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STATUTO
A.V.I.S. NAZIONALE
Statuto associativo
Approvato il 31 Maggio 1998
in occasione della 62a Assemblea Nazionale
in Vieste (FOGGIA)
Art. 7 -
STRUTTURE
7.1 - Sono strutture dell'AVIS:
a. le AVIS Comunali o comunque di base;
b. le AVIS Provinciali;
c. le AVIS Regionali;
d. l'AVIS Nazionale.
7.2 - Le AVIS Regionali sono capaci di autonomia normativa sul piano
organizzativo e gestionale e possono prevedere la costituzione nel proprio
ambito di altre strutture come previsto dall'art. 20, d'intesa con le AVIS
interessate, anche allo scopo di adeguarsi agli ambiti territoriali del
Servizio Sanitario Nazionale. Ove tali strutture avessero dimensioni
inferiori a quelle del Comune esse avranno coordinamento comunale. 7.3 -
Tutte le strutture dell'AVIS sono dotate di piena autonomia sostanziale e
processuale.
Art. 8 -
ORGANI
L'Avis a tutti i livelli ha i seguenti organi:
a. Assemblea;
b. Consiglio Direttivo;
c. Comitato Esecutivo;
d. Collegio dei Sindaci;
e. Collegio dei Probiviri.
8.2 - Al solo livello nazionale è organo dell'AVIS il Giurì.
8.3 - Le norme regionali possono prevedere che, a livello di base, quando
la consistenza numerica lo consigli, non siano eletti i Sindaci ed i
Probiviri.
8.4 - In tal caso operano i corrispondenti organi del livello
immediatamente superiore.
Art 9 -
COSTITUZIONE E SCIOGLIMENTO
9.1 - L'AVIS di base, salvo che le norme Regionali non dispongano
diversamente, si costituisce in accordo con il Consiglio Direttivo del
livello superiore che partecipa ai lavori preparatori e presenzia alla
Assemblea costitutiva con un proprio rappresentante.
9.2 - L'AVIS che per qualsiasi ragione si scioglie deve, liquidate le
posizioni debitorie, trasferire le proprie eventuali attività residue alla
struttura superiore.
9.3 - Le operazioni relative sono compiute entro 6 (sei) mesi dal
Consiglio Direttivo che fungerà da organo liquidatore.
9.4 - L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento
dell'Associazione Nazionale Volontari Italiani del Sangue, provvede alla
nomina di due Commissari liquidatori.
9.5 - Il terzo Commissario, con funzioni di Presidente del Collegio dei
Liquidatori, viene nominato dal Ministro della Sanità.
9.6 - L'Assemblea nazionale straordinaria che delibera lo scioglimento,
delibera inoltre la devoluzione delle eventuali attività residue a altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o a fini di pubblica
utilità.
Art. 10 -
ASSEMBLEE
10.1 - Le Assemblee dell'Associazione ad ogni livello sono ordinarie e
straordinarie.
10.2 - L'Assemblea è composta dai soci oppure dai delegati nonché dai
membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci, purché soci,
del corrispondente livello.
Essi, a livello di base, hanno diritto di voto; ai livelli superiori hanno
diritto di voto solo se delegati;
10.3 - In sede ordinaria, l'Assemblea è convocata annualmente per la
discussione e l'approvazione del bilancio e della relazione che lo
accompagna;
10.4 - Tutte le Assemblee sono convocate dal Presidente su delibera del
Consiglio Direttivo competente o, in difetto, dall'organo superiore e, in
sede ordinaria, sono regolarmente costituite in prima convocazione con la
presenza della maggioranza degli aventi diritto; in seconda convocazione
le Assemblee ordinarie, sono valide qualunque sia il numero dei presenti.
