Regolamento di attuazione

Approvato il 28 Maggio 1994

in occasione della 58a Assemblea Nazionale

in Rende (COSENZA)

 

Art. 1 Costituzione - Denominazione - Sede  
Art. 2 Dono del sangue  
Art. 3 Natura  
Art. 4 Scopi  
Art. 5 Soci  
Art. 6 Attività  
Art. 7 Strutture  
Art. 8 Organi  
Art. 9 Costituzione e scioglimento  
Art. 10 Assemblee  
Art. 11 Delegati  
Art. 12 Assemblea Nazionale  
Art. 13 Consiglio Nazionale ed Esecutivo 

Art. 14 Collegio dei Sindaci 
Art. 15 Collegio dei Probiviri 
Art. 16 Giurì Nazionale 
Art  17 Cariche 
Art. 18 Funzioni di controllo 
Art. 19 Rapporti con gli organi pubblici 
Art. 20 Competenze regionali 
Art. 21 Autonomie periferiche 
Art. 22 Benemerenze 
Art. 23 Patrimonio 
Art. 24 Statuto 
Art. 25 Comitato Elettorale 
Art. 26 Regolamento

Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1.1 - L'A.V.I.S. è stata fondata nel maggio dell'anno 1927 a Milano dal Dott. Vittorio Formentano. Le modifiche statutarie succedutesi nel tempo hanno adeguato l'Associazione alle nuove esigenze senza interromperne la continuità.
1.2 - Essa ha attualmente sede in Milano - Via Livigno n° 3 ed Ufficio di rappresentanza in Roma, Via Imperia n° 1.
1.3 - Lo spostamento della sede può essere deciso dal Consiglio Nazionale senza che ciò comporti modifica regolamentare.

Art. 2 - DONO DEL SANGUE

2.1 - Il Volontario del sangue deve:
a. rifiutare qualunque compenso per le donazioni effettuate;
b. evitare di dare notizie atte ad individuare che si sia assoggettato a prelievo a favore di persone determinate;
c. fare capo, per le donazioni, esclusivamente all'AVIS in cui è iscritto, salve eccezioni determinate da causa di forza maggiore da segnalare, comunque, all'AVIS di appartenenza;
d. fornire al personale medico dati anamnestici veritieri;
e. osservare scrupolosamente le disposizioni impartite dal medici responsabili in ordine all'ammissibilità alle donazioni di sangue, alla loro periodicità ed alle visite di controllo;
f. comunicare le variazioni di indirizzo e telefono all'AVIS di appartenenza.

Art. 3 - NATURA

3.1 - L'AVIS non ammette ingerenze di partiti politici o di altre organizzazioni: è fatto divieto a chiunque di utilizzarne il nome, i servizi e le strutture per scopi che non siano quelli associativi. Del pari, gli iscritti all'AVIS non possono avvalersi della loro posizione all'interno dell'Associazione per fini diversi da quelli istituzionali.

3.2 - In ossequio al principio democratico, ogni decisione legittimamente presa è vincolante e deve essere rispettata da tutti.

3.3 - La foggia del distintivo e del labaro, la tessera di iscrizione e gli elementi grafici di identificazione dell'A.V.I.S., sono fissati dal Consiglio Nazionale per tutta l'Associazione.

3.4 - L’eventuale utilizzo di tessere diverse per forme e materiale, deve essere preventivamente autorizzato dall’Esecutivo Nazionale.

Art. 4 - SCOPI

4.1 - Oltre ai compiti attribuiti dalla Legge 20 febbraio 1950, N° 49, l'A.V.I.S. svolge a tutti i livelli le attività gestionali ed operative ad esso demandate dallo Stato, dalle Regioni e dagli altri Enti competenti, sia direttamente che attraverso la stipula di idonee convenzioni.

Art. 5 - SOCI

5.1 - L'iscrizione all'A.V.I.S. deve essere richiesta per iscritto.
5.2 - La periodicità delle donazioni di sangue è stabilita per ciascun donatore dai sanitari responsabili, nel rispetto delle leggi vigenti.
5.3 - Chi cessa di donare il sangue senza giustificato motivo e non partecipa con continuità all’attività associativa, viene depennato dopo due anni dall’ultima donazione.
5.4 - Le donazioni effettuate presso altre Associazioni, o comunque prima dell'iscrizione all'A.V.I.S. sono valide ad ogni fine associativo purchè documentate e prestate nel rispetto dei limiti di legge.
5.5 - La revisione degli elenchi degli iscritti deve essere effettuata dal competente Consiglio Direttivo ogni anno, in corrispondenza con la convocazione dell'Assemblea e con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.
5.6 - Ci si può iscrivere ad una sola A.V.I.S. di base scelta fra quella esistente nel luogo di abituale dimora e quella del luogo in cui il donatore presta la propria attività.
5.7 - Nel caso non esista un'A.V.I.S. nella località sopra indicata, la scelta deve ricadere su una località ove opera l'Associazione. La successiva costituzione di un'AVIS di base in detta località non comporta l'obbligo di trasferimento alla stessa.
5.8 - Le modificazioni della abituale dimora o del luogo di lavoro, successive all'iscrizione, non comportano l'obbligo di trasferimento alla diversa struttura di base territorialmente competente.
5.9 - Chi non effettua donazioni, ma esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell'ambito associativo, acquista la qualifica di Socio Collaboratore su delibera del Consiglio Direttivo competente.
5.10 - L'elettorato attivo e passivo spetta ai Soci Donatori a far tempo dalla seconda donazione ed ai Soci Collaboratori un anno dopo la delibera del Consiglio Direttivo citata nel comma precedente.
5.11 - Ogni struttura può inoltre istituire le categorie di: affiliato onorario e affiliato sostenitore per coloro che si siano resi benemeriti all'Associazione.
5.12 - Tali categorie non comportano l'acquisizione dell'elettorato attivo e passivo; fermo tale limite, ciascuna struttura potrà autonomamente determinare le prerogative da attribuire agli appartenenti alle dette categorie.
5.13 - L'attribuzione delle qualifiche di affiliato è valida nel solo ambito territoriale della struttura che l'ha conferita.
5.14 - Le persone cui sono state attribuite tali qualifiche, non entrano nei conteggi volti a determinare il numero dei soci in forza a ciascuna struttura di base ed i diritti e doveri a tale numero collegati.

