Regolamento di attuazione
Approvato il 28 Maggio 1994
in occasione della 58a
Assemblea Nazionale
in Rende (COSENZA)
Art. 1
Costituzione - Denominazione - Sede
Art. 2 Dono del sangue
Art. 3 Natura
Art. 4 Scopi
Art. 5 Soci
Art. 6 Attività
Art. 7 Strutture
Art. 8 Organi
Art. 9 Costituzione e scioglimento
Art. 10 Assemblee
Art. 11 Delegati
Art. 12 Assemblea Nazionale
Art. 13 Consiglio Nazionale ed Esecutivo
Art. 14
Collegio dei Sindaci
Art. 15 Collegio dei Probiviri
Art. 16 Giurì Nazionale
Art 17 Cariche
Art. 18 Funzioni di controllo
Art. 19 Rapporti con gli organi pubblici
Art. 20 Competenze regionali
Art. 21 Autonomie periferiche
Art. 22 Benemerenze
Art. 23 Patrimonio
Art. 24 Statuto
Art. 25 Comitato Elettorale
Art. 26 Regolamento
Art. 1 -
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
1.1 - L'A.V.I.S. è stata fondata nel maggio dell'anno 1927 a Milano dal
Dott. Vittorio Formentano. Le modifiche statutarie succedutesi nel tempo
hanno adeguato l'Associazione alle nuove esigenze senza interromperne la
continuità.
1.2 - Essa ha attualmente sede in Milano - Via Livigno n° 3 ed Ufficio di
rappresentanza in Roma, Via Imperia n° 1.
1.3 - Lo spostamento della sede può essere deciso dal Consiglio Nazionale
senza che ciò comporti modifica regolamentare.
Art. 2 -
DONO DEL SANGUE
2.1 - Il Volontario del sangue deve:
a. rifiutare qualunque compenso per le donazioni effettuate;
b. evitare di dare notizie atte ad individuare che si sia assoggettato a
prelievo a favore di persone determinate;
c. fare capo, per le donazioni, esclusivamente all'AVIS in cui è iscritto,
salve eccezioni determinate da causa di forza maggiore da segnalare,
comunque, all'AVIS di appartenenza;
d. fornire al personale medico dati anamnestici veritieri;
e. osservare scrupolosamente le disposizioni impartite dal medici
responsabili in ordine all'ammissibilità alle donazioni di sangue, alla
loro periodicità ed alle visite di controllo;
f. comunicare le variazioni di indirizzo e telefono all'AVIS di
appartenenza.
Art. 3 -
NATURA
3.1 - L'AVIS
non ammette ingerenze di partiti politici o di altre organizzazioni: è
fatto divieto a chiunque di utilizzarne il nome, i servizi e le strutture
per scopi che non siano quelli associativi. Del pari, gli iscritti
all'AVIS non possono avvalersi della loro posizione all'interno
dell'Associazione per fini diversi da quelli istituzionali.
3.2 - In
ossequio al principio democratico, ogni decisione legittimamente presa è
vincolante e deve essere rispettata da tutti.
3.3 - La
foggia del distintivo e del labaro, la tessera di iscrizione e gli
elementi grafici di identificazione dell'A.V.I.S., sono fissati dal
Consiglio Nazionale per tutta l'Associazione.
3.4 -
L’eventuale utilizzo di tessere diverse per forme e materiale, deve essere
preventivamente autorizzato dall’Esecutivo Nazionale.
Art. 4 -
SCOPI
4.1 - Oltre ai compiti attribuiti dalla Legge 20 febbraio
1950, N° 49, l'A.V.I.S. svolge a tutti i livelli le attività gestionali ed
operative ad esso demandate dallo Stato, dalle Regioni e dagli altri Enti
competenti, sia direttamente che attraverso la stipula di idonee
convenzioni.
Art. 5 -
SOCI
5.1 - L'iscrizione all'A.V.I.S. deve essere richiesta per iscritto.
5.2 - La periodicità delle donazioni di sangue è stabilita per ciascun
donatore dai sanitari responsabili, nel rispetto delle leggi vigenti.
5.3 - Chi cessa di donare il sangue senza giustificato motivo e non
partecipa con continuità all’attività associativa, viene depennato dopo
due anni dall’ultima donazione.
5.4 - Le donazioni effettuate presso altre Associazioni, o comunque prima
dell'iscrizione all'A.V.I.S. sono valide ad ogni fine associativo purchè
documentate e prestate nel rispetto dei limiti di legge.
5.5 - La revisione degli elenchi degli iscritti deve essere effettuata dal
competente Consiglio Direttivo ogni anno, in corrispondenza con la
convocazione dell'Assemblea e con riferimento al 31 dicembre dell'anno
precedente.
5.6 - Ci si può iscrivere ad una sola A.V.I.S. di base scelta fra quella
esistente nel luogo di abituale dimora e quella del luogo in cui il
donatore presta la propria attività.
5.7 - Nel caso non esista un'A.V.I.S. nella località sopra indicata, la
scelta deve ricadere su una località ove opera l'Associazione. La
successiva costituzione di un'AVIS di base in detta località non comporta
l'obbligo di trasferimento alla stessa.
5.8 - Le modificazioni della abituale dimora o del luogo di lavoro,
successive all'iscrizione, non comportano l'obbligo di trasferimento alla
diversa struttura di base territorialmente competente.
5.9 - Chi non effettua donazioni, ma esplica con continuità funzioni non
retribuite di riconosciuta validità nell'ambito associativo, acquista la
qualifica di Socio Collaboratore su delibera del Consiglio Direttivo
competente.
5.10 - L'elettorato attivo e passivo spetta ai Soci Donatori a far tempo
dalla seconda donazione ed ai Soci Collaboratori un anno dopo la delibera
del Consiglio Direttivo citata nel comma precedente.
5.11 - Ogni struttura può inoltre istituire le categorie di: affiliato
onorario e affiliato sostenitore per coloro che si siano resi benemeriti
all'Associazione.
5.12 - Tali categorie non comportano l'acquisizione dell'elettorato attivo
e passivo; fermo tale limite, ciascuna struttura potrà autonomamente
determinare le prerogative da attribuire agli appartenenti alle dette
categorie.
5.13 - L'attribuzione delle qualifiche di affiliato è valida nel solo
ambito territoriale della struttura che l'ha conferita.
5.14 - Le persone cui sono state attribuite tali qualifiche, non entrano
nei conteggi volti a determinare il numero dei soci in forza a ciascuna
struttura di base ed i diritti e doveri a tale numero collegati.
Art. 6 -
ATTIVITA'
6.1 - È compito primario dell'A.V.I.S. di ottenere l'iscrizione di un
numero di donatori adeguato alle necessità nazionali e di fare in modo che
tutto il sangue disponibile venga prelevato ed utilizzato proficuamente;
tutte le iniziative che l'A.V.I.S. adotta devono essere rivolte a questa
finalità.
6.2 - Le A.V.I.S. che operano a livello superiore a quello di base devono
favorire la costituzione di strutture associative nel territorio di
rispettiva competenza.