10.5 - Le Assemblee possono altresì essere convocate, a livello di base,
ad iniziativa di un terzo dei soci e, agli altri livelli, ad iniziativa di
tante strutture immediatamente inferiori che rappresentino un terzo del
totale dei soci della struttura di cui si intende convocare l'Assemblea;
10.6 - Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno e
debbono pervenire ai soci o alle strutture interessate, in tempo utile e
con tutte le informazioni necessarie a consentire una partecipazione
responsabile.
10.7 - Il voto di norma è palese.
10.8 - Il voto per le elezioni delle cariche sociali avviene a scrutinio
segreto; tuttavia l'Assemblea, con la maggioranza dei due terzi dei
presenti, può deliberare diversamente.
10.9 - Se l'Assemblea non approva il bilancio della relativa struttura, il
Consiglio Direttivo decade. Decade altresì se lo delibera l'Assemblea col
voto dei 2/3 dei presenti.
10.10 - In tali casi l'Assemblea nomina un Commissario per il disbrigo
dell'ordinaria amministrazione. Questi gestisce la struttura fino alla
scadenza del mandato triennale, se a tale scadenza mancano meno di dodici
mesi.
10.11 - Se alla scadenza del mandato triennale manca più di un anno, la
prima Assemblea annuale utile sarà convocata anche per l'elezione del
Consiglio Direttivo.
10.12 - I membri così eletti durano in carica sino alla scadenza del
mandato triennale ordinario e, in deroga a quanto previsto dall'art. 17
del Regolamento, tale periodo non viene conteggiato per determinare i
limiti della non rieleggibilità.
Art. 11 -
DELEGATI
11.1 - Il Regolamento di attuazione del presente Statuto stabilisce il
rapporto che deve intercorrere tra il numero dei soci rappresentati in
assemblea e il numero delle donazioni effettuate nell'anno, al fine di
determinare il numero dei delegati spettanti ad ogni struttura.
11.2 - Agli effetti dei computi, le frazioni si arrotondano al valore
intero più vicino.
11.3 - Il delegato impedito viene sostituito dal primo dei non eletti; in
carenza di non eletti, conferisce delega ad altro delegato. In caso di
impedimento tardivo e di conseguente impossibilità di convocare il
sostituto o di conferire delega, questa viene riassegnata dal capo
delegazione ad uno dei delegati presenti.
11.4 - Nessuno può essere portatore di più una delega.
Art. 12 -
ASSEMBLEA NAZIONALE
12.1 - L'Assemblea nazionale convocata per il rinnovo delle cariche
oppure in sede straordinaria avviene con la partecipazione di un delegato
ogni tremila soci o frazione non inferiore a millecinquecento, con il
minimo comunque di due delegati per ogni Regione.
12.2 - Le Assemblee Nazionali ordinarie che hanno all'ordine del giorno
esclusivamente l'approvazione dei bilanci e della relazione che li
accompagna, avvengono con la partecipazione di un delegato ogni cinquemila
soci o frazione non inferiore a duemilacinquecento, con il minimo comunque
di un delegato per ogni Regione.
12.3 - Tuttavia, il Consiglio Nazionale può decidere, in presenza di
particolari motivi, di convocare anche queste assemblee con quorum di cui
al primo comma. Il medesimo quorum si applica anche quando lo richiedano
tanti Consigli regionali che rappresentino almeno un terzo della forza
associativa o lo decida l'Assemblea stessa per la riunione dell'anno
successivo.
12.4 - I delegati regionali debbono essere designati dalle strutture
immediatamente inferiori ed eletti in proporzione ai relativi soci.
12.5 - Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:
a. l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo,
annuale e pluriennale;
b. l'approvazione delle quote associative di propria spettanza;
c. l'approvazione di finanziamenti straordinari a qualsiasi titolo
richiesti;
d. l'approvazione di impegni economici pluriennali;
e. l'approvazione di progetti ed indirizzi di politica associativa
specifici che vincolino le strutture;
f. la modifica del regolamento nazionale;
g. l'elezione e la decadenza dei Consiglieri Nazionali, dei Probiviri, del
Giurì e dei Sindaci Nazionali nonché della Commissione Verifica Poteri;
12.6 - I compiti di cui al punto c) possono essere svolti anche con
l'Assemblea convocata con la partecipazione di cui al comma 12.3 del
presente articolo.
