STATUTO A.V.I.S. NAZIONALE

 

 

 

 Statuto associativo

Approvato il 31 Maggio 1998

in occasione della 62a Assemblea Nazionale

in Vieste (FOGGIA)

 

Art. 7 - STRUTTURE

7.1 - Sono strutture dell'AVIS:
a. le AVIS Comunali o comunque di base;
b. le AVIS Provinciali;
c. le AVIS Regionali;
d. l'AVIS Nazionale.
7.2 - Le AVIS Regionali sono capaci di autonomia normativa sul piano organizzativo e gestionale e possono prevedere la costituzione nel proprio ambito di altre strutture come previsto dall'art. 20, d'intesa con le AVIS interessate, anche allo scopo di adeguarsi agli ambiti territoriali del Servizio Sanitario Nazionale. Ove tali strutture avessero dimensioni inferiori a quelle del Comune esse avranno coordinamento comunale. 7.3 - Tutte le strutture dell'AVIS sono dotate di piena autonomia sostanziale e processuale.

Art. 8 - ORGANI

L'Avis a tutti i livelli ha i seguenti organi:
a. Assemblea;
b. Consiglio Direttivo;
c. Comitato Esecutivo;
d. Collegio dei Sindaci;
e. Collegio dei Probiviri.
8.2 - Al solo livello nazionale è organo dell'AVIS il Giurì.
8.3 - Le norme regionali possono prevedere che, a livello di base, quando la consistenza numerica lo consigli, non siano eletti i Sindaci ed i Probiviri.
8.4 - In tal caso operano i corrispondenti organi del livello immediatamente superiore.

Art 9 - COSTITUZIONE E SCIOGLIMENTO

9.1 - L'AVIS di base, salvo che le norme Regionali non dispongano diversamente, si costituisce in accordo con il Consiglio Direttivo del livello superiore che partecipa ai lavori preparatori e presenzia alla Assemblea costitutiva con un proprio rappresentante.
9.2 - L'AVIS che per qualsiasi ragione si scioglie deve, liquidate le posizioni debitorie, trasferire le proprie eventuali attività residue alla struttura superiore.
9.3 - Le operazioni relative sono compiute entro 6 (sei) mesi dal Consiglio Direttivo che fungerà da organo liquidatore.
9.4 - L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'Associazione Nazionale Volontari Italiani del Sangue, provvede alla nomina di due Commissari liquidatori.
9.5 - Il terzo Commissario, con funzioni di Presidente del Collegio dei Liquidatori, viene nominato dal Ministro della Sanità.
9.6 - L'Assemblea nazionale straordinaria che delibera lo scioglimento, delibera inoltre la devoluzione delle eventuali attività residue a altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o a fini di pubblica utilità.

Art. 10 - ASSEMBLEE

10.1 - Le Assemblee dell'Associazione ad ogni livello sono ordinarie e straordinarie.
10.2 - L'Assemblea è composta dai soci oppure dai delegati nonché dai membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci, purché soci, del corrispondente livello.
Essi, a livello di base, hanno diritto di voto; ai livelli superiori hanno diritto di voto solo se delegati;
10.3 - In sede ordinaria, l'Assemblea è convocata annualmente per la discussione e l'approvazione del bilancio e della relazione che lo accompagna;
10.4 - Tutte le Assemblee sono convocate dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo competente o, in difetto, dall'organo superiore e, in sede ordinaria, sono regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto; in seconda convocazione le Assemblee ordinarie, sono valide qualunque sia il numero dei presenti.
10.5 - Le Assemblee possono altresì essere convocate, a livello di base, ad iniziativa di un terzo dei soci e, agli altri livelli, ad iniziativa di tante strutture immediatamente inferiori che rappresentino un terzo del totale dei soci della struttura di cui si intende convocare l'Assemblea;
10.6 - Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno e debbono pervenire ai soci o alle strutture interessate, in tempo utile e con tutte le informazioni necessarie a consentire una partecipazione responsabile.
10.7 - Il voto di norma è palese.
10.8 - Il voto per le elezioni delle cariche sociali avviene a scrutinio segreto; tuttavia l'Assemblea, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, può deliberare diversamente.
10.9 - Se l'Assemblea non approva il bilancio della relativa struttura, il Consiglio Direttivo decade. Decade altresì se lo delibera l'Assemblea col voto dei 2/3 dei presenti.
10.10 - In tali casi l'Assemblea nomina un Commissario per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione. Questi gestisce la struttura fino alla scadenza del mandato triennale, se a tale scadenza mancano meno di dodici mesi.
10.11 - Se alla scadenza del mandato triennale manca più di un anno, la prima Assemblea annuale utile sarà convocata anche per l'elezione del Consiglio Direttivo.
10.12 - I membri così eletti durano in carica sino alla scadenza del mandato triennale ordinario e, in deroga a quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento, tale periodo non viene conteggiato per determinare i limiti della non rieleggibilità.