Art. 6 - ATTIVITA'

6.1 - È compito primario dell'A.V.I.S. di ottenere l'iscrizione di un numero di donatori adeguato alle necessità nazionali e di fare in modo che tutto il sangue disponibile venga prelevato ed utilizzato proficuamente; tutte le iniziative che l'A.V.I.S. adotta devono essere rivolte a questa finalità.
6.2 - Le A.V.I.S. che operano a livello superiore a quello di base devono favorire la costituzione di strutture associative nel territorio di rispettiva competenza.
6.3 - L'opera di proselitismo e propaganda deve essere svolta, ad ogni livello, con pieno rispetto dell'etica associativa e non deve essere in contrasto con le direttive e le linee generali di politica associativa debitamente adottate.
6.4 - Ogni struttura associativa ha la facoltà di editare periodici e fogli illustrativi, nel rispetto ed ai fini di quanto indicato negli articoli 4 e 6 dello Statuto.

Art. 7 - STRUTTURE

7.1 - Per AVIS di base si intende la struttura associativa a diretto contatto con il territorio. Ad essa spettano l'accoglimento delle domande di iscrizione dei soci donatori, la nomina dei soci collaboratori ed il riconoscimento della qualifica di affiliato.
7.2 - L'AVIS di base ha solitamente dimensioni corrispondenti al territorio di un Comune: può inoltre operare sul territorio di più Comuni ovvero su una parte del territorio di un singolo Comune.
7.3 - Dove le A.V.I.S. di base siano di dimensioni inferiori a quella comunale, le norme regionali determineranno la suddivisione delle competenze tra l'A.V.I.S. Comunale ed i Consigli Direttivi di tali AVIS. Le relative assemblee comunali possono essere assemblee di delegati.
7.4 - Le altre strutture associative previste dall'art. 7.2 dello Statuto, ad esclusione di quelle di dimensioni inferiori al territorio del Comune, possono essere istituite tanto su di un territorio inferiore a quello provinciale che superiore e costituiscono un livello di promozione e coordinamento sia integrativo che sostitutivo di quello rappresentato dalle AVIS provinciali.
7.5 - Su delibera del Consiglio Nazionale possono essere create strutture A.V.I.S. all'estero. In tale caso, il medesimo Consiglio determina le modalità operative e di partecipazione alla vita associativa di dette strutture.
7.6 - Le AVIS Provinciali di Trento e di Bolzano nonché l'AVIS Svizzera sono considerate a tutti gli effetti come AVIS regionali.
7.7 - Le strutture regionali e provinciali delle AVIS operanti all'estero o in territori a Statuto speciale si adeguano all'ordinamento locale, fermo il rispetto dei valori etici fondamentali dell'AVIS.

Art. 8 - ORGANI 

8.1 - Tutti i Consigli Direttivi nominano nel proprio seno un Presidente, uno o due Vice Presidenti, determinando, in tal caso, a quale di essi spetti la funzione di vicario del Presidente, un Segretario ed un Amministratore; possono anche attribuire ad altri Consiglieri incarichi specifici, determinandone le competenze. Questi formano l'esecutivo.

8.2 - L'Esecutivo Nazionale non può essere composto da più di 9 (nove) membri.

8.3 - Alle riunioni dei Consigli Comunali, Provinciali e Regionali devono essere invitati, senza diritto di voto, i soci eletti nei Consigli Direttivi Superiori appartenenti al territorio di competenza di detti Consigli.

8.4 - A livello di base, i Consigli Direttivi nominano un Direttore Sanitario con compiti di indirizzo e di coordinamento per la tutela della salute del donatore e per il controllo della raccolta del sangue in collegamento con le strutture trasfusionali pubbliche competenti per territorio.

8.5 - Tale Direttore Sanitario, ove svolga la sua funzione gratuitamente, può acquisire la qualifica di Socio Collaboratore.

Art. 9 - COSTITUZIONE E SCIOGLIMENTO

9.1 - Sull'accordo di un numero di donatori che sarà stabilito dalle Normative Regionali e che risiedano o svolgano attività nel territorio di competenza anche se iscritti ad altre A.V.I.S., viene formato un Comitato per la costituzione dell'A.V.I.S. di base, con un direttivo di almeno 3 (tre) membri.
9.2 - Tale costituzione è deliberata dai donatori operanti nel territorio, convocati in assemblea dal detto direttivo, che resta in carica sino all'elezione delle cariche sociali.
9.3 - Ogni nuova A.V.I.S. di base deve essere messa in grado dal competente organismo superiore di intonare la propria attività alle norme di Statuto e Regolamento associativo. È pertanto compito dell'organismo suddetto fornire alla nuova A.V.I.S. di base copia dello Statuto e del Regolamento associativo nonchè il materiale di primo impianto.
9.4 - In mancanza di organismo territorialmente competente, gli incarichi di cui al precedente comma competono all'organismo che opera a livello immediatamente superiore.
9.5 - Ad esclusione della Regione della Valle d'Aosta e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, nonchè dell'A.V.I.S. Svizzera, devono costituirsi A.V.I.S. Provinciali, o strutture consimili, in tutte le Provincie in cui operino almeno due A.V.I.S. di base ed A.V.I.S. Regionali in tutte le Regioni ove operino almeno due A.V.I.S. Provinciali o equipollenti; mancando tali condizioni l'A.V.I.S. di base avrà competenza anche provinciale e quella provinciale o equipollente, competenza anche regionale.
9.6 - La costituzione di tali A.V.I.S. è deliberata da un'assemblea formata da tutti i componenti dei Consigli direttivi esistenti a livello immediatamente inferiore.
9.7 - Esse sono gestite, sino alla prima assemblea dei delegati, da un comitato provvisorio nominato in sede di costituzione.
9.8 - Lo scioglimento è deliberato, a livello di base, dalle assemblee straordinarie dei soci e, ai livelli superiori, dai delegati.
9.9 - Di ogni costituzione o scioglimento deve essere data sollecita comunicazione al Consiglio Nazionale e a tutti gli altri Consigli interessati.
9.10 - Le norme regionali determinano la percentuale delle quote dovute per l'anno di costituzione dalle nuove strutture; l'importo dovuto alla struttura nazionale sarà comunque pari all'ammontare pieno della quota moltiplicato per il numero di soci in forza al 31 dicembre di ogni anno.
9.11 - L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento di un'A.V.I.S. deve accertare le eventuali posizioni debitorie che non possano essere coperte dalle poste attive del bilancio e decidere le modalità di rientro.
9.12 - Ove sussistano poste passive assunte in violazione delle leggi, dello Statuto o del Regolamento, l'Assemblea ne farà carico ai Consiglieri ed ai Sindaci in carica al momento della loro assunzione, con esclusione degli assenti o dei dissenzienti.