12.7 - Sono compiti dell'Assemblea Straordinaria:
a. l'approvazione delle modifiche dello Statuto Nazionale con voto
favorevole dei 2/3 degli aventi diritto;
b. la delibera di scioglimento dell'Associazione, di incorporazione o di
fusione con altre strutture associative analoghe, con voto favorevole dei
3/4 degli aventi diritto;
c. la nomina dei Commissari liquidatori che affiancano quello di nomina
ministeriale.
Statuto associativo
Art. 1 Costituzione - Denominazione - Sede
Art. 2 Dono del sangue
Art. 3 Natura
Art. 4 Scopi
Art. 5 Soci
Art. 6 Attività
Art. 7 Strutture
Art. 8 Organi
Art. 9 Costituzione e scioglimento
Art. 10 Assemblee
Art. 11 Delegati
Art. 12 Assemblea Nazionale
Art. 13 Consiglio Nazionale ed Esecutivo
Art. 14 Collegio dei Sindaci
Art. 15 Collegio dei Probiviri
Art. 16 Giurì Nazionale
Art. 17 Cariche
Art. 18 Funzioni di controllo
Art. 19 Rapporti con gli organi pubblici
Art. 20 Competenze regionali
Art. 21 Autonomie periferiche
Art. 22 Benemerenze
Art. 23 Patrimonio
Art. 24 Statuto
REGOLAMENTO
Art. 1 -
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE
1.1 - L'AVIS - ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE -
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) - costituita nel
1927 tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente
e anonimamente il proprio sangue, ha sede in Milano e svolge la propria
attività nel settore socio-sanitario conformemente alla legge 11/8/91 n.
266.
1.2 - Per donazione di sangue si intende l'offerta gratuita di sangue
intero o di una sua frazione.
Art. 2 -
DONO DEL SANGUE
2.1 - Il dono del sangue anonimo, gratuito, volontario, periodico e
responsabile, costituisce un atto di umana solidarietà e dovere civico.
2.2 - Esso configura il donatore, promotore e partecipe di un primario
servizio sociale, quale operatore della salute nell'ambito del Servizio
Sanitario Nazionale.
Art. 3 -
NATURA
3.1 - L'AVIS, riconosciuta con legge n° 49 del 20/02/1950, fonda la sua
attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della
democrazia e della partecipazione sociale e sul volontariato quale
elemento centrale e strumento insostituibile di solidarietà umana.
3.2 - E' apartitica, aconfessionale, non ammette discriminazioni di sesso,
razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica ed esclude
qualsiasi fine di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale.
Art. 4 -
SCOPI
4.1 - L'AVIS, in armonia con i fini istituzionali del servizio
sanitario nazionale, concorre al loro raggiungimento, perseguendo i
seguenti scopi:
a. offerta del sangue da parte dei soci, senza vincoli sulla destinazione;
b. promozione dell'informazione e della educazione al dono del sangue ed
alla salute tra la popolazione con interventi a livello nazionale,
regionale e locale;
c. promozione e sviluppo della coscienza trasfusionale e del buon utilizzo
del sangue;
d. cooperazione al programma nazionale per il raggiungimento della
autosufficienza ematica;
e. gestione dei servizi tecnici nei limiti delle normative vigenti;
f. cooperazione sul piano internazionale per lo sviluppo del volontariato;
g. tutela la salute dei donatori contribuendo all'educazione sanitaria e
favorendo la medicina preventiva;
h. partecipazione ad altre associazioni e società aventi uno scopo
analogo, accessorio e sussidiario, con le finalità proprie istituzionali.