Art. 11 - DELEGATI

11.1 - Il Regolamento di attuazione del presente Statuto stabilisce il rapporto che deve intercorrere tra il numero dei soci rappresentati in assemblea e il numero delle donazioni effettuate nell'anno, al fine di determinare il numero dei delegati spettanti ad ogni struttura.
11.2 - Agli effetti dei computi, le frazioni si arrotondano al valore intero più vicino.
11.3 - Il delegato impedito viene sostituito dal primo dei non eletti; in carenza di non eletti, conferisce delega ad altro delegato. In caso di impedimento tardivo e di conseguente impossibilità di convocare il sostituto o di conferire delega, questa viene riassegnata dal capo delegazione ad uno dei delegati presenti.
11.4 - Nessuno può essere portatore di più una delega.
 

Art. 12 - ASSEMBLEA NAZIONALE

12.1 - L'Assemblea nazionale convocata per il rinnovo delle cariche oppure in sede straordinaria avviene con la partecipazione di un delegato ogni tremila soci o frazione non inferiore a millecinquecento, con il minimo comunque di due delegati per ogni Regione.
12.2 - Le Assemblee Nazionali ordinarie che hanno all'ordine del giorno esclusivamente l'approvazione dei bilanci e della relazione che li accompagna, avvengono con la partecipazione di un delegato ogni cinquemila soci o frazione non inferiore a duemilacinquecento, con il minimo comunque di un delegato per ogni Regione.
12.3 - Tuttavia, il Consiglio Nazionale può decidere, in presenza di particolari motivi, di convocare anche queste assemblee con quorum di cui al primo comma. Il medesimo quorum si applica anche quando lo richiedano tanti Consigli regionali che rappresentino almeno un terzo della forza associativa o lo decida l'Assemblea stessa per la riunione dell'anno successivo.
12.4 - I delegati regionali debbono essere designati dalle strutture immediatamente inferiori ed eletti in proporzione ai relativi soci.
12.5 - Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:
a. l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, annuale e pluriennale;
b. l'approvazione delle quote associative di propria spettanza;
c. l'approvazione di finanziamenti straordinari a qualsiasi titolo richiesti;
d. l'approvazione di impegni economici pluriennali;
e. l'approvazione di progetti ed indirizzi di politica associativa specifici che vincolino le strutture;
f. la modifica del regolamento nazionale;
g. l'elezione e la decadenza dei Consiglieri Nazionali, dei Probiviri, del Giurì e dei Sindaci Nazionali nonché della Commissione Verifica Poteri;
12.6 - I compiti di cui al punto c) possono essere svolti anche con l'Assemblea convocata con la partecipazione di cui al comma 12.3 del presente articolo.
12.7 - Sono compiti dell'Assemblea Straordinaria:
a. l'approvazione delle modifiche dello Statuto Nazionale con voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto;
b. la delibera di scioglimento dell'Associazione, di incorporazione o di fusione con altre strutture associative analoghe, con voto favorevole dei 3/4 degli aventi diritto;
c. la nomina dei Commissari liquidatori che affiancano quello di nomina ministeriale.