Art. 10 - ASSEMBLEE

10.1 - Le assemblee Comunali, Provinciali e Regionali, così come quelle delle altre strutture di cui al precedente art.7, sono convocate secondo le norme regionali.
10.2 - In tutte le strutture l'avviso di convocazione deve portare l'ordine del giorno ed essere accompagnato, escluse le strutture di base, dai bilanci e dalla relazione. Esso deve pervenire, salvo il disposto dell'art. 12.2 e 12.3 presente Regolamento, con almeno 15 giorni di anticipo.
10.3 - Ad ogni assemblea deve essere invitato l'organismo superiore.
10.4 - Ogni assemblea deve eleggere il Presidente ed il Segretario e della stessa deve essere redatto il verbale, sottoscritto dai predetti. Le norme regionali possono determinare casi di votazione segreta oltre a quanto previsto dallo Statuto.
10.4.1 Per tutte le Assemblee è prevista la Commissione Verifica Poteri, nominata per un triennio dall’Assemblea elettiva, con i compiti di cui al successivo articoli 11 per le Assemblee formate da delegati e con il compito di accertare ed attestare gli aventi diritto al voto fra i presenti all’Assemblea formata da soci.
10.5 - Le votazioni palesi avvengono per interpello di tutti i presenti. Per le votazioni segrete deve essere predisposta idonea scheda.
10.6 - Tutte le assemblee dovranno essere coordinate cronologicamente in maniera tale che, sin dalle assemblee di base, i donatori possano esprimere il proprio parere sugli argomenti che saranno dibattuti nelle assemblee superiori.
10.7 - Tutte le assemblee sino alla fase regionale dovranno svolgersi entro il 30 aprile di ciascun anno.
10.8 - L'Assemblea Nazionale deve essere convocata tra il 20 maggio ed il 30 giugno di ogni anno.
10.9 - Dove non siano costituite A.V.I.S. Regionali o Provinciali, la partecipazione all'Assemblea Nazionale ed alle Assemblee Regionali di pertinenza avverrà da parte degli organi rappresentativi delle A.V.I.S. di base. In tal caso l'assemblea dell'A.V.I.S. di base dovrà eleggere i delegati all'assemblea regionale o all'Assemblea Nazionale nelle proporzioni stabilite dall'art. 12 dello Statuto Associativo.
10.10 - I membri dei Consigli Direttivi, dei Collegi dei Sindaci e dei Probiviri delle strutture superiori a quelle di base hanno diritto di voto nelle rispettive assemblee se siano anche delegati.
L'Assemblea può nominare tre o più questori di sala per la conta dei voti e per gli altri controlli necessari.

Regolamento di attuazione

Art.11 - DELEGATI

11.1 - Tutte le assemblee, ad esclusione di quelle delle A.V.I.S. di base e salvo, per queste ultime, il disposto dell'art. 7.3 che precede, sono formate da delegati nominati dalle assemblee delle strutture inferiori.

11.2 - I delegati sono determinati in base al numero dei soci aventi i requisiti di cui all'art. 5 che precede; fermo restando che tale numero non potrà mai superare di oltre un terzo il numero delle donazioni effettuate nell'anno di riferimento ne essere inferiore al terzo di tale numero.

11.3 - La regolare posizione dei delegati è accertata, ad ogni livello, dalla Commissione Verifica Poteri, sulla base della documentazione inviata dalle strutture inferiori ed attestante la regolare designazione dei delegati, il numero dei soci al 31 dicembre dell'anno precedente e l'avvenuto pagamento delle previste quote associative. In difetto tali delegati perdono il diritto al voto.

11.4 - In difetto tali delegati interessati perdono il diritto di voto.

11.5 - È compito della Commissione Verifica Poteri convocare, se del caso, i responsabili delle A.V.I.S. che hanno posizioni anomale. Eventuali contrasti tra le A.V.I.S. interessate e la Commissione Verifica Poteri debbono essere, da quest'ultima, segnalati in tempo utile all'assemblea, che delibera in merito a maggioranza.

Art. 12 - ASSEMBLEA NAZIONALE

12.1 - La sede dell'Assemblea Nazionale è stabilita dal Consiglio Nazionale.

12.2 - Il relativo avviso di convocazione deve essere spedito entro la fine di marzo per lettera raccomandata alle A.V.I.S. Regionali accompagnato dalla bozza della relazione, dal bilancio dell'anno precedente, dal preventivo e da ogni altro documento necessario ad un completo dibattito.

12.3 - Quando l'Assemblea è convocata per il rinnovo delle cariche, l'avviso di convocazione, con la sola indicazione dei principali temi da dibattere deve essere spedito entro il 31 dicembre precedente mentre la bozza di relazione, il bilancio dell'anno precedente, ed il bilancio triennale di previsione con il relativo programma operativo devono essere spediti alle A.V.I.S. Regionali entro la fine di marzo.

12.4 - Le A.V.I.S. Regionali trasmettono tali documenti alle A.V.I.S. di base per il tramite delle A.V.I.S. Provinciali o delle altre strutture consimili esistenti.

12.5 - Le A.V.I.S. Regionali o, in mancanza, quelle di livello inferiore, devono far pervenire alla segreteria della Sede Nazionale, almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea, copia del verbale dell'Assemblea del proprio livello (contenente, fra l'altro, i dati anagrafici dei delegati designati) copia del verbale della Commissione Verifica Poteri (attestante, fra l'altro, il numero dei soci al 31 dicembre dell'anno precedente ed il numero delle donazioni fate con riferimento all'anno precedente), copia della relazione associativa e dei bilanci approvati dall'Assemblea e documentazione attestante l'avvenuto versamento delle previste quote associative.

12.6 - La Segreteria Nazionale provvede in tempo utile a sottoporre la documentazione pervenutale alla Commissione Verifica Poteri.

12.7 - La Commissione Verifica Poteri è nominata dall'Assemblea Nazionale, in numero di 5 (cinque) membri più 5 (cinque) supplenti scelti fra una rosa di nominativi indicati dai capi delegazione e durerà in carica per un triennio. A parità di voto si terrà conto della anzianità di iscrizione all'AVIS.

12.8 - Essa sarà convocata per l'espletamento dell'incarico demandatole dal Segretario Nazionale.

12.9 - Le quote associative di spettanza della Sede Nazionale sono stabilite dall'Assemblea Nazionale per il triennio e vengono versate, esclusivamente per il tramite delle A.V.I.S. Regionali - od in loro mancanza dagli organismi inferiori - in unica soluzione ovvero in due rate eguali, la prima scadente il 30 aprile e la seconda il 30 ottobre di ciascun anno. In caso di ritardato pagamento, sulle somme dovute, decorrono gli interessi di legge. 12.10 - Le quote associative sono stabilite in unica misura e in relazione dei numero dei Soci calcolato come previsto all'art. 11, comma 2. 12.11 - La presentazione dei bilanci consuntivi deve essere completata dalla relazione del Consiglio che illustri la gestione svolta; entrambi i documenti formano un unico atto e sono oggetto di una unica votazione. 12.12 - In caso di decadenza del Consiglio Nazionale per delibera dell'Assemblea o per la mancata approvazione del bilancio si applicano gli artt. 10.10 e 10.11 dello Statuto. 12.13 - La Presidenza dell'Assemblea Nazionale determinerà il numero ed il tempo di ciascun intervento.