6.3 - L'opera di proselitismo e propaganda deve essere svolta, ad ogni
livello, con pieno rispetto dell'etica associativa e non deve essere in
contrasto con le direttive e le linee generali di politica associativa
debitamente adottate.
6.4 - Ogni struttura associativa ha la facoltà di editare periodici e
fogli illustrativi, nel rispetto ed ai fini di quanto indicato negli
articoli 4 e 6 dello Statuto.
Art. 7 -
STRUTTURE
7.1 - Per AVIS di base si intende la struttura associativa a diretto
contatto con il territorio. Ad essa spettano l'accoglimento delle domande
di iscrizione dei soci donatori, la nomina dei soci collaboratori ed il
riconoscimento della qualifica di affiliato.
7.2 - L'AVIS di base ha solitamente dimensioni corrispondenti al
territorio di un Comune: può inoltre operare sul territorio di più Comuni
ovvero su una parte del territorio di un singolo Comune.
7.3 - Dove le A.V.I.S. di base siano di dimensioni inferiori a quella
comunale, le norme regionali determineranno la suddivisione delle
competenze tra l'A.V.I.S. Comunale ed i Consigli Direttivi di tali AVIS.
Le relative assemblee comunali possono essere assemblee di delegati.
7.4 - Le altre strutture associative previste dall'art. 7.2 dello Statuto,
ad esclusione di quelle di dimensioni inferiori al territorio del Comune,
possono essere istituite tanto su di un territorio inferiore a quello
provinciale che superiore e costituiscono un livello di promozione e
coordinamento sia integrativo che sostitutivo di quello rappresentato
dalle AVIS provinciali.
7.5 - Su delibera del Consiglio Nazionale possono essere create strutture
A.V.I.S. all'estero. In tale caso, il medesimo Consiglio determina le
modalità operative e di partecipazione alla vita associativa di dette
strutture.
7.6 - Le AVIS Provinciali di Trento e di Bolzano nonché l'AVIS Svizzera
sono considerate a tutti gli effetti come AVIS regionali.
7.7 - Le strutture regionali e provinciali delle AVIS operanti all'estero
o in territori a Statuto speciale si adeguano all'ordinamento locale,
fermo il rispetto dei valori etici fondamentali dell'AVIS.
Art. 8 -
ORGANI
8.1 - Tutti i
Consigli Direttivi nominano nel proprio seno un Presidente, uno o due Vice
Presidenti, determinando, in tal caso, a quale di essi spetti la funzione
di vicario del Presidente, un Segretario ed un Amministratore; possono
anche attribuire ad altri Consiglieri incarichi specifici, determinandone
le competenze. Questi formano l'esecutivo.
8.2 -
L'Esecutivo Nazionale non può essere composto da più di 9 (nove) membri.
8.3 - Alle
riunioni dei Consigli Comunali, Provinciali e Regionali devono essere
invitati, senza diritto di voto, i soci eletti nei Consigli Direttivi
Superiori appartenenti al territorio di competenza di detti Consigli.
8.4 - A
livello di base, i Consigli Direttivi nominano un Direttore Sanitario con
compiti di indirizzo e di coordinamento per la tutela della salute del
donatore e per il controllo della raccolta del sangue in collegamento con
le strutture trasfusionali pubbliche competenti per territorio.
8.5 - Tale
Direttore Sanitario, ove svolga la sua funzione gratuitamente, può
acquisire la qualifica di Socio Collaboratore.
Art. 9 -
COSTITUZIONE E SCIOGLIMENTO
9.1 - Sull'accordo di un numero di donatori che sarà stabilito dalle
Normative Regionali e che risiedano o svolgano attività nel territorio di
competenza anche se iscritti ad altre A.V.I.S., viene formato un Comitato
per la costituzione dell'A.V.I.S. di base, con un direttivo di almeno 3
(tre) membri.
9.2 - Tale costituzione è deliberata dai donatori operanti nel territorio,
convocati in assemblea dal detto direttivo, che resta in carica sino
all'elezione delle cariche sociali.
9.3 - Ogni nuova A.V.I.S. di base deve essere messa in grado dal
competente organismo superiore di intonare la propria attività alle norme
di Statuto e Regolamento associativo. È pertanto compito dell'organismo
suddetto fornire alla nuova A.V.I.S. di base copia dello Statuto e del
Regolamento associativo nonchè il materiale di primo impianto.
9.4 - In mancanza di organismo territorialmente competente, gli incarichi
di cui al precedente comma competono all'organismo che opera a livello
immediatamente superiore.
9.5 - Ad esclusione della Regione della Valle d'Aosta e delle Provincie
autonome di Trento e Bolzano, nonchè dell'A.V.I.S. Svizzera, devono
costituirsi A.V.I.S. Provinciali, o strutture consimili, in tutte le
Provincie in cui operino almeno due A.V.I.S. di base ed A.V.I.S. Regionali
in tutte le Regioni ove operino almeno due A.V.I.S. Provinciali o
equipollenti; mancando tali condizioni l'A.V.I.S. di base avrà competenza
anche provinciale e quella provinciale o equipollente, competenza anche
regionale.
9.6 - La costituzione di tali A.V.I.S. è deliberata da un'assemblea
formata da tutti i componenti dei Consigli direttivi esistenti a livello
immediatamente inferiore.
9.7 - Esse sono gestite, sino alla prima assemblea dei delegati, da un
comitato provvisorio nominato in sede di costituzione.
9.8 - Lo scioglimento è deliberato, a livello di base, dalle assemblee
straordinarie dei soci e, ai livelli superiori, dai delegati.
9.9 - Di ogni costituzione o scioglimento deve essere data sollecita
comunicazione al Consiglio Nazionale e a tutti gli altri Consigli
interessati.
9.10 - Le norme regionali determinano la percentuale delle quote dovute
per l'anno di costituzione dalle nuove strutture; l'importo dovuto alla
struttura nazionale sarà comunque pari all'ammontare pieno della quota
moltiplicato per il numero di soci in forza al 31 dicembre di ogni anno.
9.11 - L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento di
un'A.V.I.S. deve accertare le eventuali posizioni debitorie che non
possano essere coperte dalle poste attive del bilancio e decidere le
modalità di rientro.
9.12 - Ove sussistano poste passive assunte in violazione delle leggi,
dello Statuto o del Regolamento, l'Assemblea ne farà carico ai Consiglieri
ed ai Sindaci in carica al momento della loro assunzione, con esclusione
degli assenti o dei dissenzienti.
Art. 10 -
ASSEMBLEE
10.1 - Le assemblee Comunali, Provinciali e Regionali, così come quelle
delle altre strutture di cui al precedente art.7, sono convocate secondo
le norme regionali.
10.2 - In tutte le strutture l'avviso di convocazione deve portare
l'ordine del giorno ed essere accompagnato, escluse le strutture di base,
dai bilanci e dalla relazione. Esso deve pervenire, salvo il disposto
dell'art. 12.2 e 12.3 presente Regolamento, con almeno 15 giorni di
anticipo.