Statuto associativo

Art. 1 Costituzione - Denominazione - Sede   
Art. 2 Dono del sangue  
Art. 3 Natura  
Art. 4 Scopi  
Art. 5 Soci  
Art. 6 Attività  
Art. 7 Strutture 
Art. 8 Organi  
Art. 9 Costituzione e scioglimento  
Art. 10 Assemblee  
Art. 11 Delegati  
Art. 12 Assemblea Nazionale 

Art. 13 Consiglio Nazionale ed Esecutivo 
Art. 14 Collegio dei Sindaci 
Art. 15 Collegio dei Probiviri 
Art. 16 Giurì Nazionale 
Art. 17 Cariche 
Art. 18 Funzioni di controllo 
Art. 19 Rapporti con gli organi pubblici 
Art. 20 Competenze regionali 
Art. 21 Autonomie periferiche 
Art. 22 Benemerenze 
Art. 23 Patrimonio 
Art. 24 Statuto 
REGOLAMENTO

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

1.1 - L'AVIS - ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) - costituita nel 1927 tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue, ha sede in Milano e svolge la propria attività nel settore socio-sanitario conformemente alla legge 11/8/91 n. 266.
1.2 - Per donazione di sangue si intende l'offerta gratuita di sangue intero o di una sua frazione.
 

Art. 2 - DONO DEL SANGUE

2.1 - Il dono del sangue anonimo, gratuito, volontario, periodico e responsabile, costituisce un atto di umana solidarietà e dovere civico.
2.2 - Esso configura il donatore, promotore e partecipe di un primario servizio sociale, quale operatore della salute nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.
 

Art. 3 - NATURA

3.1 - L'AVIS, riconosciuta con legge n° 49 del 20/02/1950, fonda la sua attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale e sul volontariato quale elemento centrale e strumento insostituibile di solidarietà umana.
3.2 - E' apartitica, aconfessionale, non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica ed esclude qualsiasi fine di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale.
 

Art. 4 - SCOPI

4.1 - L'AVIS, in armonia con i fini istituzionali del servizio sanitario nazionale, concorre al loro raggiungimento, perseguendo i seguenti scopi:
a. offerta del sangue da parte dei soci, senza vincoli sulla destinazione;
b. promozione dell'informazione e della educazione al dono del sangue ed alla salute tra la popolazione con interventi a livello nazionale, regionale e locale;
c. promozione e sviluppo della coscienza trasfusionale e del buon utilizzo del sangue;
d. cooperazione al programma nazionale per il raggiungimento della autosufficienza ematica;
e. gestione dei servizi tecnici nei limiti delle normative vigenti;
f. cooperazione sul piano internazionale per lo sviluppo del volontariato;
g. tutela la salute dei donatori contribuendo all'educazione sanitaria e favorendo la medicina preventiva;
h. partecipazione ad altre associazioni e società aventi uno scopo analogo, accessorio e sussidiario, con le finalità proprie istituzionali.

Art. 5 - SOCI

5.1 - E' socio dell'AVIS chi dona periodicamente il proprio sangue, chi per ragioni di età o di salute ha cessato l'attività donazionale e partecipa con continuità all'attività associativa e chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell'ambito associativo. Questi ultimi non potranno superare 1/6 dei donatori periodici di ciascuna AVIS di base.
5.2 - Sono equiparati ai Soci i membri delle altre Associazioni che, rette da norme non contrastanti con il presente Statuto ed avendo versato i contributi di cui all'art. 21, ottengono di essere parificate alle AVIS geograficamente competenti.
5.3 - Tutti i soci hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.
5.4 - Tutte le prestazioni e le funzioni dei soci a favore dell'Associazione devono essere svolte gratuitamente. Non costituisce retribuzione il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell'attività associativa.
 

Art. 6 - ATTIVITA'