Art. 13 - CONSIGLIO NAZIONALE ED ESECUTIVO

13.1 - I Consiglieri Nazionali sono 45 e vengono designati dalle Assemblee Regionali.

13.2 - I seggi in Consiglio Nazionale vengono assegnati alle A.V.I.S. Regionali applicando il metodo d'Honts e cioè dividendo il numero dei soci di ogni A.V.I.S. Regionale per 1, 2, 3, 4.... sino a concorrenza del numero dei Consiglieri da eleggere e scegliendo, quindi, fra i quozienti così ottenuti per tutte le A.V.I.S. Regionali, i più alti fino all'assegnazione di tutti i Consiglieri. Tuttavia, al fine di assicurare quanto previsto dall'art. 13 secondo comma dello Statuto, i primi 22 Consiglieri vengono assegnati ai primi quozienti delle singole A.V.I.S. Regionali, prescindendo dalla loro consistenza, proseguendo poi nell'assegnazione a partire dal più alto fra i secondi quozienti delle singole A.V.I.S. Regionali.

13.3 - Eventuali rinunce da parte di un'A.V.I.S. Regionale, ad uno o più Consiglieri ad essa spettanti, non danno diritto ad incrementare il numero dei Consiglieri spettanti alle altre A.V.I.S. Regionali. In tal caso, in deroga a quanto previsto dall'art. 13.1, il numero degli stessi si ridurrà corrispondentemente.

13.4 - I supplenti vengono designati dalle A.V.I.S. Regionali in numero adeguato alla propria rappresentanza.

13.5 - I candidati alle cariche nazionali debbono essere proposti dall'Assemblea dell'A.V.I.S. di base cui sono iscritti, o approvati, se eletti, dall'Assemblea di base dell'anno successivo. Ove manchi tale approvazione l'eletto decade.

13.6 - Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a 3 (tre) riunioni consecutive, decade dall'incarico.

13.7 - Il Presidente nazionale presiede il Consiglio Direttivo e l'Esecutivo; li convoca e ne fissa gli o.d.g.

13.8 - Il Presidente coordina le attività del Consiglio e dell'Esecutivo; convoca l'Assemblea Nazionale.

13.9 - I Vice Presidenti collaborano con il Presidente. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente Vicario.

13.10 - Il Segretario dirige e controlla il funzionamento degli uffici di segreteria, impartisce le disposizioni al personale dipendente per l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Esecutivo e ne sorveglia l'esecuzione, ha le funzioni di capo del personale per i dipendenti e propone all'Esecutivo tutti i provvedimenti del caso. Procede alla stesura dei verbali ed è responsabile della loro tenuta.

13.11 - L'Amministratore sovrintende alle attività patrimoniali ed amministrative della sede nazionale; predispone i bilanci consuntivi e preventivi; coordina i dati amministrativi pervenuti dalle A.V.I.S. Regionali ed assimilate.

13.12 - Il Consiglio Nazionale determina, nella sua prima riunione, le aree dipartimentali che compongono l'Esecutivo e procede a delegare allo stesso i compiti che riterrà di affidargli.

13.13 - Per espletare i compiti loro affidati, il Consiglio Nazionale e l'Esecutivo si avvalgono di un Comitato Medico, designato dal Consiglio, a cui affidano di volta in volta incarichi specifici diretti alla verifica dell'operato dei servizi tecnici nella cui gestione l'Associazione è interessata.

13.14 - Il Consiglio Nazionale e l'Esecutivo si avvalgono di esperti esterni quando se ne ravvisi l'opportunità.

13.15 - Le A.V.I.S. che, nei limiti temporali e operativi in cui ciò sarà consentito dalle norme vigenti, intendono trasferire unità di sangue in altre Regioni, oltre ad ottenere le autorizzazioni previste dalle stesse leggi, devono ottenere l'autorizzazione delle A.V.I.S. Regionali di origine e di destinazione.

13.16 - L'eventuale rifiuto deve essere motivato e sottoposto al giudizio del Consiglio Nazionale. Le modalità essenziali di tale trasferimento, in particolare per quanto attiene ai quantitativi ed ai rimborsi, devono essere comunicate al Consiglio Nazionale per il tramite delle A.V.I.S. Regionali interessate. Sono fatti salvi i casi di comprovata urgenza da comunicarsi al più presto.

13.17 - Il Consiglio Nazionale o il Consigliere cui sia affidato il coordinamento regionale convoca almeno due volte all'anno, in riunione collegiale, i Presidenti delle A.V.I.S. Regionali regolarmente costituite, a cui sottopone quanto ritiene utile per un proficuo scambio di idee ed esperienze associative.

13.18 - I Presidenti Regionali devono inoltre essere convocati quando lo richiedano almeno 5 (cinque) Consigli Regionali, indicandone gli argomenti. I pareri espressi, singolarmente o collegialmente, dai Presidenti Regionali hanno carattere informativo e consultivo; debbono essere portati a conoscenza del Consiglio Direttivo per opportuna informazione e per l'assunzione di eventuali delibere.

13.19 - Qualora dovessero venire prese decisioni su scelte operative o progetti comportanti spese non comprese nel bilancio preventivo approvato in sede assembleare, deve essere acquisito il parere obbligatorio dei Presidenti Regionali.

13.20 - In tale caso, ciascun Presidente Regionale partecipa alle decisioni con un numero di voti pari al numero dei soci denunciati al 31 dicembre dell'anno precedente nella propria Regione.

13.21 - In via ordinaria, il consiglio Nazionale si riunisce 3 (tre) volte in un anno: la prima dopo l'Assemblea, per deliberare i programmi generali, gli impegni di spesa e le deleghe all'Esecutivo; una seconda, di controllo, nel corso dell'anno compreso tra le due Assemblee; una terza, di verifica, prima dell'Assemblea successiva. Si riunisce inoltre ogni volta che il Presidente o l'Esecutivo lo ritenga necessario oppure quando lo richieda un quarto dei Consiglieri.

13.22 - Ogni Consigliere ha diritto di chiedere la discussione di argomenti da lui proposti. A tal fine, dovrà indirizzare al Presidente una richiesta di inserimento di tali argomenti nell'o.d.g.

13.23 - Il Presidente, compatibilmente con le altre materie da discutere e con le relative urgenze, inserisce l'argomento nell'o.d.g. della prima riunione di Consiglio o, al più tardi, di quella successiva.

Art. 14 - COLLEGIO DEI SINDACI

14.1 - I primi tre fra gli eletti assumono la carica di sindaco effettivo, gli altri due di supplente.

14.2 - Al suo insediamento il Collegio elegge - scegliendolo fra i tre membri effettivi - il Presidente.