10.3 - Ad ogni assemblea deve essere invitato l'organismo superiore.
10.4 - Ogni assemblea deve eleggere il Presidente ed il Segretario e della
stessa deve essere redatto il verbale, sottoscritto dai predetti. Le norme
regionali possono determinare casi di votazione segreta oltre a quanto
previsto dallo Statuto.
10.4.1 Per tutte le Assemblee è prevista la Commissione Verifica Poteri,
nominata per un triennio dall’Assemblea elettiva, con i compiti di cui al
successivo articoli 11 per le Assemblee formate da delegati e con il
compito di accertare ed attestare gli aventi diritto al voto fra i
presenti all’Assemblea formata da soci.
10.5 - Le votazioni palesi avvengono per interpello di tutti i presenti.
Per le votazioni segrete deve essere predisposta idonea scheda.
10.6 - Tutte le assemblee dovranno essere coordinate cronologicamente in
maniera tale che, sin dalle assemblee di base, i donatori possano
esprimere il proprio parere sugli argomenti che saranno dibattuti nelle
assemblee superiori.
10.7 - Tutte le assemblee sino alla fase regionale dovranno svolgersi
entro il 30 aprile di ciascun anno.
10.8 - L'Assemblea Nazionale deve essere convocata tra il 20 maggio ed il
30 giugno di ogni anno.
10.9 - Dove non siano costituite A.V.I.S. Regionali o Provinciali, la
partecipazione all'Assemblea Nazionale ed alle Assemblee Regionali di
pertinenza avverrà da parte degli organi rappresentativi delle A.V.I.S. di
base. In tal caso l'assemblea dell'A.V.I.S. di base dovrà eleggere i
delegati all'assemblea regionale o all'Assemblea Nazionale nelle
proporzioni stabilite dall'art. 12 dello Statuto Associativo.
10.10 - I membri dei Consigli Direttivi, dei Collegi dei Sindaci e dei
Probiviri delle strutture superiori a quelle di base hanno diritto di voto
nelle rispettive assemblee se siano anche delegati.
L'Assemblea può nominare tre o più questori di sala per la conta dei voti
e per gli altri controlli necessari.
Regolamento di attuazione
Art.11 -
DELEGATI
11.1 - Tutte le assemblee, ad esclusione di quelle delle A.V.I.S. di
base e salvo, per queste ultime, il disposto dell'art. 7.3 che precede,
sono formate da delegati nominati dalle assemblee delle strutture
inferiori.
11.2 - I delegati sono determinati in base al numero dei soci aventi i
requisiti di cui all'art. 5 che precede; fermo restando che tale numero
non potrà mai superare di oltre un terzo il numero delle donazioni
effettuate nell'anno di riferimento ne essere inferiore al terzo di tale
numero.
11.3 - La regolare posizione dei delegati è accertata, ad ogni livello,
dalla Commissione Verifica Poteri, sulla base della documentazione inviata
dalle strutture inferiori ed attestante la regolare designazione dei
delegati, il numero dei soci al 31 dicembre dell'anno precedente e
l'avvenuto pagamento delle previste quote associative. In difetto tali
delegati perdono il diritto al voto.
11.4 - In difetto tali delegati interessati perdono il diritto di voto.
11.5 - È compito della Commissione Verifica Poteri convocare, se del
caso, i responsabili delle A.V.I.S. che hanno posizioni anomale. Eventuali
contrasti tra le A.V.I.S. interessate e la Commissione Verifica Poteri
debbono essere, da quest'ultima, segnalati in tempo utile all'assemblea,
che delibera in merito a maggioranza.
Art. 12 -
ASSEMBLEA NAZIONALE
12.1 - La sede dell'Assemblea Nazionale è stabilita dal Consiglio
Nazionale.
12.2 - Il relativo avviso di convocazione deve essere spedito entro la
fine di marzo per lettera raccomandata alle A.V.I.S. Regionali
accompagnato dalla bozza della relazione, dal bilancio dell'anno
precedente, dal preventivo e da ogni altro documento necessario ad un
completo dibattito.
12.3 - Quando l'Assemblea è convocata per il rinnovo delle cariche,
l'avviso di convocazione, con la sola indicazione dei principali temi da
dibattere deve essere spedito entro il 31 dicembre precedente mentre la
bozza di relazione, il bilancio dell'anno precedente, ed il bilancio
triennale di previsione con il relativo programma operativo devono essere
spediti alle A.V.I.S. Regionali entro la fine di marzo.
12.4 - Le A.V.I.S. Regionali trasmettono tali documenti alle A.V.I.S.
di base per il tramite delle A.V.I.S. Provinciali o delle altre strutture
consimili esistenti.
12.5 - Le A.V.I.S. Regionali o, in mancanza, quelle di livello
inferiore, devono far pervenire alla segreteria della Sede Nazionale,
almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea, copia del verbale
dell'Assemblea del proprio livello (contenente, fra l'altro, i dati
anagrafici dei delegati designati) copia del verbale della Commissione
Verifica Poteri (attestante, fra l'altro, il numero dei soci al 31
dicembre dell'anno precedente ed il numero delle donazioni fate con
riferimento all'anno precedente), copia della relazione associativa e dei
bilanci approvati dall'Assemblea e documentazione attestante l'avvenuto
versamento delle previste quote associative.
12.6 - La Segreteria Nazionale provvede in tempo utile a sottoporre la
documentazione pervenutale alla Commissione Verifica Poteri.
12.7 - La Commissione Verifica Poteri è nominata dall'Assemblea
Nazionale, in numero di 5 (cinque) membri più 5 (cinque) supplenti scelti
fra una rosa di nominativi indicati dai capi delegazione e durerà in
carica per un triennio. A parità di voto si terrà conto della anzianità di
iscrizione all'AVIS.
12.8 - Essa sarà convocata per l'espletamento dell'incarico demandatole
dal Segretario Nazionale.
12.9 - Le quote associative di spettanza della Sede Nazionale sono
stabilite dall'Assemblea Nazionale per il triennio e vengono versate,
esclusivamente per il tramite delle A.V.I.S. Regionali - od in loro
mancanza dagli organismi inferiori - in unica soluzione ovvero in due rate
eguali, la prima scadente il 30 aprile e la seconda il 30 ottobre di
ciascun anno. In caso di ritardato pagamento, sulle somme dovute,
decorrono gli interessi di legge. 12.10 - Le quote associative sono
stabilite in unica misura e in relazione dei numero dei Soci calcolato
come previsto all'art. 11, comma 2. 12.11 - La presentazione dei bilanci
consuntivi deve essere completata dalla relazione del Consiglio che
illustri la gestione svolta; entrambi i documenti formano un unico atto e
sono oggetto di una unica votazione. 12.12 - In caso di decadenza del
Consiglio Nazionale per delibera dell'Assemblea o per la mancata
approvazione del bilancio si applicano gli artt. 10.10 e 10.11 dello
Statuto. 12.13 - La Presidenza dell'Assemblea Nazionale determinerà il
numero ed il tempo di ciascun intervento.