Art. 5 -
SOCI
5.1 - E' socio dell'AVIS chi dona periodicamente il proprio sangue, chi
per ragioni di età o di salute ha cessato l'attività donazionale e
partecipa con continuità all'attività associativa e chi, non effettuando
donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta
validità nell'ambito associativo. Questi ultimi non potranno superare 1/6
dei donatori periodici di ciascuna AVIS di base.
5.2 - Sono equiparati ai Soci i membri delle altre Associazioni che, rette
da norme non contrastanti con il presente Statuto ed avendo versato i
contributi di cui all'art. 21, ottengono di essere parificate alle AVIS
geograficamente competenti.
5.3 - Tutti i soci hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.
5.4 - Tutte le prestazioni e le funzioni dei soci a favore
dell'Associazione devono essere svolte gratuitamente. Non costituisce
retribuzione il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento
dell'attività associativa.
Art. 6 -
ATTIVITA'
6.1 - L'AVIS adotta e sviluppa a tutti i livelli associativi ogni
iniziativa al fine di promuovere, coordinare e disciplinare il
volontariato del sangue, ed in particolare:
a. svolge opera di stimolo della solidarietà attraverso il proselitismo e
la propaganda a favore del dono del sangue e di emocomponenti, in
particolare nel mondo della scuola per l'istruzione, la formazione e
l'aggiornamento della popolazione scolastica e del personale docente e non
docente di ogni ordine e grado;
b. cura la chiamata dei donatori per l'effettuazione dei prelievi;
c. partecipa alla programmazione ed alla gestione dell'intero servizio
trasfusionale, in conformità al disposto della Legge n° 107/90 e sue
applicazioni;
d. contribuisce all'approfondimento tecnico, scientifico ed organizzativo
dei problemi promozionali, organizzativi, trasfusionali ed
immuno-ematologici anche in relazione al trapianto di organi e promuove
l'informazione sulla donazione del midollo osseo e su ogni altra terapia
alternativa ed integrativa della emotrasfusione e sulle novità
scientifiche immunotrasfusionali tra i propri associati;
e. vigila per il migliore utilizzo e la distribuzione ottimale del sangue
raccolto, degli emocomponenti e dei loro derivati nonché per un pronto
utilizzo delle eccedenze;
f. promuove e sviluppa attività di coordinamento tra le Associazioni di
volontariato e fra quelle del sangue in particolare per una maggiore
diffusione dei valori della solidarietà e per un migliore impegno del
volontariato, nell'ambito delle competenze ed esso attribuite dalla legge;
g. promuove e coordina, nel settore sociale e sanitario, attività
accessorie e complementari rispetto alla donazione ed alla raccolta del
sangue;
h. non può svolgere attività diverse da quelle previste nel presente
statuto e indicate nell'articolo 10 lett. a) del d. lgs. n. 460/97, a
eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Statuto
associativo
Art. 7 -
STRUTTURE
7.1 - Sono strutture dell'AVIS:
a. le AVIS Comunali o comunque di base;
b. le AVIS Provinciali;
c. le AVIS Regionali;
d. l'AVIS Nazionale.
7.2 - Le AVIS Regionali sono capaci di autonomia normativa sul piano
organizzativo e gestionale e possono prevedere la costituzione nel proprio
ambito di altre strutture come previsto dall'art. 20, d'intesa con le AVIS
interessate, anche allo scopo di adeguarsi agli ambiti territoriali del
Servizio Sanitario Nazionale. Ove tali strutture avessero dimensioni
inferiori a quelle del Comune esse avranno coordinamento comunale.
7.3 - Tutte le strutture dell'AVIS sono dotate di piena autonomia
sostanziale e processuale.
Art. 8 -
ORGANI
L'Avis a tutti i livelli ha i seguenti organi:
a. Assemblea;
b. Consiglio Direttivo;
c. Comitato Esecutivo;
d. Collegio dei Sindaci;
e. Collegio dei Probiviri.