14.3 - I sindaci effettivi devono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Esecutivo.

14.4 - Ciascun sindaco effettivo è singolarmente investito dell'attività di controllo della contabilità e della regolarità formale degli atti amministrativi del Consiglio Direttivo della struttura di appartenenza.

14.5 - Il Presidente deve convocare il collegio almeno ogni novanta giorni per un controllo congiunto degli atti amministrativi e dei documenti contabili, fatta salva la facoltà di ciascun membro di esercitare singolarmente in ogni momento tale controllo.

14.6 - Il Collegio, inoltre, effettua il controllo del conto consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, consuntivo prima della sua presentazione all'Assemblea, alla quale espone la propria relazione.

14.7 - Di ogni verifica collegiale deve essere redatto un verbale; copia di questo va inviata al proprio Consiglio Direttivo nonché al Collegio dei Sindaci della struttura superiore.

14.8 - I Sindaci hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali rilievi negativi, oltre che al Consiglio Direttivo della propria struttura ed all'Assemblea, anche al Consiglio Direttivo ed al Collegio Sindacale della struttura superiore.

14.9 - E' facoltà del Collegio inviare copia dei verbali delle adunanze al Collegio dei Probiviri della propria struttura.

14.10 - Nella ipotesi di gravi inadempienze, il collegio dei Sindaci può adire direttamente il Collegio dei Probiviri competente per la richiesta di urgenti provvedimenti cautelari.

14.11 - Alle attività del Collegio sindacale si applicano le norme dettate in proposito, dal Codice Civile.

Art. 15 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

15.1 - Al suo insediamento, il Collegio elegge, scegliendolo fra gli effettivi, il Presidente.

15.2 - I primi tre fra gli assumono la carica di membro effettivo, gli altri due di supplente.

15.3 - La competenza a conoscere della controversia spetta:

1) Nel caso di controversia tra soci:

1.1) se i soci non rivestono cariche o rivestono cariche allo stesso livello;

1.1.1) ove appartengano alla stessa struttura, al Collegio della medesima struttura;

1.1.2) ove appartengano a strutture diverse, al Collegio della struttura del convenuto.

2) Nel caso di controversie tra strutture:

2.1) ove siano coinvolte una o più strutture regionali, al collegio Nazionale;

2.2) ove ciano coinvolte una o più strutture provinciali, al Collegio della Regionale di appartenenza se comune ovvero al Collegio Regionale della parte convenuta;

2.3) ove siano coinvolte solo strutture comunali, al Collegio della Provinciale di appartenenza se comune ovvero al Collegio Provinciale della parte convenuta.

3) Nel caso di controversia tra soci e strutture:

3.1) se tra un socio e gli organi della propria AVIS di base, al Collegio dell'AVIS di base;

3.2) se tra un socio e gli organi di un'altra AVIS di base, al Collegio dell'AVIS di base del socio;

3.3) se tra un socio e gli organi di una AVIS di livello superiore, al Collegio di pari livello avente competenze sul territorio del socio;

3.4) se tra un titolare di cariche e gli organi della propria struttura, al Collegio del livello immediatamente superiore;

3.5) se tra un titolare di cariche e gli organi di un'altra struttura, al Collegio dell'AVIS del livello immediatamente superiore avente competenza sul territorio del titolare di cariche;

3.6) se tra un titolare di cariche e gli organi di un livello superiore, al Collegio di tale livello ove comune, al Collegio del corrispondente livello del territorio del titolare di cariche se diverso.

4) Nel caso di procedimenti disciplinari, ove non rientranti nella casistica sopra riportata:

4.1) nei confronti di un socio, al Collegio della sua AVIS di base;

4.2) nei confronti di un titolare di cariche, al Collegio del livello corrispondente della carica più alta ricoperta dal medesimo.

15.4 - Il ricorso ha forma scritta e deve essere sempre sottoscritto personalmente dalla parte e presentato - corredato di tutti i mezzi di prova - al Collegio competente entro il termine perentorio di novanta giorni dal fatto che vi ha dato origine o dalla conoscenza di esso. Non costituisce nullità la presentazione del ricorso avanti ad un Collegio incompetente, che, d'ufficio, provvederà alla trasmissione degli atti e dei documenti al collegio competente.

15.5 - Sul conflitto di competenza decide il Giurì.

15.6 - Il Presidente, ricevuto il ricorso, provvede alla convocazione del Collegio, integrandolo, all'occorrenza con un supplente e nomina - se ritiene di non stenderlo personalmente - un segretario per la redazione del verbale.

15.7 - Avanti al Collegio la parte può stare sia personalmente e con l'assistenza, se lo ritiene, di uno o più difensori di fiducia sia a mezzo di procuratore con delega scritta anche a margine od in calce al ricorso.

15.8 - Il Collegio, nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale, non è legato a formalità di rito e decide secondo equità. Deve tuttavia: · consentire il più ampio contraddittorio; · esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, il cui verbale, sottoscritto dalle parti e controfirmato dai giudicanti, tiene luogo della decisione e non è soggetto ad impugnazione; · motivare la decisione; · comunicare alle parti la decisione.

15.9 - Di ogni riunione del Collegio deve essere redatto un verbale, sottoscritto dai giudicanti e, se estraneo al Collegio, dal Segretario verbalizzante.

15.10 - La decisione deve essere pronunciata entro novanta giorni - salvo proroga giustificata - e comunicata, a cura del Presidente con lettera raccomandata A/R, entro i quindici giorni successivi alle parti ed ai loro eventuali difensori.

15.11 - La decisione deve contenere l'indicazione dell'organo associativo che ha l'obbligo di porre la stessa in esecuzione. In difetto, vi provvede in via surrogatoria il Consiglio Direttivo della struttura immediatamente superiore.

15.12 - L'impugnazione della decisione di primo grado può essere proposta, mediante deposito del ricorso avanti il collegio dei Probiviri della struttura superiore e comunicata alla eventuale controparte entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione.

15.13 - L'impugnazione sospende l'efficacia della decisione. Il Collegio d'appello ha facoltà, a richiesta di chi vi abbia interesse, di prendere provvedimenti cautelari in via provvisoria in attesa della decisione definitiva.

15.14 - Nel giudizio di appello si applicano le medesime norme di procedura del giudizio di primo grado.

15.15 - Le sanzioni sono costituite dalla: a. censura scritta; b. sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi, dalla qualifica e dalla attività di socio. Pendente il periodo di sospensione, il socio perde tutti i diritti sociali, salvo quello di effettuare la donazione. Al socio titolare di carica è altresì inibita l'attività inerente alla carica stessa per tutto il periodo della sospensione. Il socio sospeso per decisione passata in giudicato può essere candidato alle cariche sociali solamente dopo che la sanzione sia stata scontata o revocata. c. espulsione dalla associazione, che priva il socio di tutti i diritti inerenti alla qualifica, con l'obbligo di restituzione della tessera.