Art. 13 -
CONSIGLIO NAZIONALE ED ESECUTIVO
13.1 - I Consiglieri Nazionali sono 45 e vengono designati dalle
Assemblee Regionali.
13.2 - I seggi in Consiglio Nazionale vengono assegnati alle A.V.I.S.
Regionali applicando il metodo d'Honts e cioè dividendo il numero dei soci
di ogni A.V.I.S. Regionale per 1, 2, 3, 4.... sino a concorrenza del
numero dei Consiglieri da eleggere e scegliendo, quindi, fra i quozienti
così ottenuti per tutte le A.V.I.S. Regionali, i più alti fino
all'assegnazione di tutti i Consiglieri. Tuttavia, al fine di assicurare
quanto previsto dall'art. 13 secondo comma dello Statuto, i primi 22
Consiglieri vengono assegnati ai primi quozienti delle singole A.V.I.S.
Regionali, prescindendo dalla loro consistenza, proseguendo poi
nell'assegnazione a partire dal più alto fra i secondi quozienti delle
singole A.V.I.S. Regionali.
13.3 - Eventuali rinunce da parte di un'A.V.I.S. Regionale, ad uno o
più Consiglieri ad essa spettanti, non danno diritto ad incrementare il
numero dei Consiglieri spettanti alle altre A.V.I.S. Regionali. In tal
caso, in deroga a quanto previsto dall'art. 13.1, il numero degli stessi
si ridurrà corrispondentemente.
13.4 - I supplenti vengono designati dalle A.V.I.S. Regionali in numero
adeguato alla propria rappresentanza.
13.5 - I candidati alle cariche nazionali debbono essere proposti
dall'Assemblea dell'A.V.I.S. di base cui sono iscritti, o approvati, se
eletti, dall'Assemblea di base dell'anno successivo. Ove manchi tale
approvazione l'eletto decade.
13.6 - Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a 3
(tre) riunioni consecutive, decade dall'incarico.
13.7 - Il Presidente nazionale presiede il Consiglio Direttivo e
l'Esecutivo; li convoca e ne fissa gli o.d.g.
13.8 - Il Presidente coordina le attività del Consiglio e
dell'Esecutivo; convoca l'Assemblea Nazionale.
13.9 - I Vice Presidenti collaborano con il Presidente. In caso di
assenza o di impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice
Presidente Vicario.
13.10 - Il Segretario dirige e controlla il funzionamento degli uffici
di segreteria, impartisce le disposizioni al personale dipendente per
l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Esecutivo e ne
sorveglia l'esecuzione, ha le funzioni di capo del personale per i
dipendenti e propone all'Esecutivo tutti i provvedimenti del caso. Procede
alla stesura dei verbali ed è responsabile della loro tenuta.
13.11 - L'Amministratore sovrintende alle attività patrimoniali ed
amministrative della sede nazionale; predispone i bilanci consuntivi e
preventivi; coordina i dati amministrativi pervenuti dalle A.V.I.S.
Regionali ed assimilate.
13.12 - Il Consiglio Nazionale determina, nella sua prima riunione, le
aree dipartimentali che compongono l'Esecutivo e procede a delegare allo
stesso i compiti che riterrà di affidargli.
13.13 - Per espletare i compiti loro affidati, il Consiglio Nazionale e
l'Esecutivo si avvalgono di un Comitato Medico, designato dal Consiglio, a
cui affidano di volta in volta incarichi specifici diretti alla verifica
dell'operato dei servizi tecnici nella cui gestione l'Associazione è
interessata.
13.14 - Il Consiglio Nazionale e l'Esecutivo si avvalgono di esperti
esterni quando se ne ravvisi l'opportunità.
13.15 - Le A.V.I.S. che, nei limiti temporali e operativi in cui ciò
sarà consentito dalle norme vigenti, intendono trasferire unità di sangue
in altre Regioni, oltre ad ottenere le autorizzazioni previste dalle
stesse leggi, devono ottenere l'autorizzazione delle A.V.I.S. Regionali di
origine e di destinazione.
13.16 - L'eventuale rifiuto deve essere motivato e sottoposto al
giudizio del Consiglio Nazionale. Le modalità essenziali di tale
trasferimento, in particolare per quanto attiene ai quantitativi ed ai
rimborsi, devono essere comunicate al Consiglio Nazionale per il tramite
delle A.V.I.S. Regionali interessate. Sono fatti salvi i casi di
comprovata urgenza da comunicarsi al più presto.
13.17 - Il Consiglio Nazionale o il Consigliere cui sia affidato il
coordinamento regionale convoca almeno due volte all'anno, in riunione
collegiale, i Presidenti delle A.V.I.S. Regionali regolarmente costituite,
a cui sottopone quanto ritiene utile per un proficuo scambio di idee ed
esperienze associative.
13.18 - I Presidenti Regionali devono inoltre essere convocati quando
lo richiedano almeno 5 (cinque) Consigli Regionali, indicandone gli
argomenti. I pareri espressi, singolarmente o collegialmente, dai
Presidenti Regionali hanno carattere informativo e consultivo; debbono
essere portati a conoscenza del Consiglio Direttivo per opportuna
informazione e per l'assunzione di eventuali delibere.
13.19 - Qualora dovessero venire prese decisioni su scelte operative o
progetti comportanti spese non comprese nel bilancio preventivo approvato
in sede assembleare, deve essere acquisito il parere obbligatorio dei
Presidenti Regionali.
13.20 - In tale caso, ciascun Presidente Regionale partecipa alle
decisioni con un numero di voti pari al numero dei soci denunciati al 31
dicembre dell'anno precedente nella propria Regione.
13.21 - In via ordinaria, il consiglio Nazionale si riunisce 3 (tre)
volte in un anno: la prima dopo l'Assemblea, per deliberare i programmi
generali, gli impegni di spesa e le deleghe all'Esecutivo; una seconda, di
controllo, nel corso dell'anno compreso tra le due Assemblee; una terza,
di verifica, prima dell'Assemblea successiva. Si riunisce inoltre ogni
volta che il Presidente o l'Esecutivo lo ritenga necessario oppure quando
lo richieda un quarto dei Consiglieri.
13.22 - Ogni Consigliere ha diritto di chiedere la discussione di
argomenti da lui proposti. A tal fine, dovrà indirizzare al Presidente una
richiesta di inserimento di tali argomenti nell'o.d.g.
13.23 - Il Presidente, compatibilmente con le altre materie da
discutere e con le relative urgenze, inserisce l'argomento nell'o.d.g.
della prima riunione di Consiglio o, al più tardi, di quella successiva.
Art. 14 -
COLLEGIO DEI SINDACI
14.1 - I primi tre fra gli eletti assumono la carica di sindaco
effettivo, gli altri due di supplente.
14.2 - Al suo insediamento il Collegio elegge - scegliendolo fra i tre
membri effettivi - il Presidente.
14.3 - I sindaci effettivi devono essere invitati alle riunioni del
Consiglio Direttivo e dell'Esecutivo.