8.2 - Al solo livello nazionale è organo dell'AVIS il Giurì.
8.3 - Le norme regionali possono prevedere che, a livello di base, quando
la consistenza numerica lo consigli, non siano eletti i Sindaci ed i
Probiviri.
8.4 - In tal caso operano i corrispondenti organi del livello
immediatamente superiore.
Art 9 -
COSTITUZIONE E SCIOGLIMENTO
9.1 - L'AVIS di base, salvo che le norme Regionali non dispongano
diversamente, si costituisce in accordo con il Consiglio Direttivo del
livello superiore che partecipa ai lavori preparatori e presenzia alla
Assemblea costitutiva con un proprio rappresentante.
9.2 - L'AVIS che per qualsiasi ragione si scioglie deve, liquidate le
posizioni debitorie, trasferire le proprie eventuali attività residue alla
struttura superiore.
9.3 - Le operazioni relative sono compiute entro 6 (sei) mesi dal
Consiglio Direttivo che fungerà da organo liquidatore.
9.4 - L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento
dell'Associazione Nazionale Volontari Italiani del Sangue, provvede alla
nomina di due Commissari liquidatori.
9.5 - Il terzo Commissario, con funzioni di Presidente del Collegio dei
Liquidatori, viene nominato dal Ministro della Sanità.
9.6 - L'Assemblea nazionale straordinaria che delibera lo scioglimento,
delibera inoltre la devoluzione delle eventuali attività residue a altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o a fini di pubblica
utilità.
Art. 10 -
ASSEMBLEE
10.1 - Le Assemblee dell'Associazione ad ogni livello sono ordinarie e
straordinarie.
10.2 - L'Assemblea è composta dai soci oppure dai delegati nonché dai
membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci, purché soci,
del corrispondente livello.
Essi, a livello di base, hanno diritto di voto; ai livelli superiori hanno
diritto di voto solo se delegati;
10.3 - In sede ordinaria, l'Assemblea è convocata annualmente per la
discussione e l'approvazione del bilancio e della relazione che lo
accompagna;
10.4 - Tutte le Assemblee sono convocate dal Presidente su delibera del
Consiglio Direttivo competente o, in difetto, dall'organo superiore e, in
sede ordinaria, sono regolarmente costituite in prima convocazione con la
presenza della maggioranza degli aventi diritto; in seconda convocazione
le Assemblee ordinarie, sono valide qualunque sia il numero dei presenti.
10.5 - Le Assemblee possono altresì essere convocate, a livello di base,
ad iniziativa di un terzo dei soci e, agli altri livelli, ad iniziativa di
tante strutture immediatamente inferiori che rappresentino un terzo del
totale dei soci della struttura di cui si intende convocare l'Assemblea;
10.6 - Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno e
debbono pervenire ai soci o alle strutture interessate, in tempo utile e
con tutte le informazioni necessarie a consentire una partecipazione
responsabile.
10.7 - Il voto di norma è palese.
10.8 - Il voto per le elezioni delle cariche sociali avviene a scrutinio
segreto; tuttavia l'Assemblea, con la maggioranza dei due terzi dei
presenti, può deliberare diversamente.
10.9 - Se l'Assemblea non approva il bilancio della relativa struttura, il
Consiglio Direttivo decade. Decade altresì se lo delibera l'Assemblea col
voto dei 2/3 dei presenti.
10.10 - In tali casi l'Assemblea nomina un Commissario per il disbrigo
dell'ordinaria amministrazione. Questi gestisce la struttura fino alla
scadenza del mandato triennale, se a tale scadenza mancano meno di dodici
mesi.
10.11 - Se alla scadenza del mandato triennale manca più di un anno, la
prima Assemblea annuale utile sarà convocata anche per l'elezione del
Consiglio Direttivo.