6.1 - L'AVIS adotta e sviluppa a tutti i livelli associativi ogni iniziativa al fine di promuovere, coordinare e disciplinare il volontariato del sangue, ed in particolare:
a. svolge opera di stimolo della solidarietà attraverso il proselitismo e la propaganda a favore del dono del sangue e di emocomponenti, in particolare nel mondo della scuola per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento della popolazione scolastica e del personale docente e non docente di ogni ordine e grado;
b. cura la chiamata dei donatori per l'effettuazione dei prelievi;
c. partecipa alla programmazione ed alla gestione dell'intero servizio trasfusionale, in conformità al disposto della Legge n° 107/90 e sue applicazioni;
d. contribuisce all'approfondimento tecnico, scientifico ed organizzativo dei problemi promozionali, organizzativi, trasfusionali ed immuno-ematologici anche in relazione al trapianto di organi e promuove l'informazione sulla donazione del midollo osseo e su ogni altra terapia alternativa ed integrativa della emotrasfusione e sulle novità scientifiche immunotrasfusionali tra i propri associati;
e. vigila per il migliore utilizzo e la distribuzione ottimale del sangue raccolto, degli emocomponenti e dei loro derivati nonché per un pronto utilizzo delle eccedenze;
f. promuove e sviluppa attività di coordinamento tra le Associazioni di volontariato e fra quelle del sangue in particolare per una maggiore diffusione dei valori della solidarietà e per un migliore impegno del volontariato, nell'ambito delle competenze ed esso attribuite dalla legge;
g. promuove e coordina, nel settore sociale e sanitario, attività accessorie e complementari rispetto alla donazione ed alla raccolta del sangue;
h. non può svolgere attività diverse da quelle previste nel presente statuto e indicate nell'articolo 10 lett. a) del d. lgs. n. 460/97, a eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

 Statuto associativo

Art. 7 - STRUTTURE

7.1 - Sono strutture dell'AVIS:
a. le AVIS Comunali o comunque di base;
b. le AVIS Provinciali;
c. le AVIS Regionali;
d. l'AVIS Nazionale.
7.2 - Le AVIS Regionali sono capaci di autonomia normativa sul piano organizzativo e gestionale e possono prevedere la costituzione nel proprio ambito di altre strutture come previsto dall'art. 20, d'intesa con le AVIS interessate, anche allo scopo di adeguarsi agli ambiti territoriali del Servizio Sanitario Nazionale. Ove tali strutture avessero dimensioni inferiori a quelle del Comune esse avranno coordinamento comunale. 7.3 - Tutte le strutture dell'AVIS sono dotate di piena autonomia sostanziale e processuale.

Art. 8 - ORGANI

L'Avis a tutti i livelli ha i seguenti organi:
a. Assemblea;
b. Consiglio Direttivo;
c. Comitato Esecutivo;
d. Collegio dei Sindaci;
e. Collegio dei Probiviri.
8.2 - Al solo livello nazionale è organo dell'AVIS il Giurì.
8.3 - Le norme regionali possono prevedere che, a livello di base, quando la consistenza numerica lo consigli, non siano eletti i Sindaci ed i Probiviri.
8.4 - In tal caso operano i corrispondenti organi del livello immediatamente superiore.

Art 9 - COSTITUZIONE E SCIOGLIMENTO

9.1 - L'AVIS di base, salvo che le norme Regionali non dispongano diversamente, si costituisce in accordo con il Consiglio Direttivo del livello superiore che partecipa ai lavori preparatori e presenzia alla Assemblea costitutiva con un proprio rappresentante.
9.2 - L'AVIS che per qualsiasi ragione si scioglie deve, liquidate le posizioni debitorie, trasferire le proprie eventuali attività residue alla struttura superiore.
9.3 - Le operazioni relative sono compiute entro 6 (sei) mesi dal Consiglio Direttivo che fungerà da organo liquidatore.
9.4 - L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'Associazione Nazionale Volontari Italiani del Sangue, provvede alla nomina di due Commissari liquidatori.
9.5 - Il terzo Commissario, con funzioni di Presidente del Collegio dei Liquidatori, viene nominato dal Ministro della Sanità.
9.6 - L'Assemblea nazionale straordinaria che delibera lo scioglimento, delibera inoltre la devoluzione delle eventuali attività residue a altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o a fini di pubblica utilità.