15.16 - Il socio espulso, decorsi almeno cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione, può essere riammesso nell'associazione, previo parere favorevole della struttura di base cui si rivolge per la riammissione, con provvedimento del Presidente nazionale.

15.17 - Il Segretario nazionale cura la tenuta del registro dei soci espulsi e ne da comunicazione, a richiesta motivata, agli organi associativi.

15.18 - Le sanzioni devono essere commisurate alla gravità della violazione commessa ed alla entità del discredito subito dalla associazione, fatto salvo in ogni caso, il diritto della struttura lesa al risarcimento del danno subito.

15.19 - Tutte le sanzioni sono irrogate dal Collegio dei Probiviri competente. Nei casi di particolare gravità ed urgenza, il Consiglio Direttivo dell'AVIS di appartenenza, nel deferire il Socio al Collegio dei Probiviri, può contestualmente disporne la sospensione cautelare. Tale sospensione cautelare deve essere confermata dal Collegio dei Probiviri nei 20 giorni dal deferimento.

Art. 16 - GIURI' NAZIONALE

16.1 - L'elezione del Giurì avviene su lista unica recante - in ordine alfabetico - il nominativo dei candidati con l'indicazione della Regione di appartenenza.

16.2 - All'atto dell'insediamento i membri del Giurì eleggono il Presidente, il vice Presidente ed il Segretario, che formano l'Ufficio di Presidenza.

16.3 - Il Giurì Nazionale ha sede in Milano, presso l'A.V.I.S. Nazionale.

16.4 - Il ricorso avanti al Giurì Nazionale, sottoscritto dal ricorrente e dall'eventuale suo difensore e corredato di tutti i mezzi di prova, ha forma scritta, e deve essere depositato o inviato al Giurì medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento impugnato.

16.5 - Il Presidente, ricevuto il ricorso, nomina fra i membri del Giurì un relatore istruttore, assegna alla controparte il termine di trenta giorni per la spedizione o il deposito di eventuale controricorso e fissa la data del dibattimento. A cura del Segretario tali adempimenti sono comunicati alle parti ed ai loro eventuali difensori.

16.6 - Il Giurì Nazionale giudica a maggioranza assoluta, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

16.7 - Salvo che motivate ragioni di opportunità, di incompatibilità, di volontaria astensione o di ricusazione non impongano diversamente, nella formazione del Collegio giudicante l'Ufficio di Presidenza segue il criterio della rotazione.

16.8 - Il Presidente del Collegio giudicante nomina fra i membri del Collegio medesimo un relatore istruttore e, al termine dell'istruttoria, fissa la data del dibattimento.

16.9 - La decisione del Giurì Nazionale è pronunciata, salvo motivata proroga, entro centocinquanta giorni dal deposito del ricorso introduttivo.

16.10 - Le decisioni del Giurì Nazionale, inappellabili, sono immediatamente esecutive.

16.11 - La decisione del Giurì Nazionale è comunicata alle parti, ai loro eventuali difensori ed al Consiglio Nazionale, che ne delibera senza indugio l'attuazione, indicando la struttura associativa interessata che deve dare esecuzione alla decisione medesima.

16.12 - Il Giurì Nazionale, oltre che giudice di secondo grado delle decisioni del Collegio Nazionale dei Probiviri, giudica altresì: a. su eventuali conflitti di competenza fra collegi diversi di probiviri (art. 15 lett. d) del Regolamento); b. quale giudice di terzo grado unicamente nei ricorsi avverso decisioni comportanti l'espulsione dalla Associazione, limitatamente alla legittimità della sanzione (art. 15, ultimo comma dello Statuto).

Art. 17 - CARICHE

17.1 - La carica sociale deve essere accettata dall'eletto.

17.2 - L'accettazione può essere formulata oralmente avanti al Presidente del Comitato elettorale o mediante comunicazione scritta fatta pervenire allo stesso.

17.3 - L'accettazione deve risultare da apposito verbale redatto dal Presidente del Comitato elettorale.

17.4 - In ogni organo non può essere sostituita o cooptata più della metà dei suoi membri.

17.5 - Quando ciò non sia possibile, le funzioni del Consiglio Direttivo carente vengono assunte da un Commissario nominato dal Consiglio Direttivo della struttura superiore e quelle dei Collegi carenti vengono assunte dal corrispondente Collegio della struttura superiore, fino alla scadenza del mandato triennale, se a tale termine mancano meno di dodici mesi.

17.6 - Se alla scadenza del mandato triennale manca più di un anno, l'assemblea annuale sarà convocata anche per la elezione dell'organo decaduto. I membri così eletti durano in carica fino alla scadenza del mandato ordinario triennale.

17.7 - La carica di Presidente, di Vice Presidente, di Segretario e di Amministratore non può essere ricoperta nella medesima struttura associativa per più di due mandati consecutivi, salvo che nelle strutture con meno di cinquecento soci.

17.8 - Ai fini di cui al comma precedente, non entra nel computo il periodo in cui la carica è stata ricoperta a seguito di cooptazione o di sostituzione. La volontaria dimissione non costituisce interruzione della continuità.

17.9 - Allo stesso livello il socio può ricoprire una sola carica.

17.10 - I membri del Collegio Sindacale non possono far parte del Collegio Sindacale della struttura immediatamente inferiore nè possono, in ogni caso, esercitare la propria attività in strutture nelle quali ricoprono una qualsiasi carica associativa. In tale ultima ipotesi vengono sostituiti da un membro supplente.

17.11 - La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro del Collegio dei Probiviri della struttura sia immediatamente superiore sia immediatamente inferiore, nonchè di membro del Consiglio Direttivo della struttura immediatamente inferiore. I membri del Collegio dei Probiviri non possono in ogni caso esercitare la propria attività in controversie ove sono interessate le strutture associative di appartenenza sia in quelle ove svolgono attività dirigenziale, sindacale o giurisdizionale. In tale ipotesi vengono sostituiti da un membro supplente.

17.12 - Si ha in ogni caso incompatibilità in presenza di rapporti di famiglia, di affari, di lavoro e di ogni altro genere, che siano in contrasto con gli interessi dell'associazione.

17.13 - I membri eletti alle cariche sociali possono essere dichiarati decaduti dalla struttura che ha provveduto alla elezione. In tale ipotesi, la struttura che ha deliberato la decadenza deve provvedere alla elezione per la sostituzione dei membri decaduti. I soci così eletti durano in carica fino alla scadenza del mandato triennale ordinario.

17.14 - Nella ipotesi di parità di voti, risulta eletto alla carica il socio con la maggiore anzianità di iscrizione. In caso di ulteriore parità, il socio con il maggior numero di donazioni e, in caso di ulteriore parità, il socio più anziano di età.