10.12 - I membri così eletti durano in carica sino alla scadenza del
mandato triennale ordinario e, in deroga a quanto previsto dall'art. 17
del Regolamento, tale periodo non viene conteggiato per determinare i
limiti della non rieleggibilità.
Art. 11 -
DELEGATI
11.1 - Il Regolamento di attuazione del presente Statuto stabilisce il
rapporto che deve intercorrere tra il numero dei soci rappresentati in
assemblea e il numero delle donazioni effettuate nell'anno, al fine di
determinare il numero dei delegati spettanti ad ogni struttura.
11.2 - Agli effetti dei computi, le frazioni si arrotondano al valore
intero più vicino.
11.3 - Il delegato impedito viene sostituito dal primo dei non eletti; in
carenza di non eletti, conferisce delega ad altro delegato. In caso di
impedimento tardivo e di conseguente impossibilità di convocare il
sostituto o di conferire delega, questa viene riassegnata dal capo
delegazione ad uno dei delegati presenti.
11.4 - Nessuno può essere portatore di più una delega.
Art. 12 -
ASSEMBLEA NAZIONALE
12.1 - L'Assemblea nazionale convocata per il rinnovo delle cariche
oppure in sede straordinaria avviene con la partecipazione di un delegato
ogni tremila soci o frazione non inferiore a millecinquecento, con il
minimo comunque di due delegati per ogni Regione.
12.2 - Le Assemblee Nazionali ordinarie che hanno all'ordine del giorno
esclusivamente l'approvazione dei bilanci e della relazione che li
accompagna, avvengono con la partecipazione di un delegato ogni cinquemila
soci o frazione non inferiore a duemilacinquecento, con il minimo comunque
di un delegato per ogni Regione.
12.3 - Tuttavia, il Consiglio Nazionale può decidere, in presenza di
particolari motivi, di convocare anche queste assemblee con quorum di cui
al primo comma. Il medesimo quorum si applica anche quando lo richiedano
tanti Consigli regionali che rappresentino almeno un terzo della forza
associativa o lo decida l'Assemblea stessa per la riunione dell'anno
successivo.
12.4 - I delegati regionali debbono essere designati dalle strutture
immediatamente inferiori ed eletti in proporzione ai relativi soci.
12.5 - Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:
a. l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo,
annuale e pluriennale;
b. l'approvazione delle quote associative di propria spettanza;
c. l'approvazione di finanziamenti straordinari a qualsiasi titolo
richiesti;
d. l'approvazione di impegni economici pluriennali;
e. l'approvazione di progetti ed indirizzi di politica associativa
specifici che vincolino le strutture;
f. la modifica del regolamento nazionale;
g. l'elezione e la decadenza dei Consiglieri Nazionali, dei Probiviri, del
Giurì e dei Sindaci Nazionali nonché della Commissione Verifica Poteri;
12.6 - I compiti di cui al punto c) possono essere svolti anche con
l'Assemblea convocata con la partecipazione di cui al comma 12.3 del
presente articolo.
12.7 - Sono compiti dell'Assemblea Straordinaria:
a. l'approvazione delle modifiche dello Statuto Nazionale con voto
favorevole dei 2/3 degli aventi diritto;
b. la delibera di scioglimento dell'Associazione, di incorporazione o di
fusione con altre strutture associative analoghe, con voto favorevole dei
3/4 degli aventi diritto;
c. la nomina dei Commissari liquidatori che affiancano quello di nomina
ministeriale.
Statuto associativo
Art. 13 - CONSIGLIO NAZIONALE ED
ESECUTIVO
13.1 - I Consiglieri Nazionali ed i supplenti sono eletti
dall'Assemblea Nazionale su designazione delle Assemblee Regionali secondo
i criteri fissati dal Regolamento.
13.2 - Ogni AVIS regionale deve essere rappresentata da almeno un
Consigliere Nazionale.