14.4 - Ciascun sindaco effettivo è singolarmente investito
dell'attività di controllo della contabilità e della regolarità formale
degli atti amministrativi del Consiglio Direttivo della struttura di
appartenenza.
14.5 - Il Presidente deve convocare il collegio almeno ogni novanta
giorni per un controllo congiunto degli atti amministrativi e dei
documenti contabili, fatta salva la facoltà di ciascun membro di
esercitare singolarmente in ogni momento tale controllo.
14.6 - Il Collegio, inoltre, effettua il controllo del conto
consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, consuntivo prima della
sua presentazione all'Assemblea, alla quale espone la propria relazione.
14.7 - Di ogni verifica collegiale deve essere redatto un verbale;
copia di questo va inviata al proprio Consiglio Direttivo nonché al
Collegio dei Sindaci della struttura superiore.
14.8 - I Sindaci hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali rilievi
negativi, oltre che al Consiglio Direttivo della propria struttura ed
all'Assemblea, anche al Consiglio Direttivo ed al Collegio Sindacale della
struttura superiore.
14.9 - E' facoltà del Collegio inviare copia dei verbali delle adunanze
al Collegio dei Probiviri della propria struttura.
14.10 - Nella ipotesi di gravi inadempienze, il collegio dei Sindaci
può adire direttamente il Collegio dei Probiviri competente per la
richiesta di urgenti provvedimenti cautelari.
14.11 - Alle attività del Collegio sindacale si applicano le norme
dettate in proposito, dal Codice Civile.
Art. 15 -
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
15.1 - Al suo insediamento, il Collegio elegge, scegliendolo fra gli
effettivi, il Presidente.
15.2 - I primi tre fra gli assumono la carica di membro effettivo, gli
altri due di supplente.
15.3 - La competenza a conoscere della controversia spetta:
1) Nel caso di controversia tra soci:
1.1) se i soci non
rivestono cariche o rivestono cariche allo stesso livello;
1.1.1) ove appartengano alla stessa
struttura, al Collegio della medesima struttura;
1.1.2) ove appartengano a strutture
diverse, al Collegio della struttura del convenuto.
2) Nel caso di controversie tra strutture:
2.1) ove siano coinvolte
una o più strutture regionali, al collegio Nazionale;
2.2) ove ciano coinvolte una o più
strutture provinciali, al Collegio della Regionale di appartenenza se
comune ovvero al Collegio Regionale della parte convenuta;
2.3) ove siano coinvolte solo strutture
comunali, al Collegio della Provinciale di appartenenza se comune ovvero
al Collegio Provinciale della parte convenuta.
3) Nel caso di controversia tra soci e strutture:
3.1) se tra un socio e
gli organi della propria AVIS di base, al Collegio dell'AVIS di base;
3.2) se tra un socio e gli organi di
un'altra AVIS di base, al Collegio dell'AVIS di base del socio;
3.3) se tra un socio e gli organi di una
AVIS di livello superiore, al Collegio di pari livello avente competenze
sul territorio del socio;
3.4) se tra un titolare di cariche e gli
organi della propria struttura, al Collegio del livello immediatamente
superiore;
3.5) se tra un titolare di cariche e gli
organi di un'altra struttura, al Collegio dell'AVIS del livello
immediatamente superiore avente competenza sul territorio del titolare di
cariche;
3.6) se tra un titolare di cariche e gli
organi di un livello superiore, al Collegio di tale livello ove comune, al
Collegio del corrispondente livello del territorio del titolare di cariche
se diverso.
4) Nel caso di procedimenti disciplinari, ove non
rientranti nella casistica sopra riportata:
4.1) nei confronti di un
socio, al Collegio della sua AVIS di base;
4.2) nei confronti di un titolare di
cariche, al Collegio del livello corrispondente della carica più alta
ricoperta dal medesimo.
15.4 - Il ricorso ha forma scritta e deve essere
sempre sottoscritto personalmente dalla parte e presentato - corredato di
tutti i mezzi di prova - al Collegio competente entro il termine
perentorio di novanta giorni dal fatto che vi ha dato origine o dalla
conoscenza di esso. Non costituisce nullità la presentazione del ricorso
avanti ad un Collegio incompetente, che, d'ufficio, provvederà alla
trasmissione degli atti e dei documenti al collegio competente.
15.5 - Sul conflitto di competenza decide il Giurì.
15.6 - Il Presidente, ricevuto il ricorso, provvede alla convocazione
del Collegio, integrandolo, all'occorrenza con un supplente e nomina - se
ritiene di non stenderlo personalmente - un segretario per la redazione
del verbale.
15.7 - Avanti al Collegio la parte può stare sia personalmente e con
l'assistenza, se lo ritiene, di uno o più difensori di fiducia sia a mezzo
di procuratore con delega scritta anche a margine od in calce al ricorso.
15.8 - Il Collegio, nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale,
non è legato a formalità di rito e decide secondo equità. Deve tuttavia: ·
consentire il più ampio contraddittorio; · esperire il tentativo
obbligatorio di conciliazione, il cui verbale, sottoscritto dalle parti e
controfirmato dai giudicanti, tiene luogo della decisione e non è soggetto
ad impugnazione; · motivare la decisione; · comunicare alle parti la
decisione.
15.9 - Di ogni riunione del Collegio deve essere redatto un verbale,
sottoscritto dai giudicanti e, se estraneo al Collegio, dal Segretario
verbalizzante.
15.10 - La decisione deve essere pronunciata entro novanta giorni -
salvo proroga giustificata - e comunicata, a cura del Presidente con
lettera raccomandata A/R, entro i quindici giorni successivi alle parti ed
ai loro eventuali difensori.
15.11 - La decisione deve contenere l'indicazione dell'organo
associativo che ha l'obbligo di porre la stessa in esecuzione. In difetto,
vi provvede in via surrogatoria il Consiglio Direttivo della struttura
immediatamente superiore.
15.12 - L'impugnazione della decisione di primo grado può essere
proposta, mediante deposito del ricorso avanti il collegio dei Probiviri
della struttura superiore e comunicata alla eventuale controparte entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione.
15.13 - L'impugnazione sospende l'efficacia della decisione. Il
Collegio d'appello ha facoltà, a richiesta di chi vi abbia interesse, di
prendere provvedimenti cautelari in via provvisoria in attesa della
decisione definitiva.
15.14 - Nel giudizio di appello si applicano le medesime norme di
procedura del giudizio di primo grado.
15.15 - Le sanzioni sono costituite dalla: a. censura scritta; b.
sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a
ventiquattro mesi, dalla qualifica e dalla attività di socio. Pendente il
periodo di sospensione, il socio perde tutti i diritti sociali, salvo
quello di effettuare la donazione. Al socio titolare di carica è altresì
inibita l'attività inerente alla carica stessa per tutto il periodo della
sospensione. Il socio sospeso per decisione passata in giudicato può
essere candidato alle cariche sociali solamente dopo che la sanzione sia
stata scontata o revocata. c. espulsione dalla associazione, che priva il
socio di tutti i diritti inerenti alla qualifica, con l'obbligo di
restituzione della tessera.