17.15 - Le attività prestate dal socio in relazione alla carica ed alla funzione ricoperte sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate, con esclusione di compensi sotto qualsiasi forma o di indennizzi per mancato guadagno.

Art. 18 - FUNZIONI DI CONTROLLO

18.1 - Gli organi associativi hanno la facoltà di esercitare il controllo unicamente sulla attività delle strutture immediatamente inferiori.

18.2 - Al fine di consentire i controlli di cui al precedente comma, gli organi della struttura controllanda devono consentire l'accesso a tutti i registri ed a tutti i documenti, nonchè evadere ogni richiesta di copie e di informazioni.

18.3 - Nella ipotesi di omessa evasione delle richieste di cui al comma precedente, l'organo superiore può predisporre l'invio di propri incaricati presso la struttura controllanda per la acquisizione dei documenti e delle informazioni.

18.4 - Qualora la struttura competente ad esercitare il controllo non vi provveda, tale attività viene esercitata - in via surrogatoria e nell'ordine - dalle strutture superiori.

18.5 - Gli organi della struttura nazionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 dello statuto, hanno la facoltà di chiedere a qualsiasi struttura associativa la trasmissione, entro un termine fissato, di notizie, informazioni, atti e documenti.

18.6 - Gli eventuali rilievi, motivati, devono contenere l'indicazione del termine entro il quale gli organi della struttura controllata devono regolarizzare la posizione oggetto del rilievo.

18.7 - Qualora la struttura controllata non provveda nel termine fissato, il Consiglio Direttivo della struttura superiore vi provvede in via surrogatoria.

18.8 - Il provvedimento di cui al precedente comma può essere impugnato avanti al collegio dei probiviri.

18.9 - Qualora l'organo della struttura inferiore non ottemperi al provvedimento della struttura superiore o non impugni il provvedimento avanti al Collegio dei probiviri, è dichiarato decaduto con delibera del Consiglio Direttivo della struttura superiore. Con tale delibera viene altresì nominato un Commissario per la ordinaria amministrazione, ai sensi del V e VI comma dell'art. 17 del regolamento.

18.10 - Qualora vi sia pericolo nel ritardo, il Consiglio Direttivo della struttura controllante può chiedere al Collegio dei probiviri competente a norma dell'art. 15, l'emissione di un provvedimento urgente di natura cautelare. Il Collegio provvede nel termine di 10 giorni dalla richiesta.

18.11 - Il Presidente Nazionale, sentito l'Esecutivo, ha la facoltà di emettere nei confronti degli organi di ogni struttura associativa - in caso di necessità ed urgenza - provvedimenti di natura cautelare, dandone comunicazione al Consiglio Nazionale, a tutti gli organi della struttura interessata nonché al Consiglio Direttivo della struttura superiore.

18.12 - Il provvedimento di cui al precedente comma può essere impugnato avanti al Collegio nazionale dei probiviri, a norma dell'art. 15 del regolamento.

Art. 19 - RAPPORTI CON GLI ORGANI PUBBLICI

19.1 - I rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione, in particolare nel settore della sanità, devono essere intrattenuti dalle strutture associative di pari livello territorialmente competenti.

19.2 - Il consiglio Direttivo della struttura territorialmente competente provvede alla nomina dei rappresentanti dell'associazione nell'ambito degli organismi previsti dalla legge o dalle convenzioni.

19.3 - Nella ipotesi che più strutture associative territoriali siano interessate alla attività di cui al capoverso precedente, vi provvede il Consiglio Direttivo della struttura superiore, sentiti i Consigli Direttivi delle strutture inferiori.

Art. 20 - COMPETENZE REGIONALI

20.1 - Le strutture regionali godono di piena autonomia normativa, amministrativa e gestionale.

20.2 - Le normative regionali e le modifiche alle stesse devono essere comunicate in copia conforme alla sede nazionale, unitamente all'estratto della delibera dell'assemblea straordinaria che le ha approvate.

20.3 - L'Esecutivo Nazionale, entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione, deve deliberare il giudizio di conformità delle norme regionali a quelle dello Statuto e del Regolamento, o comunicare al Consiglio Regionale interessato i rilievi.

20.4 - Il silenzio, nel termine di cui al precedente comma, equivale ad assenso.

20.5 - L'Esecutivo nazionale ha peraltro, in ogni momento, la facoltà di formulare rilievi alle norme regionali.

20.6 - Se l'AVIS Regionale interessata non provvede in conformità in occasione della prima assemblea regionale, o questa non vi si adegua, l'Esecutivo Nazionale investe della controversia il Collegio nazionale dei probiviri, che si deve pronunciare nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dei ricorso, salvo motivata proroga di egual termine.

20.7 - Avverso la decisione del Collegio è ammesso il ricorso al Giurì Nazionale, che deve pronunciarsi nel medesimo termine di cui al precedente comma.

20.8 - Le norme regionali acquistano efficacia dopo la delibera di conformità dell'Esecutivo nazionale o il passaggio in giudicato della decisione dell'organo giurisdizionale.

20.9 - Le altre associazioni del volontariato del sangue, rette da norme compatibili con quelle di legge e dello Statuto dell'AVIS, possono concordare con la struttura avisina regionale le modalità di rapporti di collaborazione nel comune interesse. 20.10 - Nella ipotesi di cui al II comma dell'art. 5 dello Statuto, la struttura regionale territorialmente competente può associare le altre organizzazioni del volontariato per almeno tre anni consecutivi ed impegnarsi, comunque, al versamento delle quote associative a favore dell'AVIS Nazionale per un termine analogo.

20.11 - Le normative regionali devono prevedere la modalità dell'esercizio del diritto di accesso agli atti ed ai documenti delle strutture avisine, ai sensi dell'art. 24, IV comma, della legge 241/90.

Regolamento di attuazione

Art. 21 - AUTONOMIE PERIFERICHE

21.1 - Le strutture associative, con la più ampia autonomia sancita dallo Statuto, deliberano i propri bilanci, adottano i provvedimenti necessari alla propria attività ed al proprio funzionamento, nominano i propri rappresentanti, intrattengono rapporti con gli organi e gli uffici della Pubblica Amministrazione al proprio livello e, conseguentemente, sono pienamente autonome sul piano sostanziale e processuale.

21.2 - L'assunzione di obbligazioni senza l'osservanza delle norme di Legge, di Statuto e di Regolamento - rilevata dal Collegio sindacale o dall'Autorità giudiziaria - comporta, nella ipotesi di dolo o colpa grave, la decadenza dalla carica dei Consiglieri che le hanno deliberate e dei sindaci che vi hanno eventualmente concorso.

21.3 - Il Presidente del Consiglio Direttivo della struttura superiore, su parere conforme dell'Esecutivo nazionale, ha facoltà di procedere giudizialmente nei confronti dei responsabili per il risarcimento del danno subito dalla struttura interessata.