13.3 - Il Consiglio Nazionale nomina nel suo seno il Presidente, da uno a
due vice Presidenti, di cui, nel secondo caso, uno Vicario, un Segretario,
un Amministratore ed eventuali altri Consiglieri con incarichi specifici:
questi formano l'Esecutivo ed esplicano le funzioni di cui al Regolamento.
13.4 - Al Consiglio Nazionale spettano tutti i poteri di ordinaria e di
straordinaria amministrazione per le materie di sua competenza.
13.5 - Il Presidente e, occorrendo, il Vice Presidente Vicario
rappresentano l'Associazione Nazionale.
13.6 - Sono compiti del Consiglio Nazionale:
a. la promozione della donazione e la propaganda per la crescita di una
adeguata coscienza trasfusionale;
b. la esecuzione delle delibere delle Assemblee e la realizzazione delle
linee di politica associativa indicate dalle stesse;
c. l'azione di stimolo per un costante aggiornamento scientifico e
legislativo;
d. la promozione di convegni sui temi specifici.
e. l'intervento al fianco delle autorità pubbliche in caso di calamità
nazionali;
f. la approvazione della proposta di bilancio consuntivo e di relazione
illustrativa della attività svolta;
g. la approvazione delle proposte di bilancio preventivo annuale e
pluriennale;
h. la ricerca dell'unità, di azione prima e di associativa poi, con le
altre realtà del volontariato impegnate nella donazione di sangue;
i. lo svolgimento di ogni altra attività non esplicitamente delegata
all'Esecutivo.
13.7 - L'Esecutivo Nazionale delibera autonomamente, riferendo al
Consiglio, sui seguenti argomenti:
a. la elaborazione di criteri operativi, messaggi, sistemi e mezzi di
comunicazione volti alla promozione ed allo sviluppo del volontariato del
sangue;
b. la generale promozione ed il coordinamento delle attività delle AVIS
Regionali nonché la relativa disciplina nelle materie non decentrate;
c. il coordinamento delle potenzialità di offerta di sangue delle varie
strutture, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge;
d. l'acquisto di materiali di consumo senza limiti di spesa purché nei
limiti del bilancio preventivo;
e. l'acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di cifra che il Consiglio
riterrà di fissare;
f. i licenziamenti, assunzioni sostitutive, promozioni, aumenti di merito
e di anzianità nei limiti della contrattazione collettiva;
g. l'accettazione di lasciti, eredità, legati e donazioni;
h. la cessione alle strutture locali degli immobili intestati all'AVIS
Nazionale;
i. lo svolgimento dei compiti di cui agli artt. 18 dello Statuto e del
Regolamento;
j. l'approvazione delle normative regionali;
k. la decisione di agire e resistere in giudizio, di transigere o di
rinunciare alle azioni, di compromettere in arbitri, anche amichevoli
compositori e di nominare avvocati e consulenti;
l. il conferimento di incarichi di consulenza e di prestazione
professionale tanto a titolo gratuito che oneroso. L'Esecutivo inoltre
delibera su tutti gli argomenti ad esso delegati dal Consiglio stesso;
esegue le delibere del Consiglio; attende all'ordinaria amministrazione;
prende le decisioni urgenti da sottoporre a ratifica nella prima riunione
del Consiglio.
13.8 - La Sede Nazionale garantisce il diritto di accesso ai propri
documenti, nei modi e nelle forme di cui alla Legge 241/90 e relativi
regolamenti di attuazione.
Art. 14 - COLLEGIO DEI SINDACI
14.1 - Salvo il disposto dell'art. 8, il Collegio dei Sindaci - eletto
dalla Assemblea per un triennio - si compone, a tutti i livelli
associativi, di tre membri effettivi e di due supplenti dotati della
necessaria competenza. Possono essere eletti alla carica di sindaco anche
non soci, purché esperti della materia.