Art. 10 - ASSEMBLEE

10.1 - Le Assemblee dell'Associazione ad ogni livello sono ordinarie e straordinarie.
10.2 - L'Assemblea è composta dai soci oppure dai delegati nonché dai membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci, purché soci, del corrispondente livello.
Essi, a livello di base, hanno diritto di voto; ai livelli superiori hanno diritto di voto solo se delegati;
10.3 - In sede ordinaria, l'Assemblea è convocata annualmente per la discussione e l'approvazione del bilancio e della relazione che lo accompagna;
10.4 - Tutte le Assemblee sono convocate dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo competente o, in difetto, dall'organo superiore e, in sede ordinaria, sono regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto; in seconda convocazione le Assemblee ordinarie, sono valide qualunque sia il numero dei presenti.
10.5 - Le Assemblee possono altresì essere convocate, a livello di base, ad iniziativa di un terzo dei soci e, agli altri livelli, ad iniziativa di tante strutture immediatamente inferiori che rappresentino un terzo del totale dei soci della struttura di cui si intende convocare l'Assemblea;
10.6 - Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno e debbono pervenire ai soci o alle strutture interessate, in tempo utile e con tutte le informazioni necessarie a consentire una partecipazione responsabile.
10.7 - Il voto di norma è palese.
10.8 - Il voto per le elezioni delle cariche sociali avviene a scrutinio segreto; tuttavia l'Assemblea, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, può deliberare diversamente.
10.9 - Se l'Assemblea non approva il bilancio della relativa struttura, il Consiglio Direttivo decade. Decade altresì se lo delibera l'Assemblea col voto dei 2/3 dei presenti.
10.10 - In tali casi l'Assemblea nomina un Commissario per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione. Questi gestisce la struttura fino alla scadenza del mandato triennale, se a tale scadenza mancano meno di dodici mesi.
10.11 - Se alla scadenza del mandato triennale manca più di un anno, la prima Assemblea annuale utile sarà convocata anche per l'elezione del Consiglio Direttivo.
10.12 - I membri così eletti durano in carica sino alla scadenza del mandato triennale ordinario e, in deroga a quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento, tale periodo non viene conteggiato per determinare i limiti della non rieleggibilità.

Art. 11 - DELEGATI

11.1 - Il Regolamento di attuazione del presente Statuto stabilisce il rapporto che deve intercorrere tra il numero dei soci rappresentati in assemblea e il numero delle donazioni effettuate nell'anno, al fine di determinare il numero dei delegati spettanti ad ogni struttura.
11.2 - Agli effetti dei computi, le frazioni si arrotondano al valore intero più vicino.
11.3 - Il delegato impedito viene sostituito dal primo dei non eletti; in carenza di non eletti, conferisce delega ad altro delegato. In caso di impedimento tardivo e di conseguente impossibilità di convocare il sostituto o di conferire delega, questa viene riassegnata dal capo delegazione ad uno dei delegati presenti.
11.4 - Nessuno può essere portatore di più una delega.
 

Art. 12 - ASSEMBLEA NAZIONALE

12.1 - L'Assemblea nazionale convocata per il rinnovo delle cariche oppure in sede straordinaria avviene con la partecipazione di un delegato ogni tremila soci o frazione non inferiore a millecinquecento, con il minimo comunque di due delegati per ogni Regione.
12.2 - Le Assemblee Nazionali ordinarie che hanno all'ordine del giorno esclusivamente l'approvazione dei bilanci e della relazione che li accompagna, avvengono con la partecipazione di un delegato ogni cinquemila soci o frazione non inferiore a duemilacinquecento, con il minimo comunque di un delegato per ogni Regione.
12.3 - Tuttavia, il Consiglio Nazionale può decidere, in presenza di particolari motivi, di convocare anche queste assemblee con quorum di cui al primo comma. Il medesimo quorum si applica anche quando lo richiedano tanti Consigli regionali che rappresentino almeno un terzo della forza associativa o lo decida l'Assemblea stessa per la riunione dell'anno successivo.
12.4 - I delegati regionali debbono essere designati dalle strutture immediatamente inferiori ed eletti in proporzione ai relativi soci.
12.5 - Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:
a. l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, annuale e pluriennale;
b. l'approvazione delle quote associative di propria spettanza;
c. l'approvazione di finanziamenti straordinari a qualsiasi titolo richiesti;
d. l'approvazione di impegni economici pluriennali;
e. l'approvazione di progetti ed indirizzi di politica associativa specifici che vincolino le strutture;
f. la modifica del regolamento nazionale;
g. l'elezione e la decadenza dei Consiglieri Nazionali, dei Probiviri, del Giurì e dei Sindaci Nazionali nonché della Commissione Verifica Poteri;
12.6 - I compiti di cui al punto c) possono essere svolti anche con l'Assemblea convocata con la partecipazione di cui al comma 12.3 del presente articolo.
12.7 - Sono compiti dell'Assemblea Straordinaria:
a. l'approvazione delle modifiche dello Statuto Nazionale con voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto;
b. la delibera di scioglimento dell'Associazione, di incorporazione o di fusione con altre strutture associative analoghe, con voto favorevole dei 3/4 degli aventi diritto;
c. la nomina dei Commissari liquidatori che affiancano quello di nomina ministeriale.