21.4 - Le strutture regionali, provinciali od equipollenti e di base hanno la facoltà di richiedere singolarmente l'erezione in persona giuridica privata e l'iscrizione nei registri tenuti dalla Pubblica Amministrazione.

Art. 22 - BENEMERENZE

22.1 - Le benemerenze sono di unica foggia in tutta l'Associazione.

22.2 - Le loro caratteristiche sono determinate dall'Assemblea Nazionale.

22.3 - Esse vengono attribuite in base a criteri unitari approvati dall'Assemblea, che tengono prevalentemente conto della fedeltà all'A.V.I.S.

22.4 - In attesa di tali decisioni, esse continuano ad attribuirsi in base ai seguenti criteri: · diploma di benemerenza a chi ha compiuto 8 donazioni; · diploma con medaglia di bronzo a chi ha compiuto 16 donazioni; · diploma con medaglia d'argento a chi ha compiuto 24 donazioni; · diploma con medaglia d'oro a chi ha compiuto 50 donazioni; · diploma con distintivo d'oro con fronde a chi ha compiuto 75 donazioni; · diploma con croce d'oro a chi ha compiuto 100 donazioni.

22.5 - I Consigli Direttivi delle A.V.I.S. Comunali possono infine assegnare ai soci i seguenti distintivi: · goccia di bronzo, dopo 10 anni di iscrizione all'A.V.I.S.; · goccia d'argento, dopo 20 anni di iscrizione all'A.V.I.S.; · goccia d'oro, dopo 30 anni di iscrizione all'A.V.I.S., a testimonianza della fedeltà che gli stessi abbiano dimostrato per l'Associazione ed il conseguimento dei fini sociali.

22.6 - La foggia delle benemerenze è conforme ai modelli deliberati dal Consiglio Nazionale.

Art. 23 - NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

23.1 - Ogni struttura associativa deve tenere i registri contabili obbligatori ed il libro degli inventari.

23.2 - Tutti i movimenti contabili devono essere disposti dall'Amministratore e supportati dai documenti giustificativi.

23.3 - I rapporti di conto corrente e il deposito di denaro, bancari o postali, possono portare la firma disgiunta del Presidente o di un suo delegato e di almeno un membro dell'Esecutivo o del Consiglio.

23.4 - Le strutture periferiche devono predisporre i bilanci preventivo e consuntivo secondo le direttive emanate dal Consiglio Regionale.

23.5 - La specificazione dei movimenti contabili deve risultare da riepiloghi allegati al bilancio consuntivo.

23.6 - Ogni socio ha diritto di esaminare i registri ed i libri contabili della struttura di base a cui appartiene. Le normative regionali determinano le modalità con le quali il socio può esercitare tale diritto.

23.7 - I bilanci consuntivo e preventivo ed il verbale della relativa deliberazione assembleare devono essere inviati in copia alla struttura superiore entro dieci giorni dalla data dell'assemblea.

23.8 - Gli esercizi finanziari delle strutture associative si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 24 - COMITATO MEDICO NAZIONALE - NORME SANITARIE

24.1 - Le disposizioni in materia sanitaria deliberate dalle strutture associative devono avere il fine principale di tutelare la salute del donatore e quella del ricevente nonché di realizzare il corretto impiego di tutto il sangue disponibile.

24.2 - Il Consiglio Nazionale, per il perseguimento dei compiti in materia sanitaria previsti dall'art. 6 dello Statuto nomina un Comitato Medico nazionale, i cui membri possono essere scelti oltre che fra i soci, anche fra esperti esterni all'Associazione.

24.3 - Il Comitato Medico Nazionale, presieduto dal Presidente Nazionale o da un suo delegato, svolge i compiti affidatigli ed elabora studi, strategie e suggerimenti in materia sanitaria.

24.4 - Ogni struttura associativa deve nominare un Direttore Sanitario che, gratuitamente e volontariamente ovvero a titolo oneroso, presti la propria opera nell'ambito della struttura medesima.

24.5 - Più strutture possono usufruire delle prestazioni del medesimo direttore sanitario.

24.6 - Le strutture intermedie, provinciali e regionali o equipollenti, possono nominare un Comitato Medico.

24.7 - Le disposizioni - che non comportano assunzione di nuove ed ulteriori spese a carico delle strutture associative - del Comitato Medico Nazionale possono essere rese esecutive con delibera dell'Esecutivo Nazionale.

Art. 25 - COMITATO ELETTORALE

25.1 - L'Assemblea Nazionale, qualora vi sia all'ordine del giorno il rinnovo delle cariche sociali, subito dopo l'elezione dell'Ufficio di Presidenza nomina, fra i presenti che non siano candidati, il Comitato elettorale, determinandone il numero dei componenti.

25.2 - La funzione di membro del comitato elettorale è incompatibile con qualunque altro incarico nell'ambito dei lavori assembleari.

25.3 - Il Comitato Elettorale inizia immediatamente la propria attività e: · nomina nel proprio seno il presidente ed il segretario; · accerta la regolarità delle candidature ed il possesso da parte di ciascun candidato dei necessari requisiti; · verifica il diritto alla votazione di ciascun elettore sulla base della documentazione ricevuta ed elaborata dalla Segreteria Nazionale e dalla Verifica Poteri.

25.4 - In funzione di seggio elettorale il Comitato: · convalida, le schede elettorali; · disciplina le operazioni di voto; · decide su ogni contestazione e controversia fatto salvo il ricorso urgente e prima dell'inizio delle operazioni di voto all'assemblea da parte dell'interessato; · procede allo spoglio; · proclama l'esito delle elezioni. Delle operazioni del Comitato elettorale viene redatto un verbale, sottoscritto da tutti i suoi membri. Il Presidente del Comitato elettorale, entro trenta giorni dal voto, convoca in prima adunanza gli eletti per raccogliere l'accettazione alla carica e perché si proceda alla nomina del Presidente di ciascun organo. Di ogni adunanza il Presidente del Comitato Elettorale redige un verbale che consegna in originale al Presidente dell'organo neo-eletto. La competenza e le funzioni del Presidente del Comitato Elettorale cessano al momento della nomina del Presidente dell'organo eletto.

25.5 - Le normative regionali determinano le modalità ed i termini di presentazione delle candidature alle cariche sociali, nonché dello svolgimento delle operazioni di votazione. Queste ultime non potranno svolgersi prima dell'inizio delle attività assembleari ed oltre il termine di 15 gg. dallo svolgimento di tali attività.

Art. 26 - REGOLAMENTO

Le norme di attuazione dello Statuto sono deliberate dalla Assemblea Nazionale ordinaria. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, viene fatto rinvio alle norme di legge e dello Statuto.