiale di Nomina dovranno
eseguire la Revisione, e darne subito parte al Capo
dell'Amministrazione, perché convocata la Congregazione venga alla
medesima assoggettata. 122.
- Nel Rapporto o Sentenza Sindacatoria faranno tutte quelle
Osservazioni e rilievi, che crederanno opportuni e necessarj non solo
sulla Gestione del Camerlingo, ma ancora sulle licenze accordate dai
Signori Deputati sui Registri, sull'errogazione delle somme, e su tutto
ciò, che credessero tendente al miglioramento dell'Amministrazione. Costacciaro
questo dì 20 Giugno 1841. Il
presente Capitolato pienamente concorda colla copia letta ad alta ed
intelleggibile voce nella Congregazione delle Famiglie Sociali di questo
Luogo, e da essa approvata a pieni voti, come risulta dagli Atti della
Congregazione stessa. FIRMATI Carlo Bartoletti Priore ed Amministratore L. Bartoletti Amministratore F. Pallucconi Amministratore N. 3471. Prot. Gen. - Urbino 9. Ottobre
1852 Si approva il presente Statuto IL DELEGATO APOSTOLICO P. BADIA |