15.16 - Il socio espulso, decorsi almeno cinque anni dal passaggio in
giudicato della decisione, può essere riammesso nell'associazione, previo
parere favorevole della struttura di base cui si rivolge per la
riammissione, con provvedimento del Presidente nazionale.
15.17 - Il Segretario nazionale cura la tenuta del registro dei soci
espulsi e ne da comunicazione, a richiesta motivata, agli organi
associativi.
15.18 - Le sanzioni devono essere commisurate alla gravità della
violazione commessa ed alla entità del discredito subito dalla
associazione, fatto salvo in ogni caso, il diritto della struttura lesa al
risarcimento del danno subito.
15.19 - Tutte le sanzioni sono irrogate dal Collegio dei Probiviri
competente. Nei casi di particolare gravità ed urgenza, il Consiglio
Direttivo dell'AVIS di appartenenza, nel deferire il Socio al Collegio dei
Probiviri, può contestualmente disporne la sospensione cautelare. Tale
sospensione cautelare deve essere confermata dal Collegio dei Probiviri
nei 20 giorni dal deferimento.
Art. 16 -
GIURI' NAZIONALE
16.1 - L'elezione del Giurì avviene su lista unica recante - in ordine
alfabetico - il nominativo dei candidati con l'indicazione della Regione
di appartenenza.
16.2 - All'atto dell'insediamento i membri del Giurì eleggono il
Presidente, il vice Presidente ed il Segretario, che formano l'Ufficio di
Presidenza.
16.3 - Il Giurì Nazionale ha sede in Milano, presso l'A.V.I.S.
Nazionale.
16.4 - Il ricorso avanti al Giurì Nazionale, sottoscritto dal
ricorrente e dall'eventuale suo difensore e corredato di tutti i mezzi di
prova, ha forma scritta, e deve essere depositato o inviato al Giurì
medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento
impugnato.
16.5 - Il Presidente, ricevuto il ricorso, nomina fra i membri del
Giurì un relatore istruttore, assegna alla controparte il termine di
trenta giorni per la spedizione o il deposito di eventuale controricorso e
fissa la data del dibattimento. A cura del Segretario tali adempimenti
sono comunicati alle parti ed ai loro eventuali difensori.
16.6 - Il Giurì Nazionale giudica a maggioranza assoluta, in caso di
parità prevale il voto di chi presiede.
16.7 - Salvo che motivate ragioni di opportunità, di incompatibilità,
di volontaria astensione o di ricusazione non impongano diversamente,
nella formazione del Collegio giudicante l'Ufficio di Presidenza segue il
criterio della rotazione.
16.8 - Il Presidente del Collegio giudicante nomina fra i membri del
Collegio medesimo un relatore istruttore e, al termine dell'istruttoria,
fissa la data del dibattimento.
16.9 - La decisione del Giurì Nazionale è pronunciata, salvo motivata
proroga, entro centocinquanta giorni dal deposito del ricorso
introduttivo.
16.10 - Le decisioni del Giurì Nazionale, inappellabili, sono
immediatamente esecutive.
16.11 - La decisione del Giurì Nazionale è comunicata alle parti, ai
loro eventuali difensori ed al Consiglio Nazionale, che ne delibera senza
indugio l'attuazione, indicando la struttura associativa interessata che
deve dare esecuzione alla decisione medesima.
16.12 - Il Giurì Nazionale, oltre che giudice di secondo grado delle
decisioni del Collegio Nazionale dei Probiviri, giudica altresì: a. su
eventuali conflitti di competenza fra collegi diversi di probiviri (art.
15 lett. d) del Regolamento); b. quale giudice di terzo grado unicamente
nei ricorsi avverso decisioni comportanti l'espulsione dalla Associazione,
limitatamente alla legittimità della sanzione (art. 15, ultimo comma dello
Statuto).
Art. 17 -
CARICHE
17.1 - La carica sociale deve essere accettata dall'eletto.
17.2 - L'accettazione può essere formulata oralmente avanti al
Presidente del Comitato elettorale o mediante comunicazione scritta fatta
pervenire allo stesso.
17.3 - L'accettazione deve risultare da apposito verbale redatto dal
Presidente del Comitato elettorale.
17.4 - In ogni organo non può essere sostituita o cooptata più della
metà dei suoi membri.
17.5 - Quando ciò non sia possibile, le funzioni del Consiglio
Direttivo carente vengono assunte da un Commissario nominato dal Consiglio
Direttivo della struttura superiore e quelle dei Collegi carenti vengono
assunte dal corrispondente Collegio della struttura superiore, fino alla
scadenza del mandato triennale, se a tale termine mancano meno di dodici
mesi.
17.6 - Se alla scadenza del mandato triennale manca più di un anno,
l'assemblea annuale sarà convocata anche per la elezione dell'organo
decaduto. I membri così eletti durano in carica fino alla scadenza del
mandato ordinario triennale.
17.7 - La carica di Presidente, di Vice Presidente, di Segretario e di
Amministratore non può essere ricoperta nella medesima struttura
associativa per più di due mandati consecutivi, salvo che nelle strutture
con meno di cinquecento soci.
17.8 - Ai fini di cui al comma precedente, non entra nel computo il
periodo in cui la carica è stata ricoperta a seguito di cooptazione o di
sostituzione. La volontaria dimissione non costituisce interruzione della
continuità.
17.9 - Allo stesso livello il socio può ricoprire una sola carica.
17.10 - I membri del Collegio Sindacale non possono far parte del
Collegio Sindacale della struttura immediatamente inferiore nè possono, in
ogni caso, esercitare la propria attività in strutture nelle quali
ricoprono una qualsiasi carica associativa. In tale ultima ipotesi vengono
sostituiti da un membro supplente.
17.11 - La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro del
Collegio dei Probiviri della struttura sia immediatamente superiore sia
immediatamente inferiore, nonchè di membro del Consiglio Direttivo della
struttura immediatamente inferiore. I membri del Collegio dei Probiviri
non possono in ogni caso esercitare la propria attività in controversie
ove sono interessate le strutture associative di appartenenza sia in
quelle ove svolgono attività dirigenziale, sindacale o giurisdizionale. In
tale ipotesi vengono sostituiti da un membro supplente.
17.12 - Si ha in ogni caso incompatibilità in presenza di rapporti di
famiglia, di affari, di lavoro e di ogni altro genere, che siano in
contrasto con gli interessi dell'associazione.
17.13 - I membri eletti alle cariche sociali possono essere dichiarati
decaduti dalla struttura che ha provveduto alla elezione. In tale ipotesi,
la struttura che ha deliberato la decadenza deve provvedere alla elezione
per la sostituzione dei membri decaduti. I soci così eletti durano in
carica fino alla scadenza del mandato triennale ordinario.
17.14 - Nella ipotesi di parità di voti, risulta eletto alla carica il
socio con la maggiore anzianità di iscrizione. In caso di ulteriore
parità, il socio con il maggior numero di donazioni e, in caso di
ulteriore parità, il socio più anziano di età.