 

Statuto associativo
 Art. 13 - CONSIGLIO NAZIONALE ED ESECUTIVO

13.1 - I Consiglieri Nazionali ed i supplenti sono eletti dall'Assemblea Nazionale su designazione delle Assemblee Regionali secondo i criteri fissati dal Regolamento.
13.2 - Ogni AVIS regionale deve essere rappresentata da almeno un Consigliere Nazionale.
13.3 - Il Consiglio Nazionale nomina nel suo seno il Presidente, da uno a due vice Presidenti, di cui, nel secondo caso, uno Vicario, un Segretario, un Amministratore ed eventuali altri Consiglieri con incarichi specifici: questi formano l'Esecutivo ed esplicano le funzioni di cui al Regolamento.
13.4 - Al Consiglio Nazionale spettano tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione per le materie di sua competenza.
13.5 - Il Presidente e, occorrendo, il Vice Presidente Vicario rappresentano l'Associazione Nazionale.
13.6 - Sono compiti del Consiglio Nazionale:
a. la promozione della donazione e la propaganda per la crescita di una adeguata coscienza trasfusionale;
b. la esecuzione delle delibere delle Assemblee e la realizzazione delle linee di politica associativa indicate dalle stesse;
c. l'azione di stimolo per un costante aggiornamento scientifico e legislativo;
d. la promozione di convegni sui temi specifici.
e. l'intervento al fianco delle autorità pubbliche in caso di calamità nazionali;
f. la approvazione della proposta di bilancio consuntivo e di relazione illustrativa della attività svolta;
g. la approvazione delle proposte di bilancio preventivo annuale e pluriennale;
h. la ricerca dell'unità, di azione prima e di associativa poi, con le altre realtà del volontariato impegnate nella donazione di sangue;
i. lo svolgimento di ogni altra attività non esplicitamente delegata all'Esecutivo.
13.7 - L'Esecutivo Nazionale delibera autonomamente, riferendo al Consiglio, sui seguenti argomenti:
a. la elaborazione di criteri operativi, messaggi, sistemi e mezzi di comunicazione volti alla promozione ed allo sviluppo del volontariato del sangue;
b. la generale promozione ed il coordinamento delle attività delle AVIS Regionali nonché la relativa disciplina nelle materie non decentrate;
c. il coordinamento delle potenzialità di offerta di sangue delle varie strutture, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge;
d. l'acquisto di materiali di consumo senza limiti di spesa purché nei limiti del bilancio preventivo;
e. l'acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di cifra che il Consiglio riterrà di fissare;
f. i licenziamenti, assunzioni sostitutive, promozioni, aumenti di merito e di anzianità nei limiti della contrattazione collettiva;
g. l'accettazione di lasciti, eredità, legati e donazioni;
h. la cessione alle strutture locali degli immobili intestati all'AVIS Nazionale;
i. lo svolgimento dei compiti di cui agli artt. 18 dello Statuto e del Regolamento;
j. l'approvazione delle normative regionali;
k. la decisione di agire e resistere in giudizio, di transigere o di rinunciare alle azioni, di compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori e di nominare avvocati e consulenti;
l. il conferimento di incarichi di consulenza e di prestazione professionale tanto a titolo gratuito che oneroso. L'Esecutivo inoltre delibera su tutti gli argomenti ad esso delegati dal Consiglio stesso; esegue le delibere del Consiglio; attende all'ordinaria amministrazione; prende le decisioni urgenti da sottoporre a ratifica nella prima riunione del Consiglio.
13.8 - La Sede Nazionale garantisce il diritto di accesso ai propri documenti, nei modi e nelle forme di cui alla Legge 241/90 e relativi regolamenti di attuazione.
 