14.2 - Il collegio esercita l'attività di controllo degli atti
amministrativi del Consiglio Direttivo della propria struttura ed assiste
alle adunanze del Consiglio stesso e dell'Esecutivo.
14.3 - Il Collegio dei Sindaci della struttura superiore, su richiesta del
proprio Consiglio Direttivo o di quella della struttura inferiore,
esercita il controllo degli adempimenti amministrativi e fiscali del
Consiglio Direttivo nonché della attività del Collegio Sindacale della
struttura immediatamente inferiore.
Art. 15 - COLLEGIO DEI
PROBIVIRI
15.1 - Salvo il disposto dell'art. 8, il Collegio dei Probiviri -
eletto dalla Assemblea per un triennio - si compone, a tutti i livelli
associativi, di tre membri effettivi e due membri supplenti dotati della
necessaria competenza.
15.2 - Il Collegio esercita, a richiesta di chi vi abbia interesse,
l'attività giurisdizionale sulle controversie fra organi associativi,
titolari di cariche e soci.
15.3 - Le competenze del Collegio e la procedura sono disciplinate dalle
norme del Regolamento.
15.4 - Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono soggette ad
impugnazione avanti a quello della struttura superiore.
15.5 - Le decisioni del Collegio nazionale dei Probiviri sono impugnabili
avanti al Giurì Nazionale.
15.6 - Le decisioni prese dal Collegio in grado di appello non sono
ulteriormente impugnabili, salvo quelle comportanti l'espulsione della
Associazione, soggette ad impugnazione avanti al Giurì Nazionale per
quanto attiene alla legittimità della sanzione.
Art. 16 - GIURI' NAZIONALE
16.1 - Il Giurì Nazionale, composto da undici membri - eletti
dall'Assemblea nazionale per un triennio - svolge la funzione di giudice
di secondo grado delle decisioni del Collegio Nazionale dei Probiviri, e
decide altresì negli altri casi indicati dal Regolamento.
16.2 - Le decisioni del Giurì Nazinale sono inappellabili.
16.3 - I candidati alla carica di membro del Giurì sono indicati da
ciascuna AVIS Regionale in numero non superiore a quello da eleggere.
16.4 - La carica di membro del Giurì Nazionale è incompatibile con
qualunque altra carica o funzione nell'ambito delle strutture e degli
organi associativi.
Art. 17 - CARICHE
17.1 - Le cariche sociali, a tutti i livelli, sono triennali e non
retribuite. E' ammessa la rieleggibilità nei limiti fissati dal
Regolamento.
17.2 - Il Regolamento disciplina i casi di incompatibilità.
17.3 - In caso di vacanza della carica, per qualunque causa o motivo, al
decaduto subentra il primo dei non eletti.
17.4 - Nella ipotesi di vacanza della carica di consigliere nazionale
subentra il supplente o, in mancanza di questo, il primo dei non eletti
fra i candidati dell'AVIS Regionale del decaduto. Nel caso che anche
quest'ultimo manchi, il subentrante viene cooptato su indicazione del
Consiglio dell'AVIS Regionale interessata..
17.5 - Ai membri effettivi dei Collegi che, per qualsiasi causa o motivo,
hanno lasciato vacante la carica, subentra il supplente che ha riportato
il maggior numero di voti. Nella ipotesi che, per qualsiasi causa o
motivo, i membri di un Collegio si riducano a meno di tre, le funzioni
vengono demandate al Collegio della struttura superiore.
Art. 18 - FUNZIONI DI
CONTROLLO
18.1 - Fatta salva l'autonomia di cui all'art. 7 del presente Statuto,
al fine di rendere armonici i rispettivi comportamenti e di mantenere
unitaria la linea generale della politica associativa, gli organi delle
strutture superiori hanno facoltà di sottoporre a verifica l'attività
degli organi delle strutture inferiori..
18.2 - Il Regolamento disciplina le modalità del controllo e delle
attività conseguenti..
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