17.15 - Le attività prestate dal socio in relazione alla carica ed alla
funzione ricoperte sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese
sostenute e documentate, con esclusione di compensi sotto qualsiasi forma
o di indennizzi per mancato guadagno.
Art. 18 -
FUNZIONI DI CONTROLLO
18.1 - Gli organi associativi hanno la facoltà di esercitare il
controllo unicamente sulla attività delle strutture immediatamente
inferiori.
18.2 - Al fine di consentire i controlli di cui al precedente comma,
gli organi della struttura controllanda devono consentire l'accesso a
tutti i registri ed a tutti i documenti, nonchè evadere ogni richiesta di
copie e di informazioni.
18.3 - Nella ipotesi di omessa evasione delle richieste di cui al comma
precedente, l'organo superiore può predisporre l'invio di propri
incaricati presso la struttura controllanda per la acquisizione dei
documenti e delle informazioni.
18.4 - Qualora la struttura competente ad esercitare il controllo non
vi provveda, tale attività viene esercitata - in via surrogatoria e
nell'ordine - dalle strutture superiori.
18.5 - Gli organi della struttura nazionale, ai sensi e per gli effetti
di cui all'art. 18 dello statuto, hanno la facoltà di chiedere a qualsiasi
struttura associativa la trasmissione, entro un termine fissato, di
notizie, informazioni, atti e documenti.
18.6 - Gli eventuali rilievi, motivati, devono contenere l'indicazione
del termine entro il quale gli organi della struttura controllata devono
regolarizzare la posizione oggetto del rilievo.
18.7 - Qualora la struttura controllata non provveda nel termine
fissato, il Consiglio Direttivo della struttura superiore vi provvede in
via surrogatoria.
18.8 - Il provvedimento di cui al precedente comma può essere impugnato
avanti al collegio dei probiviri.
18.9 - Qualora l'organo della struttura inferiore non ottemperi al
provvedimento della struttura superiore o non impugni il provvedimento
avanti al Collegio dei probiviri, è dichiarato decaduto con delibera del
Consiglio Direttivo della struttura superiore. Con tale delibera viene
altresì nominato un Commissario per la ordinaria amministrazione, ai sensi
del V e VI comma dell'art. 17 del regolamento.
18.10 - Qualora vi sia pericolo nel ritardo, il Consiglio Direttivo
della struttura controllante può chiedere al Collegio dei probiviri
competente a norma dell'art. 15, l'emissione di un provvedimento urgente
di natura cautelare. Il Collegio provvede nel termine di 10 giorni dalla
richiesta.
18.11 - Il Presidente Nazionale, sentito l'Esecutivo, ha la facoltà di
emettere nei confronti degli organi di ogni struttura associativa - in
caso di necessità ed urgenza - provvedimenti di natura cautelare, dandone
comunicazione al Consiglio Nazionale, a tutti gli organi della struttura
interessata nonché al Consiglio Direttivo della struttura superiore.
18.12 - Il provvedimento di cui al precedente comma può essere
impugnato avanti al Collegio nazionale dei probiviri, a norma dell'art. 15
del regolamento.
Art. 19 -
RAPPORTI CON GLI ORGANI PUBBLICI
19.1 - I rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica
amministrazione, in particolare nel settore della sanità, devono essere
intrattenuti dalle strutture associative di pari livello territorialmente
competenti.
19.2 - Il consiglio Direttivo della struttura territorialmente
competente provvede alla nomina dei rappresentanti dell'associazione
nell'ambito degli organismi previsti dalla legge o dalle convenzioni.
19.3 - Nella ipotesi che più strutture associative territoriali siano
interessate alla attività di cui al capoverso precedente, vi provvede il
Consiglio Direttivo della struttura superiore, sentiti i Consigli
Direttivi delle strutture inferiori.
Art. 20 -
COMPETENZE REGIONALI
20.1 - Le strutture regionali godono di piena autonomia normativa,
amministrativa e gestionale.
20.2 - Le normative regionali e le modifiche alle stesse devono essere
comunicate in copia conforme alla sede nazionale, unitamente all'estratto
della delibera dell'assemblea straordinaria che le ha approvate.
20.3 - L'Esecutivo Nazionale, entro il termine di centoventi giorni
dalla ricezione, deve deliberare il giudizio di conformità delle norme
regionali a quelle dello Statuto e del Regolamento, o comunicare al
Consiglio Regionale interessato i rilievi.
20.4 - Il silenzio, nel termine di cui al precedente comma, equivale ad
assenso.
20.5 - L'Esecutivo nazionale ha peraltro, in ogni momento, la facoltà
di formulare rilievi alle norme regionali.
20.6 - Se l'AVIS Regionale interessata non provvede in conformità in
occasione della prima assemblea regionale, o questa non vi si adegua,
l'Esecutivo Nazionale investe della controversia il Collegio nazionale dei
probiviri, che si deve pronunciare nel termine di sessanta giorni dal
ricevimento dei ricorso, salvo motivata proroga di egual termine.
20.7 - Avverso la decisione del Collegio è ammesso il ricorso al Giurì
Nazionale, che deve pronunciarsi nel medesimo termine di cui al precedente
comma.
20.8 - Le norme regionali acquistano efficacia dopo la delibera di
conformità dell'Esecutivo nazionale o il passaggio in giudicato della
decisione dell'organo giurisdizionale.
20.9 - Le altre associazioni del volontariato del sangue, rette da
norme compatibili con quelle di legge e dello Statuto dell'AVIS, possono
concordare con la struttura avisina regionale le modalità di rapporti di
collaborazione nel comune interesse. 20.10 - Nella ipotesi di cui al II
comma dell'art. 5 dello Statuto, la struttura regionale territorialmente
competente può associare le altre organizzazioni del volontariato per
almeno tre anni consecutivi ed impegnarsi, comunque, al versamento delle
quote associative a favore dell'AVIS Nazionale per un termine analogo.
20.11 - Le normative regionali devono prevedere la modalità
dell'esercizio del diritto di accesso agli atti ed ai documenti delle
strutture avisine, ai sensi dell'art. 24, IV comma, della legge 241/90.
Regolamento di attuazione
Art. 21 -
AUTONOMIE PERIFERICHE
21.1 - Le strutture associative, con la più ampia autonomia sancita
dallo Statuto, deliberano i propri bilanci, adottano i provvedimenti
necessari alla propria attività ed al proprio funzionamento, nominano i
propri rappresentanti, intrattengono rapporti con gli organi e gli uffici
della Pubblica Amministrazione al proprio livello e, conseguentemente,
sono pienamente autonome sul piano sostanziale e processuale.
21.2 - L'assunzione di obbligazioni senza l'osservanza delle norme di
Legge, di Statuto e di Regolamento - rilevata dal Collegio sindacale o
dall'Autorità giudiziaria - comporta, nella ipotesi di dolo o colpa grave,
la decadenza dalla carica dei Consiglieri che le hanno deliberate e dei
sindaci che vi hanno eventualmente concorso.