Art. 14 - COLLEGIO DEI SINDACI

14.1 - Salvo il disposto dell'art. 8, il Collegio dei Sindaci - eletto dalla Assemblea per un triennio - si compone, a tutti i livelli associativi, di tre membri effettivi e di due supplenti dotati della necessaria competenza. Possono essere eletti alla carica di sindaco anche non soci, purché esperti della materia.
14.2 - Il collegio esercita l'attività di controllo degli atti amministrativi del Consiglio Direttivo della propria struttura ed assiste alle adunanze del Consiglio stesso e dell'Esecutivo.
14.3 - Il Collegio dei Sindaci della struttura superiore, su richiesta del proprio Consiglio Direttivo o di quella della struttura inferiore, esercita il controllo degli adempimenti amministrativi e fiscali del Consiglio Direttivo nonché della attività del Collegio Sindacale della struttura immediatamente inferiore.
 

Art. 15 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

15.1 - Salvo il disposto dell'art. 8, il Collegio dei Probiviri - eletto dalla Assemblea per un triennio - si compone, a tutti i livelli associativi, di tre membri effettivi e due membri supplenti dotati della necessaria competenza.
15.2 - Il Collegio esercita, a richiesta di chi vi abbia interesse, l'attività giurisdizionale sulle controversie fra organi associativi, titolari di cariche e soci.
15.3 - Le competenze del Collegio e la procedura sono disciplinate dalle norme del Regolamento.
15.4 - Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono soggette ad impugnazione avanti a quello della struttura superiore.
15.5 - Le decisioni del Collegio nazionale dei Probiviri sono impugnabili avanti al Giurì Nazionale.
15.6 - Le decisioni prese dal Collegio in grado di appello non sono ulteriormente impugnabili, salvo quelle comportanti l'espulsione della Associazione, soggette ad impugnazione avanti al Giurì Nazionale per quanto attiene alla legittimità della sanzione.
 

Art. 16 - GIURI' NAZIONALE

16.1 - Il Giurì Nazionale, composto da undici membri - eletti dall'Assemblea nazionale per un triennio - svolge la funzione di giudice di secondo grado delle decisioni del Collegio Nazionale dei Probiviri, e decide altresì negli altri casi indicati dal Regolamento.
16.2 - Le decisioni del Giurì Nazinale sono inappellabili.
16.3 - I candidati alla carica di membro del Giurì sono indicati da ciascuna AVIS Regionale in numero non superiore a quello da eleggere.
16.4 - La carica di membro del Giurì Nazionale è incompatibile con qualunque altra carica o funzione nell'ambito delle strutture e degli organi associativi.
 

Art. 17 - CARICHE

17.1 - Le cariche sociali, a tutti i livelli, sono triennali e non retribuite. E' ammessa la rieleggibilità nei limiti fissati dal Regolamento.
17.2 - Il Regolamento disciplina i casi di incompatibilità.
17.3 - In caso di vacanza della carica, per qualunque causa o motivo, al decaduto subentra il primo dei non eletti.
17.4 - Nella ipotesi di vacanza della carica di consigliere nazionale subentra il supplente o, in mancanza di questo, il primo dei non eletti fra i candidati dell'AVIS Regionale del decaduto. Nel caso che anche quest'ultimo manchi, il subentrante viene cooptato su indicazione del Consiglio dell'AVIS Regionale interessata..
17.5 - Ai membri effettivi dei Collegi che, per qualsiasi causa o motivo, hanno lasciato vacante la carica, subentra il supplente che ha riportato il maggior numero di voti. Nella ipotesi che, per qualsiasi causa o motivo, i membri di un Collegio si riducano a meno di tre, le funzioni vengono demandate al Collegio della struttura superiore.
 

Art. 18 - FUNZIONI DI CONTROLLO

18.1 - Fatta salva l'autonomia di cui all'art. 7 del presente Statuto, al fine di rendere armonici i rispettivi comportamenti e di mantenere unitaria la linea generale della politica associativa, gli organi delle strutture superiori hanno facoltà di sottoporre a verifica l'attività degli organi delle strutture inferiori..
18.2 - Il Regolamento disciplina le modalità del controllo e delle attività conseguenti..