21.3 - Il Presidente del Consiglio Direttivo della struttura superiore,
su parere conforme dell'Esecutivo nazionale, ha facoltà di procedere
giudizialmente nei confronti dei responsabili per il risarcimento del
danno subito dalla struttura interessata.
21.4 - Le strutture regionali, provinciali od equipollenti e di base
hanno la facoltà di richiedere singolarmente l'erezione in persona
giuridica privata e l'iscrizione nei registri tenuti dalla Pubblica
Amministrazione.
Art. 22 -
BENEMERENZE
22.1 - Le benemerenze sono di unica foggia in tutta l'Associazione.
22.2 - Le loro caratteristiche sono determinate dall'Assemblea
Nazionale.
22.3 - Esse vengono attribuite in base a criteri unitari approvati
dall'Assemblea, che tengono prevalentemente conto della fedeltà
all'A.V.I.S.
22.4 - In attesa di tali decisioni, esse continuano ad attribuirsi in
base ai seguenti criteri: · diploma di benemerenza a chi ha compiuto 8
donazioni; · diploma con medaglia di bronzo a chi ha compiuto 16
donazioni; · diploma con medaglia d'argento a chi ha compiuto 24
donazioni; · diploma con medaglia d'oro a chi ha compiuto 50 donazioni; ·
diploma con distintivo d'oro con fronde a chi ha compiuto 75 donazioni; ·
diploma con croce d'oro a chi ha compiuto 100 donazioni.
22.5 - I Consigli Direttivi delle A.V.I.S. Comunali possono infine
assegnare ai soci i seguenti distintivi: · goccia di bronzo, dopo 10 anni
di iscrizione all'A.V.I.S.; · goccia d'argento, dopo 20 anni di iscrizione
all'A.V.I.S.; · goccia d'oro, dopo 30 anni di iscrizione all'A.V.I.S., a
testimonianza della fedeltà che gli stessi abbiano dimostrato per
l'Associazione ed il conseguimento dei fini sociali.
22.6 - La foggia delle benemerenze è conforme ai modelli deliberati dal
Consiglio Nazionale.
Art. 23 -
NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE
23.1 - Ogni struttura associativa deve tenere i registri contabili
obbligatori ed il libro degli inventari.
23.2 - Tutti i movimenti contabili devono essere disposti
dall'Amministratore e supportati dai documenti giustificativi.
23.3 - I rapporti di conto corrente e il deposito di denaro, bancari o
postali, possono portare la firma disgiunta del Presidente o di un suo
delegato e di almeno un membro dell'Esecutivo o del Consiglio.
23.4 - Le strutture periferiche devono predisporre i bilanci preventivo
e consuntivo secondo le direttive emanate dal Consiglio Regionale.
23.5 - La specificazione dei movimenti contabili deve risultare da
riepiloghi allegati al bilancio consuntivo.
23.6 - Ogni socio ha diritto di esaminare i registri ed i libri
contabili della struttura di base a cui appartiene. Le normative regionali
determinano le modalità con le quali il socio può esercitare tale diritto.
23.7 - I bilanci consuntivo e preventivo ed il verbale della relativa
deliberazione assembleare devono essere inviati in copia alla struttura
superiore entro dieci giorni dalla data dell'assemblea.
23.8 - Gli esercizi finanziari delle strutture associative si chiudono
al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 24 -
COMITATO MEDICO NAZIONALE - NORME SANITARIE
24.1 - Le disposizioni in materia sanitaria deliberate dalle strutture
associative devono avere il fine principale di tutelare la salute del
donatore e quella del ricevente nonché di realizzare il corretto impiego
di tutto il sangue disponibile.
24.2 - Il Consiglio Nazionale, per il perseguimento dei compiti in
materia sanitaria previsti dall'art. 6 dello Statuto nomina un Comitato
Medico nazionale, i cui membri possono essere scelti oltre che fra i soci,
anche fra esperti esterni all'Associazione.
24.3 - Il Comitato Medico Nazionale, presieduto dal Presidente
Nazionale o da un suo delegato, svolge i compiti affidatigli ed elabora
studi, strategie e suggerimenti in materia sanitaria.
24.4 - Ogni struttura associativa deve nominare un Direttore Sanitario
che, gratuitamente e volontariamente ovvero a titolo oneroso, presti la
propria opera nell'ambito della struttura medesima.
24.5 - Più strutture possono usufruire delle prestazioni del medesimo
direttore sanitario.
24.6 - Le strutture intermedie, provinciali e regionali o equipollenti,
possono nominare un Comitato Medico.
24.7 - Le disposizioni - che non comportano assunzione di nuove ed
ulteriori spese a carico delle strutture associative - del Comitato Medico
Nazionale possono essere rese esecutive con delibera dell'Esecutivo
Nazionale.
Art. 25 -
COMITATO ELETTORALE
25.1 - L'Assemblea Nazionale, qualora vi sia all'ordine del giorno il
rinnovo delle cariche sociali, subito dopo l'elezione dell'Ufficio di
Presidenza nomina, fra i presenti che non siano candidati, il Comitato
elettorale, determinandone il numero dei componenti.
25.2 - La funzione di membro del comitato elettorale è incompatibile
con qualunque altro incarico nell'ambito dei lavori assembleari.
25.3 - Il Comitato Elettorale inizia immediatamente la propria attività
e: · nomina nel proprio seno il presidente ed il segretario; · accerta la
regolarità delle candidature ed il possesso da parte di ciascun candidato
dei necessari requisiti; · verifica il diritto alla votazione di ciascun
elettore sulla base della documentazione ricevuta ed elaborata dalla
Segreteria Nazionale e dalla Verifica Poteri.
25.4 - In funzione di seggio elettorale il Comitato: · convalida, le
schede elettorali; · disciplina le operazioni di voto; · decide su ogni
contestazione e controversia fatto salvo il ricorso urgente e prima
dell'inizio delle operazioni di voto all'assemblea da parte
dell'interessato; · procede allo spoglio; · proclama l'esito delle
elezioni. Delle operazioni del Comitato elettorale viene redatto un
verbale, sottoscritto da tutti i suoi membri. Il Presidente del Comitato
elettorale, entro trenta giorni dal voto, convoca in prima adunanza gli
eletti per raccogliere l'accettazione alla carica e perché si proceda alla
nomina del Presidente di ciascun organo. Di ogni adunanza il Presidente
del Comitato Elettorale redige un verbale che consegna in originale al
Presidente dell'organo neo-eletto. La competenza e le funzioni del
Presidente del Comitato Elettorale cessano al momento della nomina del
Presidente dell'organo eletto.
25.5 - Le normative regionali determinano le modalità ed i termini di
presentazione delle candidature alle cariche sociali, nonché dello
svolgimento delle operazioni di votazione. Queste ultime non potranno
svolgersi prima dell'inizio delle attività assembleari ed oltre il termine
di 15 gg. dallo svolgimento di tali attività.
Art. 26 -
REGOLAMENTO
Le norme di attuazione dello Statuto sono deliberate dalla Assemblea
Nazionale ordinaria. Per quanto non espressamente previsto dal presente
Regolamento, viene fatto rinvio alle norme di legge e dello Statuto. |